I termini di preavviso nel CCNL Cooperative sociali, sia in caso di dimissioni del lavoratore che licenziamento datoriale, si differenziano in base all'anzianità di servizio del lavoratore fino a 3 anni oppure oltra tre anni ed in base alla categoria o posizione economica, ossia il livello di inquadramento.
I termini di preavviso di dimissioni o licenziamento si raddoppiano dopo tre anni di rapporto di lavoro presso la stessa azienda.
Per i rapporti di lavoro fino a 3 anni i termini di preavviso, sia in caso di dimissioni che di licenziamento, vanno da 15 a 90 giorni di calendario.
Per i rapporti di lavoro superiori a 3 anni i termini di preavviso, sia in caso di dimissioni che di licenziamento, vanno da 30 a 180 giorni di calendario.
A disciplinarli è l'articolo 33 del CCNL Cooperative sociali, che tratta appunto il "Preavviso di licenziamento e dimissioni", vediamolo.
Preavviso con anzianità di servizio fino a 3 anni
L'articolo 33 del CCNL Cooperative sociali stabilisce che "Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario", come segue, nel caso di anzianità di servizio fino a 3 anni:
Livello di inquadramento | Termini del preavviso dimissioni o licenziamento (anzianità di servizio FINO a 3 anni) |
---|---|
Livello A1 | 15 giorni di calendario |
Livello A2 | 15 giorni di calendario |
Livello B1 | 15 giorni di calendario |
Livello C1 | 15 giorni di calendario |
Livello C2 | 30 giorni di calendario |
Livello C3 | 45 giorni di calendario |
Livello D1 | 45 giorni di calendario |
Livello D2 | 45 giorni di calendario |
Livello D3 | 45 giorni di calendario |
Livello E1 | 45 giorni di calendario |
Livello E2 | 90 giorni di calendario |
Livello F1 | 90 giorni di calendario |
Livello F2 | 90 giorni di calendario |
Livello di inquadramento | Termini del preavviso dimissioni o licenziamento (anzianità di servizio FINO a 3 anni) |
---|---|
Livello A1 | 15 giorni di calendario |
Livello A2 | 15 giorni di calendario |
Livello B1 | 15 giorni di calendario |
Livello C1 | 15 giorni di calendario |
Livello C2 | 30 giorni di calendario |
Livello C3 | 45 giorni di calendario |
Livello D1 | 45 giorni di calendario |
Livello D2 | 45 giorni di calendario |
Livello D3 | 45 giorni di calendario |
Livello E1 | 45 giorni di calendario |
Livello E2 | 90 giorni di calendario |
Livello F1 | 90 giorni di calendario |
Livello F2 | 90 giorni di calendario |
I termini di preavviso non vanno osservati, come vedremo, in caso di licenziamento per giusta causa.
Preavviso anzianità di servizio oltre i 3 anni
Analogamente, il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti in giorni di calendario, come segue, nel caso di anzianità di servizio oltre i 3 anni:
Livello di inquadramento | Termini del preavviso dimissioni o licenziamento (anzianità di servizio OLTRE i 3 anni) |
---|---|
Livello A1 | 30 giorni di calendario |
Livello A2 | 30 giorni di calendario |
Livello B1 | 30 giorni di calendario |
Livello C1 | 30 giorni di calendario |
Livello C2 | 45 giorni di calendario |
Livello C3 | 60 giorni di calendario |
Livello D1 | 60 giorni di calendario |
Livello D2 | 60 giorni di calendario |
Livello D3 | 60 giorni di calendario |
Livello E1 | 60 giorni di calendario |
Livello E2 | 120 giorni di calendario |
Livello F1 | 120 giorni di calendario |
Livello F2 | 120 giorni di calendario |
Livello di inquadramento | Termini del preavviso dimissioni o licenziamento (anzianità di servizio OLTRE i 3 anni) |
---|---|
Livello A1 | 30 giorni di calendario |
Livello A2 | 30 giorni di calendario |
Livello B1 | 30 giorni di calendario |
Livello C1 | 30 giorni di calendario |
Livello C2 | 45 giorni di calendario |
Livello C3 | 60 giorni di calendario |
Livello D1 | 60 giorni di calendario |
Livello D2 | 60 giorni di calendario |
Livello D3 | 60 giorni di calendario |
Livello E1 | 60 giorni di calendario |
Livello E2 | 120 giorni di calendario |
Livello F1 | 120 giorni di calendario |
Livello F2 | 120 giorni di calendario |
I termini di preavviso non vanno osservati, come vedremo, in caso di licenziamento per giusta causa.
