I lavoratori del settore metalmeccanico artigiano in caso di licenziamento e dimissioni hanno il diritto ed il dovere di osservare un tempo di preavviso. Il termine di preavviso per la dimissione o il licenziamento è stabilito nel CCNL metalmeccanici artigiani. In caso di mancato rispetto del preavviso, all'altra parte è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.
Quindi se il lavoratore si dimette ha il dovere di osservare un tempo di preavviso, che nel caso del CCNL Metalmeccanici artigiani, dipende dalla qualifica di operaio o impiegato, dagli anni di anzianità e dal settore di riferimento.
Analogamente, in caso di licenziamento, i datori di lavoro sono tenuti concedere il periodo di preavviso al lavoratore prima dell’ultimo giorno di lavoro indicato nella lettera di licenziamento ed anche in questo caso la durata del preavviso dipende dalla qualifica del lavoratore, gli anni di anzianità ed il settore di riferimento.
Il preavviso di dimissioni o licenziamento nel contratto Metalmeccanici Artigiani, ossia il CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, orafi, argentieri ed affini e dalle imprese odontotecniche è disciplinato quindi diversamente dal contratto collettivo in base al settore di attività dell’azienda.
Il CCNL metalmeccanici artigiani si applica infatti alle aziende artigiane operanti nei settori:
- metalmeccanica e della installazione di impianti,
- dell’oreficeria, argenterie ed affini,
- ed al settore dell’odontotecnica.
Per ognuno di questi settori metalmeccanici artigianato sono previsti termini di preavviso diversi, vediamoli.
- 2.1Preavviso dimissioni o licenziamento impiegati - Fino a cinque anni di servizio compiuti
- 2.2Preavviso dimissioni o licenziamento impiegati - Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti
- 2.3Preavviso dimissioni o licenziamento impiegati - Oltre dieci anni e fino a dieci anni di servizio compiuti
Preavviso operai settore Metalmeccanica ed installazione impianti (art. 66)
I dipendenti assunti da aziende artigiane disciplinate dal CCNL metalmeccanici artigiani, hanno il diritto in caso di licenziamento ed il dovere in caso di dimissioni a tempi di preavviso, prima della fuoriuscita dall’azienda i cui lavorano.
Per il CCNL metalmeccanici artigiani la durata del preavviso è diversa a seconda che si tratti di dipendenti operai o impiegati, ma soprattutto sono diversi a seconda del settore in cui opera l’azienda.
Vediamo quali sono i termini di preavviso previsti per il settore “metalmeccanica ed installazione impianti”, distinguendo tra operai ed impiegati.
L’art. 66 del CCNL metalmeccanici artigiani disciplina i termini del preavviso per i lavoratori ex operai delle aziende artigiane operanti nel settore metalmeccanica ed installazione di impianti. I termini del preavviso sono identici sia che si tratti si licenziamento che di dimissioni.
Il CCNL all’art. 66 nello specifico stabilisce che "il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 6 giorni in caso di anzianità di servizio presso l'impresa fino a 5 anni;
- 8 giorni in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10;
- 10 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni".
Inoltre, a norma del CCNL “al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro”.
In caso di inosservanza dei termini del preavviso, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza i predetti termini di preavviso, dovrà corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Preavviso impiegati settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti (art. 76)
Per quanto riguarda la categoria dei dipendenti classificati come ex impiegati per le aziende che operano nel settore metalmeccanica ed installazione impianti, i termini del preavviso sono regolamentati all’art. 76 rubricato “Preavviso di licenziamento e dimissioni”.
L’art. 76 stabilisce che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'indennità e della categoria cui appartiene l'impiegato”.
Decorrenza dei termini del preavviso. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Pertanto i termini del preavviso che elencheremo di seguito possono decorrere, a norma del contratto collettivo, dal 16 del mese o dall’ultimo giorno del mese stesso.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L’art. 76 tra le altre cose stabilisce che: “È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto”.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere normalmente comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dall'impresa.
