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Alcuni oneri sostenuti dal contribuente, nei casi previsti espressamente dal Testo Unico sulle Imposte sui redditi (TUIR), sono deducibili dal reddito complessivo, che è la base di calcolo delle imposte sul reddito (Irpef). Si tratta degli oneri deducibili, cioè di alcune spese sostenute dai contribuenti che sono agevolate e il cui ammontare riduce il reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta da pagare.
Rientra tra gli oneri deducibili anche la possibilità per il contribuente di dedurre dal proprio reddito complessivo l’abitazione principale (prima casa) e le sue pertinenze per un importo fino all’ammontare della loro rendita catastale.
Questo vuol dire che sulla prima casa c'è una deducibilità dal reddito complessivo ai fini Irpef, la prima casa e le pertinenze non fanno reddito, sono esentasse ai fini Irpef, nel loro valore catastale.
L'abitazione principale e le relative pertinenze vanno dichiarate obbligatoriamente nel 730/2024 nel loro valore catastale, ma ci sono alcuni casi in cui con la sola prima casa la dichiarazione dei redditi non è obbligatoria.
Prima casa: quando va dichiarata nel 730
Chi ha la prima casa deve fare la dichiarazione dei redditi? Con la prima casa è obbligatorio il 730?
Sono queste le domande ricorrenti dei cittadini.
Chi possiede solo la prima casa deve fare il 730?
La risposta è no. A meno che come contribuente non abbia altri redditi da dichiarare.
Quindi ad esempio se un contribuente ha l'abitazione principale ed un reddito da lavoro dipendente per il quale vuole godere di agevolazioni fiscali, tipo le detrazioni del 19%, questo contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi.
Nel caso il contribuente presenti la dichiarazione dei redditi, perché ne è obbligato (qui i casi in cui c'è l'obbligo) indicare i dati dell'abitazione principale e delle relative pertinenze è obbligatorio.
Quale immobile è abitazione principale e prima casa
Cosa si intende per abitazione principale ai fini 730? Quale è la differenza tra abitazione principale e prima casa?
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente e sulla quale possiede la proprietà, l’usufrutto o altro diritto reale, in prima persona o i suoi familiari (coniuge e parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo).
Normalmente la dimora abituale coincide con la residenza anagrafica.
Ai fini dell’individuazione dell’abitazione principale valgono i dati dei registri anagrafici o anche l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 con la quale il contribuente attesta che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Quali sono le pertinenze
Sono considerate invece pertinenze dell’abitazione principale:
- le unità immobiliari classificate in categorie catastali diverse da quelle ad uso abitativo (es. magazzini, locali di deposito, rimesse, garage, tettoie chiuse o aperte);
- le unità immobiliari destinate al servizio dell’unità immobiliare costituente abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato.
La rendita catastale dell’abitazione principale e delle pertinenze va rapportata alla quota di possesso dell’immobile nell’anno, nel caso di con titolarità e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.
E la deduzione spetta anche quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale soltanto dei familiari del contribuente, che hanno nell’unità la residenza.
La prima casa non fa reddito: come funziona la deduzione
In linea generale, la prima casa non fa reddito nel 730, perché è esente da imposte. Ma ci sono alcuni casi in cui invece anche l'abitazione principale concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
In generale, non è dovuta l’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Quindi nel reddito complessivo anche da dichiarare nel modello 730/2024, relativamente all'anno d'imposta 2023.
Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.
Quindi è deducibile il valore della rendita catastale della prima casa e delle relative pertinenze.
Ecco il servizio dell'Agenzia delle Entrate per calcolare la rendita catastale.
Diversamente, non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2023 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – “abitazioni di lusso”).
In queste ipotesi, poiché il reddito dell’abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 “Casi particolari Imu” del 730/2024 va indicato il codice 2.
Calcolo della deduzione (onere deducibile)
Quanto incide la prima casa sul 730?