Preavviso in caso di apprendistato di 15 giorni
La disciplina dell'apprendistato nel CCNL Cooperative sociali prevede che:
"premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di 15 giorni.
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".
L‘articolo 2118 del codice civile riguarda appunto il recesso dal contratto a tempo indeterminato e stabilisce che "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità".
Accanto al periodo di preavviso per l'estinzione del contratto di apprendistato durante il periodo formativo, va sottolineato che esistono due cause di estinzione del rapporto di apprendistato:
- al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell'articolo 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione dell'indennità sostitutiva prevista;
- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Nel caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore al termine del periodo formativo (dopo i 3 anni di apprendistato professionalizzante, per esempio), la parte che disdice il contratto ha l'obbligo di dare preavviso o corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso all'altra parte.
Indennità sostitutiva del preavviso
Ma cosa succede se in caso di dimissioni, il lavoratore non osserva in tutto o in parte i termini di preavviso di dimissioni?
E cosa succede se in caso di licenziamento, il datore di lavoro non osserva in tutto o in parte i termini di preavviso di licenziamento?
Il contratto collettivo stabilisce all'articolo 33 quelli che sono i termini di preavviso che deve dare il lavoratore al datore di lavoro in caso di dimissioni. E viceversa, i termini di preavviso che il datore di lavoro deve dare al lavoratore in caso di licenziamento.
I termini di preavviso dipendono, quindi, dalla posizione economica e dalla categoria di inquadramento del lavoratore. Essi aumentano all'aumentare del livello di inquadramento e di professionalità del lavoratore, nonché al superamento da parte del lavoratore dei tre anni di anzianità di rapporto di lavoro presso la stessa azienda.
L'articolo 33 stabilisce anche che:
"La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso".
Dimissioni senza preavviso. In altre parole, nella busta paga del lavoratore che si dimette senza osservare il preavviso, viene trattenuta l'indennità che pari alla retribuzione oraria o giornaliera di ogni giorno lavorativo presente nei giorni di calendario del termine del preavviso non rispettato.
Licenziamento senza preavviso. Dall'altro lato, al lavoratore spetta il riconoscimento della retribuzione per ogni giorno lavorativo presente nei giorni di calendario del termine del preavviso non rispettato dal datore di lavoro, in caso di licenziamento senza preavviso.
Quando si parla di retribuzione, si intende la retribuzione globale di fatto comprensiva degli elementi fissi e continuativi della retribuzione come il salario o stipendio, gli scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc., riconosciuti per ogni giornata di lavoro contenuta nei termini di preavviso mancati.
Chiusura del rapporto senza preavviso
Lo stesso CCNL prevede che "La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto".
Questo vuol dire che è possibile ad esempio, per il datore di lavoro che ha ricevuto una dimissione del lavoratore, di interrompere subito il rapporto, evitando al lavoratore di osservare il preavviso.
E dall'altro lato, è possibile per il lavoratore di interrompere prima il rapporto di lavoro in caso di licenziamento ricevuto. Questo senza obbligo di indennizzo.
Un altra momento in cui il rapporto di lavoro può essere chiuso senza rispettare il preavviso e senza riconoscere la relativa indennità è durante il periodo di prova.