I termini del preavviso per il licenziamento e le dimissioni sono diversi a seconda dell’anzianità di servizio del dipendente. Di seguito si riportano tutte le casistiche previste nel CCNL.
Preavviso dimissioni o licenziamento impiegati – Fino a cinque anni di servizio compiuti
- 1ª e 2ª categoria: 1 mese e mezzo;
- 3 ª, 4 ª, 5 ª e 6 ª categoria: 1 mese.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Preavviso dimissioni o licenziamento impiegati – Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti
- 1ª e 2ª categoria: 2 mesi;
- 3 ª, 4 ª, 5 ª e 6 ª categoria: 2 mesi e mezzo.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Preavviso dimissioni o licenziamento impiegati – Oltre dieci anni e fino a dieci anni di servizio compiuti
- 1ª e 2ª categoria: 2 mesi e mezzo;
- 3 ª, 4 ª, 5 ª e 6 ª categoria: 2 mesi.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Preavviso operai Settore Orafi, Argentieri ed Affini (art. 88)
Vediamo ora quali sono i termini di preavviso previsti per il settore “Settore Orafi, Argentieri ed Affini”, distinguendo tra operai ed impiegati.
L’art. 88 del CCNL metalmeccanici artigiani disciplina i termini del preavviso per i lavoratori ex operai delle aziende artigiane operanti nel settore orafi, argentieri ed affini.
Il CCNL all’art. 88 stabilisce che "il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 6 giorni in caso di anzianità di servizio presso l'impresa fino a 5 anni;
- 8 giorni in caso di anzianità oltre i 5 anni e fino a 10 anni; 1
- 10 giorni in caso di anzianità oltre i 10 anni".
I termini del preavviso sono identici sia che si tratti si licenziamento che di dimissioni.
Inoltre, qualora il lavoratore venga licenziato, il CCNL stabilisce che “Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro”.
Mancato rispetto dei termini del preavviso. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Preavviso impiegati Settore Orafi, Argentieri ed Affini (art. 98)
Per quanto riguarda la categoria dei dipendenti classificati come ex impiegati per le aziende che operano nel settore orafi, argentieri ed affini, i termini del preavviso sono regolamentati all’art. 98 – Preavviso di licenziamento e dimissioni.
L’art. 98 stabilisce che: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'indennità e della categoria cui appartiene l'impiegato”.
Decorrenza dei termini del preavviso. Come stabilito dal CCNL “i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese”.
In caso di mancato rispetto dei termini di preavviso, qualora, la parte che risolve il rapporto non dovesse rispettare tali termini di preavviso, dovrà corrispondere all'altra parte una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Anche per il settore orafo, argentieri ed affini, il CCNL nell’apposito articolo stabilisce che “È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto”.
Inoltre, in caso di licenziamento, durante il compimento del periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dall'impresa.
Sia il licenziamento che le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
I termini del preavviso per il licenziamento e le dimissioni nel settore orafo, argentieri e affini sono diversi a seconda dell’anzianità di servizio del dipendente. Di seguito si riportano tutte le casistiche previste nel CCNL.
Preavviso dimissioni o licenziamento – Fino a cinque anni di servizio compiuti
- 1ª e 2ª categoria: 1 mese e mezzo;
- 3 ª, 4 ª, 5 ª e 6 ª categoria: 1 mese.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Preavviso dimissioni o licenziamento – Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti
- 1ª e 2ª categoria: 2 mesi;
- 3 ª, 4 ª, 5 ª e 6 ª categoria: 1 mese e mezzo.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Preavviso dimissioni o licenziamento – Oltre dieci anni e fino a dieci anni di servizio compiuti
- 1ª e 2ª categoria: 2 mesi e mezzo;
- 3 ª, 4 ª, 5 ª e 6 ª categoria: 2 mesi.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Preavviso operai Settore Odontotecnico (art. 131)
L’ultimo settore disciplinato dal CCNL metalmeccanici artigiani è il settore Odontotecnico. Per le aziende operanti in tale settore si applicano le norme del contratto collettivo metalmeccanici artigiani e quindi per i dipendenti assunti da aziende artigiane disciplinate dal CCNL metalmeccanici artigiani, in caso di licenziamento o dimissioni, si applicano i tempi di preavviso previsti dal CCNL stesso.