L'abitazione principale, quindi la prima casa, e le relative pertinenze, generano un piccolo vantaggio fiscale, in quanto il loro valore catastale è un onere deducibile dal reddito complessivo del contribuente, in altre parole, si sottrae al reddito percepito nell'anno d'imposta, che nel caso del 730/2024 è l'anno d'imposta 2023.
La quota di deducibilità dal reddito complessivo è rappresentata, come già detto, dalla rendita catastale (risultante in Catasto) che è calcolata secondo le nuove tariffe d’estimo, rivalutata nella misura del 5%.
Per l’abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell’anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale.
La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono.
Possesso di due immobili
Nel caso il contribuente possiede due immobili, uno come abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione per l’abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
Cambiamento abitazione principale
Se il contribuente durante l’anno ha trasferito la propria abitazione principale, la deduzione spetta fino a concorrenza della somma dei due redditi delle due unità immobiliari adibite da abitazione principale.
Infatti, la rendita catastale dell’abitazione principale e delle pertinenze va rapportata alla quota di possesso dell’immobile nell’anno, nel caso di con titolarità e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.
La deduzione per l’abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale
per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
Abitazione ad uso promiscuo
Se l’abitazione principale è anche adibita all’esercizio di attività d’impresa o dell’arte o della professione, la deduzione deve essere ridotta al 50%.
Abitazione principale e locazione nello stesso anno
E’ il caso dell’unità immobiliare usata per un periodo dell’anno come abitazione principale e che nel restante periodo dell’anno è concessa in locazione.
La deduzione fiscale, rapportata al periodo di utilizzo come abitazione principale, spetta solo se l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale, dopo aver effettuato il confronto tra la rendita catastale e il canone di locazione ridotto. In caso contrario, la deduzione non spetta, perché l’abitazione è trattata come immobile locato assoggettato a tassazione sulla base del canone di locazione.
Nel caso di unità immobiliare parzialmente locata, vale a dire con una parte adibita ad abitazione principale da parte del contribuente ed una parte dell’abitazione concessa in locazione, la deduzione Irpef spetta in maniere rapportata alla quota di possesso ed anche in questo caso soltanto se l’unità è assoggettata a tassazione sulla base della rendita catastale.
Deduzione abitazione principale nel modello 730 ordinario, precompilato e semplificato 2024
Nel 730 2024, l’abitazione principale va dichiarata nel quadro B relativo ai redditi dei fabbricati, sezione I – Redditi dei fabbricati.
Come inserire la prima casa nel 730?
Per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B6). Se nel corso del 2023 è variato l’utilizzo dell’immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella “Continuazione” di colonna 8.
In questa sezione I – Redditi dei fabbricati devono essere indicati:
- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d’uso gratuito).
Al punto 1 va indicata la rendita catastale.
La rivalutazione del 5 per cento della rendita verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale.
Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta; se le rendite dei fabbricati sono state aggiornate, va indicata la nuova rendita.
Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.
Al punto 2 del rigo B1 va indicato l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale con l’opzione n. 1.
Se l’unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna il codice 11 o 12.
Il codice ‘1’, relativo all’abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi:
- quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono;
- nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata.
- Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale.
Al punto 3 e 4 il periodo di possesso in giorni e la percentuale di possesso. L'intero anno sono 365 giorni, perché si contano i giorni solari del calendario. Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. Se l’immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell’immobile vanno contati una sola volta.
Deduzione dell’abitazione principale nel modello Redditi PF 2024
Nel modello Redditi Persone Fisiche 2024, l’abitazione principale va dichiarata nel quadro RB relativo ai redditi dei fabbricati.
Al punto 1 va indicata la rendita catastale, al punto 2 del rigo RB1 va indicata l’opzione n. 1 per l’utilizzo dell’abitazione principale e al punto 3 e 4 rispettivamente il periodo di possesso in giorni e la percentuale di possesso.
Le regole sono le stesse del 730/2024.