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26 Luglio 2023
13:00

Prestazioni di servizi (art. 3 T.U. IVA)

La norma di cui all’art. 3 del Testo Unico IVA disciplina le prestazioni di servizi. Bisogna necessariamente stabilire quando parliamo di prestazioni di servizi e quando invece si tratta di ipotesi escluse, poiché le prestazioni di servizi, insieme alle cessioni di beni, rientrano tra le operazioni imponibili ai fini IVA. Vediamo cosa si intende per prestazioni di servizi.

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Prestazioni di servizi (art. 3 T.U. IVA)
Avvocato
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La norma di cui all’art. 3 T.U. IVA disciplina le prestazioni di servizi.

E’ importante stabilire quando parliamo di prestazioni di servizi e quando invece si tratta di ipotesi escluse, poiché le prestazioni di servizi, insieme alle cessioni di beni, rientrano tra le operazioni imponibili ai fini IVA.

L’art. 3 T.U. IVA così dispone:

"Art. 3. Prestazioni di servizi.

Costituiscono  prestazioni  di   servizi   le   prestazioni   verso corrispettivo dipendenti da contratti  d'operaappalto,  trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito  e  in  genere  da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere  quale  ne  sia  la fonte.

Costituiscono prestazioni di servizi a titolo  oneroso  quelle effettuate per l'uso personale o  familiare  dell'imprenditore  o  di coloro i quali esercitano un'arte  o  una  professione  o  per  altre finalità estranee all'impresa  o  all'esercizio  dell'arte  o  della professione.

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se  effettuate  verso corrispettivo:

1) le concessioni di  beni  in  locazione,  affitto,  noleggio  e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a  diritti d'autore,  quelle  relative  ad  invenzioni   industriali,   modelli, disegni, processi, formule e simili e  quelle  relative  a  marchi  e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili  relative a diritti o beni similari ai precedenti;

3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche  a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali  o  assegni. 

Non sono considerati prestiti i  depositi  di  denaro  presso  aziende  e istituti di  credito  o  presso  amministrazioni  statali,  anche  se regolati in conto corrente;

4) le somministrazioni di alimenti e bevande;

5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Le prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo  sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni  e  servizi  relativi  alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione  di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di  servizi  anche  se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore,  ovvero a  titolo  gratuito  per  altre  finalità  estranee  all'esercizio dell'impresa,  ad  esclusione  delle  somministrazioni  nelle   mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche,  educative  e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni  di  divulgazione  pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di  enti  del  Terzo settore di natura non commerciale, e delle  diffusioni  di  messaggi, rappresentazioni, immagini  o  comunicazioni  di  pubblico  interesse richieste  o  patrocinate  dallo  Stato  o  da  enti   pubblici.  

Le assegnazioni  indicate  al  n.  6)  dell'art.  2   sono   considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2)  e  5)  del  comma  precedente. 

Le prestazioni  di  servizi  rese  o  ricevute   dai   mandatari   senza rappresentanza sono considerate  prestazioni  di  servizi  anche  nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Non sono considerate prestazioni di servizi:

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a  diritti d'autore effettuate dagli autori e  loro  eredi  o  legatari,  tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere  utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c)  del terzo comma dell'art. 2;

d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed  f)  del terzo comma dell'art. 2;

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai  diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera  a),  e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di  ogni genere, comprese quelle  di  intermediazione  nella  riscossione  dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 MARZO 1989, N.69, CONVERTITO  CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154;

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi  di  cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di  cui al terzo comma del presente articolo. (20)

Non costituiscono inoltre prestazioni  di  servizi  le  prestazioni relative agli spettacoli  ed  alle  altre  attività elencati  nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di  titoli di  accesso,  rilasciati  per   l'ingresso   gratuito   di   persone, limitatamente al  contingente  e  nel  rispetto  delle  modalità  di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio  con  decreto  del Ministro delle finanze:

a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite  massimo  del  5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso  sportivo  ufficialmente  riconosciuta   dalle   competenti autorità;

b)  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e   federazioni sportive che di esso fanno parte;

c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;

d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si  applicano in caso di uso personale  o  familiare  dell'imprenditore  ovvero  di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto,  pure  sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio,  la detrazione  dell'imposta  è stata   operata   in   funzione   della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;

b) delle apparecchiature terminali per  il  servizio  radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative  prestazioni di gestione, qualora sia stata  computata  in  detrazione  una  quota dell'imposta relativa all'acquisto  delle  predette  apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche  finanziaria,  e  di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni  e  servizi  sono  utilizzati  per  fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo".

Spiegazione dell’art. 3 T.U. IVA

Nella norma di cui all’art. 3 T.U. IVA vengono individuate le prestazioni  di   servizi.

Per prestazioni di servizi si intendono le  prestazioni  effettuate dietro il versamento di un corrispettivo che scaturiscono da contratti  d'operaappaltotrasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in  genere  da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere  quale ne  sia  la fonte.

L’ambito individuato dalla norma è dunque molto ampio.

Viene inoltre specificato che sono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per un uso personalefamiliare  dell'imprenditore  o  di coloro i quali esercitano un'arte o una  professione  o  per  altre finalità estranee all'impresa  o  all'esercizio  dell'arte  o  della professione.

Quali sono le prestazioni di servizi?

Nell’art. 3 T.U. IVA è inoltre individuato un elenco di prestazioni di servizi, se  effettuate  verso corrispettivo.