Licenziamento senza preavviso: quando scatta
Lo stesso articolo 33 del CCNL Cooperative sociali prevede una ipotesi al verificarsi della quale il datore di lavoro non è obbligato a rispettare il preavviso, ed è quella prevista da punto e) dell'art. 42 del CCNL Cooperative sociali.
Il punto e) richiamato è il seguente: "E) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
- –assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi;
- assenze ingiustificate, ripetute 3 volte in 1 anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordiniche implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- inosservanza delle norme mediche per malattia;
- grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
- litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
- furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
- esecuzione di attività per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
- contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all'assunzione;
- azioni in grave contrasto con i principi della cooperativa;
- gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
Il caso di licenziamento ai sensi del presente articolo esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine rapporto,
L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere".
Sostanzialmente, non è previsto il rispetto dei termini di preavviso in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo nel caso in cui la motivazione sia una dei comportamenti del lavoratore sopra richiamati.
Permessi durante il preavviso per ricerca nuova occupazione
L'articolo 33 del CCNL Cooperative sociali prevede inoltre che "Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa cooperativa concederà alla lavoratrice e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze".
Il contratto collettivo delle cooperative sociali concede al lavoratore, in caso di licenziamento, un diritto a permessi per ricerca di nuova occupazione.
Tale diritto non può essere negato, ma esclusivamente la distribuzione e la durata dei permessi sono stabilite dall'impresa in base alla esigenze produttive.
Obbligo di forma scritta per dimissione o licenziamento
Un passaggio dell'art. 33 del CCNL Cooperative sociali introduce un obbligo di forma scritta per dimissioni o licenziamento: "Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto".
Nel caso delle dimissioni del lavoratore, è fatto obbligo al lavoratore di formalizzare le dimissioni non solo con un atto scritto al datore di lavoro ma anche e soprattutto con le cosiddette dimissioni telematiche.
A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche, tramite la procedura online accessibile dal sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Preavviso e ferie
L'articolo 60 del CCNL Cooperative sociali prevede che "Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie".
In altre parole durante i giorni di calendario del preavviso, il lavoratore non può essere collocato in ferie. In caso contrario, al lavoratore spetta il riconoscimento delle giornate di indennità sostitutiva del preavviso durante i giorni di ferie.
Preavviso, malattia e licenziamento
L'articolo 71 del CCNL Cooperative sociali prevede una ipotesi in cui il lavoratore o la lavoratrice può essere licenziata con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ed è il caso del licenziamento al superamento del periodo di comporto: "La conservazione del posto si ha per 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio.
Oltre i limiti di cui sopra il datore di lavoro potrà effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro, rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il lavoratore il diritto al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso".
Pertanto, il datore di lavoro in questi casi deve riconoscere il preavviso, pagando l'indennità in base alle giornate di calendario previste rispetto al livello di inquadramento ed all'anzianità del lavoratore o della lavoratrice.
Documenti e certificato di lavoro
L'articolo 34 del CCNL Cooperative sociali disciplina un diritto del lavoratore in termini di "Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro": "All'atto dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda cooperativa riconsegnerà alla lavoratrice e al lavoratore i dovuti documenti regolarmente aggiornati e di essi la lavoratrice e il lavoratore rilasceranno regolare ricevuta.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda cooperativa dovrà rilasciare a richiesta della lavoratrice e del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte dalla stessa lavoratrice e dallo stesso lavoratore".
Questo adempimento obbligatorio per il datore di lavoro può essere attivato solo su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, che potranno, quindi, avere una documentazione attestante le mansioni svolte durante il rapporto di lavoro interrotto per licenziamento o dimissione, con o senza preavviso.
Al lavoratore spetta, ovviamente, il riconoscimento delle spettanze finali del rapporto, dal pagamento di ferie e permessi non goduti, ma anche del trattamento di fine rapporto (TFR).