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25 Novembre 2023
13:00

Prescrizione: cos’è e come funziona nel civile e nel penale

Il regime della prescrizione muta a seconda che si riferisca alla giustizia civile o a quella penale: vediamo insieme le principali differenze, i diversi termini e le ultime riforme in tema di prescrizione.

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Prescrizione: cos’è e come funziona nel civile e nel penale
Dottoressa in Giurisprudenza
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La prescrizione è lo strumento giuridico con cui l’ordinamento estingue i diritti riconosciuti al titolare se questi non sono esercitati entro un periodo prescritto dalla legge.

Il regime della prescrizione muta a seconda che si riferisca alla giustizia civile o a quella penale: vediamo insieme le principali differenze, i diversi termini e le ultime riforme in tema di prescrizione.

Cos’è la prescrizione

La prescrizione è una causa di estinzione di un diritto (per il civile) oppure di un reato (cioè nel caso del penale) e, più in generale, rappresenta l’incidenza del tempo su di una vicenda giuridica.

Il legislatore prevede infatti che, una volta spirato il termine previsto dalla legge, debba ritenersi estinta qualunque pretesa di diritto avanzata dal titolare.

La prescrizione, in quanto legata al trascorrere del tempo, inizia a decorrere naturalmente a partire dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. In ragione di ciò, essa può anche essere influenzata da periodi di sospensione o interruzione.

Prescrizione: differenze tra diritto civile e penale

Sebbene il tema della prescrizione sia comune sia nell'ambito del diritto civile che del diritto penale, vi sono delle importanti differenze a seconda che si parli dell’uno o dell’altro.

Prescrizione nel civile

Nel diritto civile, non esercitare un diritto per un certo periodo di tempo significa veder cessate le possibilità di tutela che altrimenti sarebbero riconosciute dall’ordinamento al suo titolare.

La ragione della prescrizione sta nel fatto che il legislatore voglia tutelare il terzo da quelle situazioni di incertezza causate dall’inerzia di colui il quale sia riconosciuto come titolare di un diritto: trascorso infatti un certo tempo senza alcun comportamento, per l’ordinamento il titolare ha rinunciato al proprio diritto.

Dall’articolo 2934 al 2963 del Codice Civile viene disciplinata la materia della prescrizione e con un’importante precisazione, ovvero che non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione.

Si ritengono imprescrittibili, ovvero non soggetti al regime della prescrizione, i diritti indisponibili e esplicitamente indicati tali dalla legge.

Sono diritti indisponibili quelli che sono espressione di un interesse collettivo: per esempio, il diritto di cittadinanza; i diritti della personalità come il diritto al nome e all’immagine; i diritti patrimoniali conseguenza di rapporti familiari, ovvero il diritto agli alimenti e all’usufrutto legale.

Sono invece espressamente indicati imprescrittibili dall’ordinamento:

  • il diritto di proprietà, ad eccezione del caso di usucapione;
  • il diritto di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto;
  • il diritto dell’erede ad essere riconosciuto come tale contro chiunque possieda i beni ereditari senza titolo per ottenerne la restituzione.

Proviamo a vedere alcuni esempi di prescrizione civile:

Tizio, creditore di Caio, trascorsi 10 anni senza aver mai preteso indietro il credito prestato all’amico non potrà più pretendere nulla poichè il suo diritto si ritiene prescritto.

Diversamente, se prima del termine dei 10 anni, Tizio ingiungesse il proprio debitore Caio con una lettera di messa in mora (chiedendo quindi la restituzione del credito elargito), la prescrizione si azzererebbe.

Ulteriormente, il legislatore prescrive le condizioni specifiche in presenza delle quali si verifica l’interruzione della prescrizione, ovvero cause interruttive del trascorrere del tempo necessario e per per le quali il conteggio parte daccapo, oggetto degli artt. 2943-2945 del Codice Civile:

  • quando venga notificata la citazione in giudizio;
  • quando sia proposta una domanda nel corso del processo;
  • nel caso in cui venga dichiarata l’incompetenza del giudice adito;
  • a seguito della ricezione della messa in mora;
  • ove venga promosse il procedimento arbitrale;
  • quando il soggetto passivo riconosca l’altrui diritto.

Vediamo cosa accade nel diritto penale in tema di prescrizione.

Prescrizione nel penale

Nel diritto penale, la prescrizione rappresenta la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva perché ormai trascorso un periodo di tempo così lungo e proporzionale alla gravità del reato da essere diventato inutile perseguire l’agente.

E’ possibile parlare di prescrizione del reato oppure di prescrizione della pena, a seconda che per il trascorrere del tempo infruttuosamente non sia intervenuta alcuna condanna oppure che, anche se emessa se emessa, non si sia dato seguito ad alcun effetto.

La ragione di una simile scelta risiede nel fatto di voler evitare un inutile dispendio di energie e risorse della macchina della Giustizia nella repressione di una condotta delittuosa per la quale sia venuta meno sia l’esigenza punitiva dell’ordinamento, sia la necessità di rieducazione della pena.

Pensiamo al reato di estorsione, ex art. 629 c.p., che salvo atti interruttivi si prescrive in un tempo di 10 anni. Diversamente, se l’estorsione fosse aggravata, il termine di prescrizione in presenza di eventuali atti interruttivi sarebbe pari a 20 o 25 anni.

Il legislatore dedica poi attenzione alle cause interruttive della prescrizione, indicate all'art. 160 del Codice Penale, ovvero:

  • l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
  • l'ordinanza di convalida del ferma o dell'arresto;
  • l'interrogatorio reso innanzi al PM o alla polizia giudiziaria, ma anche l'invito a rendere interrogatorio;
  • il provvedimento di fissazione dell'udienzaper la decisione sulla richiesta di archiviazione;
  • la richiesta di rinvio a giudizio;
  • il decreto di fissazione dell'udienza preliminare;l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
  • il decreto di fissazione dell'udienza per decidere sul patteggiamento;
  • la citazione per il giudizio direttissimo;
  • il decreto che dispone il giudizio;
  • la citazione a giudizio;
  • il decreto di condanna.

