Gli impiegati del settore edilizia artigianato insieme alla tredicesima mensilità hanno diritto nel mese di giugno ad un premio annuo, una quattordicesima mensilità. Oltre al premio annuo, gli impiegati con almeno 20 anni di servizio hanno diritto ad una ulteriore mensilità denominata premio fedeltà.
Si tratta di mensilità aggiuntive spettanti solo agli impiegati ai quali si applica il CCNL Edilizia Artigianato.
Premio annuo impiegati edilizia artigianato
L'articolo 64 del CCNL Edilizia Artigianato prevede il "Premio annuo":
"Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai numeri dall'1 al 12 dell'art. 48.
Il premio annuo è erogato il 30 giugno di ogni anno".
L'articolo 48 prevede i seguenti emolumenti:
1) stipendio mensile: s'intende lo stipendio riportato nella tabella allegata al contratto;
2) superminimi;
3) indennità di contingenza;
4) premio di produzione territoriale;
5) elemento economico territoriale;
6) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. Art. 51);
7) aumenti periodici di anzianità (v. Art. 56);
8) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
9) provvigioni, interesse e partecipazione agli utili;
10) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. Art. 54);
11) indennità sostitutiva di mensa (v. Art. 55);
12) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (Art. 53).
Calcolo ratei del premio annuo
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione, debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso la impresa.
La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Questo vuol dire che come per la tredicesima si calcolano i ratei in base al numero di mesi maturati, con la conseguenza che spetta ai lavoratori impiegati 1/12 del premio annuo per ogni mese maturato.
Premio di fedeltà dopo 20 anni di servizio
L'Articolo 65 del CCNL Edilizia Artigianato prevede il diritto degli impiegati ad un "Premio di fedeltà"
"All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di venti anni, va corrisposto annualmente un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 12 dell'art. 48.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.
L'impiegato che avendo già maturato il diritto al premio venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono in mesi interi di servizio prestato alla epoca della maturazione del precedente premio".
Il premio di fedeltà si aggiunge al premio annuo.