video suggerito
video suggerito
6 Novembre 2023
17:00

Preavviso dimissioni o licenziamento CCNL Pelli e Cuoio Industria

I termini di preavviso nel CCNL Pelli e Cuoio Industria, sia in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro che in caso di dimissioni del lavoratore, variano in base al tipo di inquadramento dei lavoratori, al livello di inquadramento e agli anni di servizio maturati. Vediamo come si calcola il preavviso di dimissioni o licenziamento nel contratto Pelli e Cuoio Industria sia per operai e apprendisti che per impiegati, intermedi e quadri.

Preavviso dimissioni o licenziamento CCNL Pelli e Cuoio Industria
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Preavviso dimissioni o licenziamento CCNL Pelli e Cuoio Industria

I termini di preavviso nel CCNL Pelli e Cuoio Industria, sia in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro che in caso di dimissioni del lavoratore, sono stabiliti in misura differente tra operai ed apprendisti rispetto ad impiegati, intermedi e quadri.

I termini di preavviso di dimissioni o licenziamento di operai ed apprendisti vanno dalle 4 alle 6 settimane per i lavoratori inquadrati al livello 4 e 4s e dalle 2 alle 4 settimane per i dipendenti assunti al livello 2 e 3.

Nel caso di lavoratori impiegati inquadrati con il livello 4, livello 4S e livello 5, i termini di preavviso vanno da 1 mese e mezzo fino a 2 mesi e mezzo, in relazione agli anni di servizio.

Sia per operai, che apprendisti, che per gli impiegati i termini di preavviso cambiano anche in relazione agli anni di servizio.

Vediamo come funziona il preavviso di dimissioni o licenziamento nel CCNL Pelli e Cuoio Industria, per operai ed apprendisti e per impiegati, intermedi e quadri.

Preavviso dimissioni o licenziamento operai e apprendista

L'articolo 81 del CCNL Pelli e Cuoio Industria disciplina il termine di preavviso sia in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro che in caso di dimissioni telematiche del lavoratore per gli operai e gli apprendisti.

Per quanto riguarda il preavviso dimissioni o licenziamento di operai e apprendisti, il CCNL Pelli e Cuoio Industria stabilisce che "La risoluzione del rapporto di lavoro dell'operaio e dell'apprendista non in prova, potrà avere luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di:

Livello e anzianità Termini del preavviso
Livello 4S e livello 4 fino a 5 anni compiuti di anzianità 4 settimane di preavviso
Livello 2 e livello 3 fino a 5 anni compiuti di anzianità 2 settimane di preavviso
Livello 4S e livello 4 oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti di anzianità 5 settimane di preavviso
Livello 2 e livello 3 oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti di anzianità 3 settimane di preavviso
Livello 4S e livello 4 oltre i 10 anni compiuti di anzianità 6 settimane di preavviso
Livello 2 e livello 3 oltre i 10 anni compiuti di anzianità 4 settimane di preavviso

In caso di dimissioni dell'operaio o dell'apprendista, il CCNL Pelli e Cuoio Industria stabilisce una possibilità di esonero dall'osservanza del preavviso su decisione datoriale: "L'azienda può esonerare dal lavoro l'operaio o l'apprendista in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso".

Qualora di dimissioni senza preavviso da parte del dipendente, l'azienda ha il diritto di trattenere sulle competenze dovute l'equivalente del preavviso non prestato. Quindi fino ad una settimana lavorativa trattenuta, sempre parametrata su un massimo di 40 ore di lavoro su cinque giornate lavorative.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia richiesta ulteriore prestazione di lavoro, dovrà essere dato al lavoratore altro preavviso prima di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'azienda, qualora l'operaio lo richieda, e in caso di preavviso, concederà permessi per la ricerca di altra occupazione.

Sia il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 2118 c.c., l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta dall'azienda anche nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro avviene per morte del lavoratore.

Le parti convengono in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 – comma 41 della legge n. 92/2012 che la malattia o l'infortunio non sul lavoro non determinano la sospensione del decorso del preavviso di licenziamento.

Preavviso dimissioni o licenziamento impiegati, intermedi e quadri

Per i lavoratori assunti come intermedi, impiegati e quadri, i termini di preavviso di licenziamento o di dimissioni per le qualifiche sono disciplinati dall'articolo 89 del CCNL Pelli e Cuoio Industria.

L'articolo 89 stabilisce che "Il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso".

E poi lo stesso articolo 89 stabilisce che "I termini di preavviso, nel caso di licenziamento da parte dell'azienda, sono stabiliti come segue, per l'intermedio che abbia superato il periodo di prova:

Livello e anzianità Termini del preavviso
Livello 5, livello 4s e livello 4 fino a 5 anni compiuti di anzianità 1 mese e mezzo di preavviso
Livello 5, livello 4s e livello 4 con oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti di anzianità 2 mesi di preavviso
Livello 5, livello 4s e livello 4 con oltre 10 anni di anzianità 2 mesi e mezzo di preavviso

Il contratto collettivo, relativamente ai termini di preavviso stabilisce che "I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese".

Per fare un esempio, un lavoratore che ha 3 anni di anzianità presso l'azienda, ha un livello 5, e si dimette il giorno 14/3, dovrà rispettare un termine di preavviso di 1 mese e mezzo che decorre dal 15/3. Laddove si fosse dimesso il 16/3, la decorrenza del periodo di preavviso sarebbe partita dal 1/4 successivo. Quando si parla di mezzo mese, si intende sostanzialmente un periodo di quindici giorni di calendario.

Qualora una delle due parti, cioè datore di lavoro o lavoratore, risolva il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 2118 c.c. l‘indennità sostitutiva del preavviso è dovuta dall'azienda anche nel caso di cessazione del rapporto per morte del lavoratore.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 1 – comma 41 della legge n. 92/2012, anche per i lavoratori inquadrati con il livello 4, 4s e 5 del CCNL Pelli e Cuoio Industria è stabilito che la malattia o l'infortunio non sul lavoro non determinano la sospensione del decorso del preavviso di licenziamento.

Avatar utente
Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views