  • Le concessioni di  beni  in  locazioneaffittonoleggio  e simili.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta 4 novembre 2020, n. 528 ha fornito indicazioni relative al pagamento dell’IVA da parte della società istante, che svolge l'attività di cessione e noleggio di apparecchiature biomedicali (tra cui, ventilatori polmonari, elettrocardiografo e tomografo computerizzato).

Tra le attrezzature richieste a noleggio dai clienti rientrano quelle di cui al comma 1 dell'articolo 124 del DL n. 34 del 2020.

Il comma 2 dell'articolo 124, DL n. 34 del 2020 dispone che "le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Sul punto l’Agenzia delle entrate ha specificato che per le operazioni di noleggio effettuate dal 19 maggio 2020, giorno di entrata in vigore del citato articolo 124 del decreto legge n. 34 del 2020, fino al 31 dicembre 2020, è applicabile il regime di esenzione dall'IVA.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, sarà applicabile l'aliquota IVA ridotta nella misura del 5%.

Le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a  diritti d'autore,  quelle  relative  a  invenzioni   industriali,   modelli, disegni, processi, formule e simili e  quelle  relative  a  marchi  e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili  relative a diritti o beni similari ai precedenti.

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 540 del 12 novembre 2020 ha chiarito che un contratto di concessione dello sfruttamento di nautical design e di appalto di servizi in esclusiva con il quale gli istanti sono stati incaricati dell'attività di ideazione del concept di alcune imbarcazioni non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 4, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Di conseguenza, in capo agli istanti, si realizza il presupposto ai fini IVA in relazione alle prestazioni e obbligazioni assunte con il contratto.

In particolare, quanto al presupposto oggettivo dell'Iva, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che le prestazioni di servizi di ideare e/o creare l'Opera di Nautical Design non costituiscano una cessione di diritti d'autore rientrante nel campo di applicazione della disposizione derogatoria di cui all’ art. 3, comma 4, lett. a).

Sul punto, anche la Cassazione civile con sentenza del 23 marzo 2017, n. 7477, ha chiarito che: "La caratteristica propria delle opere di cui all'art. 2, n. 10 L. aut. risiede nel fatto che esse (…) trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale, quale è quella industriale".

Nel caso in esame, infatti, le Opere progettate dagli istanti costituiscono "il risultato grafico di un'attività creativa che, ancorché non trovi espressione in un solo esemplare, nemmeno è riferibile a beni destinati a una produzione propriamente seriale e rivolta a un pubblico diffuso".

  • I prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche  a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali  o  assegni.  Non sono considerati prestitidepositi  di  denaro  presso  aziende  e istituti di  credito  o  presso  amministrazioni  statali,  anche  se regolati in conto corrente.
  • Le somministrazioni di alimenti e bevande.
  • Le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 95/2022 si è pronunciata in tema di cessione di contratto preliminare, ipotesi inclusa nella previsione di cui all’art. 3, secondo comma, n.5), del DPR n. 633 del 1972.

L'Agenzia delle entrate ha richiamato l’orientamento sul punto della Corte di cassazione, che con sentenza 5 ottobre 2005, n. 19399, ha precisato che "la cessione della posizione giuridica di contraenza relativa a un contratto preliminare di compravendita è una specie delle cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto che l'art. 3.2, n. 5, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, considera prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le quali, ai sensi dell'art. 6.3.1 dello stesso atto normativo si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo".

Questo comporta l'obbligo per il soggetto cedente di emettere la relativa fattura con addebito di imposta.

In tal caso, ha specificato l’Agenzia delle entrate, l'imposta dovuta per la registrazione della cessione del contratto trova applicazione in misura fissa in virtù del principio di alternatività Iva/registro disciplinato dall'articolo 40 del TUR.

Le operazioni non considerate prestazioni di servizi

Non sono considerate prestazioni di servizi:

  • le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a  diritti d'autore effettuate dagli autori e  loro  eredi  o  legatari,  tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere  utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
  • i prestiti obbligazionari;
  • le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c)  del terzo comma dell'art. 2;
  • i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed  f)  del terzo comma dell'art. 2;
  • le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera  a),  e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di  ogni genere, comprese quelle  di  intermediazione  nella  riscossione  dei proventi;
  • le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
  • le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi  di  cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di  cui al terzo comma del presente articolo;
  • le  prestazioni relative agli spettacoli  e  alle  altre  attività elencate nella tabella C allegata al decreto.

La Commissione Tributaria provinciale di Milano, con sentenza del 24 settembre 2001, n. 149 ha stabilito che il contratto di sponsorizzazione che oltre al suo contenuto tipico, preveda un premio in relazione ai risultati della società sportiva sponsorizzata, non può ritenersi interamente soggetto all'imposta sugli spettacoli e come tale esente da Iva, in quanto la fonte del premio va sottoposta all'Iva secondo i criteri ordinari.

Nella norma viene infine specificato che le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si  applicano in caso di uso personale  o  familiare  dell'imprenditore.

Lo stesso vale nell’ipotesi di  messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

  • di veicoli stradali a motore per il cui acquisto,  è stata già operata la detrazione  dell'imposta in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 19-bis1;
  • delle apparecchiature terminali per  il  servizio  radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative  prestazioni di gestione, qualora sia stata  computata  in  detrazione  una  quota dell'imposta relativa all'acquisto  delle  predette  apparecchiature.
Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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