Vediamo quali sono i termini di preavviso previsti per il settore “odontotecnico”, distinguendo tra operai (art. 131) ed impiegati (art. 155).
I termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni per i dipendenti delle imprese artigiane che applicano il CCNL metalmeccanici artigiani operanti nel settore odontotecnico sono regolamentati all’art. 131 per gli operai.
Nello specifico tale articolo stabilisce che: “Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore”.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Mancanza dei termini del preavviso. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari al rapporto della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
In base ad anzianità di servizio e categoria di inquadramento si avranno diversi casi a cui corrisponde una diversa durata dei termini del preavviso. Vediamoli qui di seguito.
Preavviso dimissioni o licenziamento – Fino a cinque anni di servizio compiuti
- Categoria 1ªS, 1ª e 2ª: 45 giorni di calendario;
- Categoria 3ª e 4ª: 25 giorni di calendario;
- Categoria 5ª e 6ª: 8 giorni di calendario.
Preavviso dimissioni o licenziamento – Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti
- Categoria 1ªS, 1ª e 2ª: 50 giorni di calendario;
- Categoria 3ª e 4ª: 40 giorni di calendario;
- Categoria 5ª e 6ª: 12 giorni di calendario.
Preavviso dimissioni o licenziamento – Oltre dieci anni e fino a dieci anni di servizio compiuti
- Categoria 1ªS, 1ª e 2ª: 60 giorni di calendario;
- Categoria 3ª e 4ª: 45 giorni di calendario;
- Categoria 5ª e 6ª: 18 giorni di calendario.
I giorni di preavviso indicati per i vari casi, si intendono giorni di calendario. Quando parliamo di giorni di calendario ci riferiamo a tutti i giorni del calendario, non solo ad esempio quelli lavorati o lavorabili. Si andranno a contare quindi anche i sabati non lavorativi, le domeniche e le festività.
Preavviso impiegati Settore Odontotecnico (art. 125)
Per quanto riguarda la categoria dei dipendenti classificati come impiegati per le aziende che operano nel settore odontotecnico, i termini del preavviso sono regolamentati all’art. 125 rubricato “Preavviso di licenziamento e dimissioni”.
L’art. 125 stabilisce che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore”.
Decorrenza dei termini del preavviso. I termini di disdetta, anche per i dipendenti del settore odontotecnico, decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Pertanto i termini del preavviso che elencheremo di seguito possono decorrere, a norma del contratto collettivo, dal 16 del mese o dall’ultimo giorno del mese stesso.
Qualora una delle due parti risolva il rapporto senza il rispetto dei termini di preavviso, la stessa dovrà corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Anche qui, “è facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso stesso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto”.
Licenziamento e dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
In caso di licenziamento, quindi decisione di troncare il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, durante il compimento del periodo di preavviso l’impresa concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dall'impresa.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità è computato nell'anzianità agli effetti dell’indennità di anzianità.
I termini del preavviso per il licenziamento e le dimissioni sono diversi a seconda dell’anzianità di servizio del dipendente che opera nel settore Odontotecnico. Di seguito si riportano tutte le casistiche previste nel CCNL.
Preavviso dimissioni o licenziamento – Fino a cinque anni di servizio compiuti
- Categoria 1ªS, 1ª e 2ª: 1 mese e mezzo;
- Categoria 3ª, 4ª, 5ª e 6ª: 1 mese.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Preavviso dimissioni o licenziamento – Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti
- Categoria 1ªS, 1ª e 2ª: 2 mesi;
- Categoria 3ª, 4ª, 5ª e 6ª: 1 mese e mezzo.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Preavviso dimissioni licenziamento – Oltre dieci anni e fino a dieci anni di servizio compiuti
- Categoria 1ªS, 1ª e 2ª: 2 mesi e mezzo;
- Categoria 3ª, 4ª, 5ª e 6ª: 2 mesi.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.