In questi casi, infatti, la prescrizione si interrompe e comincia nuovamente a decorrere a partire dal momento della sa interruzione. Ove sussistano più atti interruttivi, il calcolo della prescrizione parte al decorrere dell'ultimo di questi.

La differenza tra prescrizione e decadenza

La prescrizione non deve essere confusa con la decadenza, dal momento che la prima attiene all’estinzione di un diritto che è chiamato ad adeguarsi ad una situazione di fatto, mentre la seconda fa riferimento all’impossibilità di esercitare un determinato potere riconosciuto dalla legge poiché ormai scaduto il termine.

Mentre infatti la prescrizione trae la propria origine dalla legge, cioè l'unica fonte che può determinare il termine; per la decadenza invece è possibile far riferimento alla volontà delle parti, e cioè a Tizio e Caio che ritengono che giunto un determinato giorno tra loro concordato, cessino tutte le pretese reciproche.

Inoltre, mentre la decadenza interviene automaticamente, la prescrizione deve essere espressamente fatta valere dalle parti.

I termini della prescrizione

La prescrizione inizia a decorrere a partire dal momento in cui il diritto viene riconosciuto in capo al suo titolare ed è pertanto possibile calcolarne il termine.

Nel caso dei diritti penale, tuttavia, il termine della prescrizione risulta influenzato dal momento in cui il reato commesso si intende consumato.

Vediamo di seguito i termini nel civile e penale.

I termini nel civile

Di prassi, il termine ordinario di prescrizione è pari a 10 anni e salvo che la legge non preveda diversamente.

Nel caso dei diritti reali, questi si prescrivono a seguito del loro mancato esercizio per 20 anni.

E’ bene ricordare per, nel caso di particolari fattispecie, il termine di prescrizione previsto può anche essere inferiore ai 10 anni, per esempio a seguito dell’azione di annullamento del contratto il cui termine di prescrizione è di 5 anni.

I termini nel penale

Il tempo necessario a prescrivere è disciplinato dall’articolo 157 del Codice Penale, il quale dispone:

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589 bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti”.

Per poter calcolare il tempo necessario a che un determinato reato venga dichiarato prescritto, occorre guardare il massimo della pena edittale applicata al caso di specie e comunque considerando che i delitti non si prescrivono prima di 6 anni e le contravvenzioni non prima di 4 anni.

Nel caso invece di reati puniti con la pena dell’ergastolo, questi non sono soggetti a prescrizione.

Prescrizione presuntiva

La presuntiva non ha riferimento all’istituto della prescrizione vero e proprio, ma rappresenta un’accezione di natura processuale, trovando applicazione per specifici rapporti individuati dalla legge.

Si parla di prescrizione presuntiva con riferimento all’estinzione di un debito che si presume essere stato pagato al proprio creditore che non abbia però rilasciato la relativa quietanza di pagamento.

Ai sensi dell’art. 2954 c.c., la prescrizione presuntiva è di 6 mesi:

  • per gli albergatori e per gli osti per il diritto di somministrazione di vitto e alloggio;

Ai sensi dell’art. 2955 c.c., la prescrizione presuntiva è di 1 anno:

  • per gli insegnanti, nel caso della retribuzione per le lezioni a mesi, a giorni oppure a ore;
  • per i prestatori di lavoro, per le prestazioni non superiori al mese;
  • per gli ufficiali giudiziari, nel caso del compenso dovuto per gli atti compiuti nell’assolvimento della loro qualità;
  • per i commercianti, nel caso di merci vendute a chi non ne faccia commercio:
  • per i farmacisti, con riferimento al prezzo dei medicinali.

Ai sensi dell’art. 2956 c.c., la prescrizione presuntiva è di 3 anni:

  • per i prestatori di lavoro, per le prestazioni superiori al mese;
  • per i professionisti, con riferimento all'opera prestata e al rimborso delle spese dovute;
  • per i notai, nell’assolvimento degli atti;
  • per gli insegnanti, con riferimento alle lezioni impartite per più di un mese.

Le ultime riforme in tema di prescrizione

Il tema della prescrizione è stato profondamente mutato nel corso del tempo, sia ad opera della riforma Bonafede che della successiva e più recente Cartabia.

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd.  legge anticorruzione) è stata emanata su iniziativa del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, è intervenuta introducendo il dies a quo nella decorrenza della prescrizione, sia la sospensione nel corso della prescrizione stessa.

Nel caso del reato consumato, la prescrizione comincia a decorrere dal momento della consumazione della condotta delittuosa; per il reato tentato, a partire dal giorno in cui è cessata l’attività dell’autore. Infine, per il reato continuato, a partire da quando è cessata la continuazione.

Con l’avvento del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, la Riforma Cartabia ha dapprima abrogato la previgente disposizione secondo cui la sentenza di primo grado avrebbe sospeso la prescrizione fino al momento di conclusione del processo, ma anzi viene disposta la nuova categoria della cessazione della prescrizione.

Con la cessazione della prescrizione il decorso della prescrizione volge definitivamente al termine una volta emessa la sentenza di primo grado, a prescindere che sia di assoluzione o di condanna.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Sicurezza economica, Geopolitica e Intelligence presso SIOI - UN ITALY e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea presso il mio ateneo di origine. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Ho scritto di cybersicurezza, minacce informatiche e sicurezza internazionale per "Agenda Digitale" e "Cyber Security 360". Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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