Il preavviso nel CCNL Chimico farmaceutico è diverso in caso di dimissioni o licenziamento, per le qualifiche di operaio, impiegato, quadri o qualifiche speciali e dipende dall'anzianità di servizio del lavoratore.
L'art. 41 della Parte I – Gestione del rapporto di lavoro – Capitolo VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro del CCNL Chimico Farmaceutico industria disciplina il "Preavviso di licenziamento e di dimissioni":
"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della qualifica cui appartiene il lavoratore.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie".
Vediamo tutti i termini di preavviso di dimissioni o licenziamento nel settore Chimico Farmaceutico industria, tenendo conto che per il settore Lubrificanti e GPL sono termini di preavviso diversi dagli altri settori Chimici, Chimici-farmaceutici, Fibre e Abrasivi.
- 5.1Preavviso licenziamento impiegati e Quadri settore Lubrificanti e GPL
- 5.2Preavviso licenziamento operai settore Lubrificanti e GPL
- 5.3Preavviso dimissioni impiegati e Quadri settore Lubrificanti e GPL
- 5.4Preavviso dimissioni operai settore Lubrificanti e GPL
- 5.5Indennità sostitutiva del preavviso settore Lubrificanti e GPL
Preavviso dimissioni CCNL Chimico farmaceutico industria
Quanto preavviso per dimissioni tempo indeterminato chimico farmaceutico? Cosa prevede il contratto dei chimici?
Preavviso dimissioni Quadri e Impiegati
I termini di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore inquadrato come Quadro (gruppo 1 dell'art. 4) o come impiegato (gruppo 2 dell'art. 4) sono diversi in base all'anzianità di servizio e la categoria o livello di inquadramento.
Fino a cinque anni di servizio compiuto, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 1 mese per la Categoria A e B (metà di 2 mesi);
- 23 giorni per la Categoria C e D (metà di 1 mese e mezzo);
- 15 giorni per la Categoria E e F.
Oltre cinque anni e fino a 10 anni di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 1 mese e mezzo per la Categoria A e B (metà di 3 mesi);
- 1 mese per la Categoria C e D (metà di 2 mesi);
- 23 giorni per la Categoria E e F (metà di 1 mese e mezzo).
Oltre 10 ani di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di::
- 2 mesi per la Categoria A e B (metà di 4 mesi);
- 1 mese e mezzo per la Categoria C e D (metà di 3 mesi);
- 1 mese per la Categoria E e F (metà di 2 mesi).
Preavviso dimissioni Qualifiche speciali
I termini di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore inquadrato come Qualifiche speciali (gruppo 3 dell'art. 4), ossia gli intermedi, sono diversi in base all'anzianità di servizio e la categoria o livello di inquadramento.
Fino a cinque anni di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 15 giorni per la categoria D (metà di 1 mese);
- 15 giorni per la categoria E (metà di 1 mese).
Oltre cinque anni e fino a 10 anni di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 23 giorni per la categoria D (metà di 1 mese e mezzo);
- 15 giorni per la categoria E (metà di 1 mese).
Oltre 10 ani di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 1 mese per la categoria D (metà di 2 mesi);
- 23 giorni per la categoria E (metà di 1 mese e mezzo).
Preavviso dimissioni Operai
I termini di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore inquadrato come operaio (gruppo 4 dell'art. 4) sono invece standardizzati:
Il contratto collettivo prevede che "Per il licenziamento o le dimissioni è previsto il termine di preavviso di 15 giorni con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese".
Preavviso licenziamento CCNL Chimico farmaceutico industria
I termini del preavviso di licenziamento del datore di lavoro sono esattamente il doppio dei termini di preavviso di dimissioni. O per meglio dire i termini di preavviso in caso di dimissioni sono ridotti della metà rispetto a termini di licenziamento che ora vedremo.
Preavviso licenziamento Quadri e Impiegati
I termini di preavviso in caso di licenziamento del lavoratore inquadrato come Quadro (gruppo 1 dell'art. 4) o come impiegato (gruppo 2 dell'art. 4) sono diversi in base all'anzianità di servizio e la categoria o livello di inquadramento.
Fino a cinque anni di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 2 mesi per la Categoria A e B;
- 1 mese e mezzo per la Categoria C e D;
- 1 mese per la Categoria E e F.
Oltre cinque anni e fino a 10 anni di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 3 mesi per la Categoria A e B;
- 2 mesi per la Categoria C e D;
- 1 mese e mezzo per la Categoria E e F.
Oltre 10 ani di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 4 mesi per la Categoria A e B;
- 3 mesi per la Categoria C e D;
- 2 mesi per la Categoria E e F.
Preavviso licenziamento Qualifiche speciali
I termini di preavviso in caso di licenziamento del lavoratore inquadrato come Qualifiche speciali (gruppo 3 dell'art. 4) sono diversi in base all'anzianità di servizio e la categoria o livello di inquadramento.
Fino a cinque anni di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 1 mese per la categoria D;
- 1 mese per la categoria E.
Oltre cinque anni e fino a 10 anni di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 1 mese e mezzo per la categoria D;
- 1 mese per la categoria E.
Oltre 10 ani di servizio compiuti, i termini di preavviso, con decorrenza dalla metà o dalla fine del mese, sono di:
- 2 mesi per la categoria D;
- 1 mese e mezzo per la categoria E.
Preavviso dimissioni Operai
I termini di preavviso in caso di licenziamento del lavoratore inquadrato come operaio (gruppo 4 dell'art. 4) sono invece standardizzati:
Il contratto collettivo prevede che "Per il licenziamento o le dimissioni è previsto il termine di preavviso di 15 giorni con decorrenza dalla metà o dalla fine di ciascun mese".
Preavviso apprendistato CCNL Chimico farmaceutico industria
Il preavviso di dimissioni o licenziamento in caso di apprendistato stipulato secondo quanto previsto dal contratto collettivo chimico farmaceutico segue le regole previste per le dimissioni o il licenziamento dei lavoratori non in prova, ossia degli altri lavoratori.
Quindi la dimissione dell'apprendista o il licenziamento dell'apprendista dovrà essere effettuata rispettando i termini di preavviso previsti in base alla qualifica (impiegato, operaio) ed al livello di inquadramento nonché dell'anzianità, che nel caso dell'apprendistato è sicuramente inferiore ai cinque anni di servizio prestato, quindi si seguono i termini di preavviso fino a 5 anni di anzianità.
Indennità sostitutiva del preavviso
L'articolo 41 del CCNL Chimici Farmaceutici industria prevede che "La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui alle seguenti lett. a), b) e c), deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo eventualmente non prestato.
Gli elementi tassativamente indicati all'art. 42 corrisposti al lavoratore in caso di preavviso prestato o a titolo d'indennità sostitutiva dello stesso sono computati nella retribuzione annua agli effetti del trattamento di fine rapporto".
Gli elementi di cui all'art. 42 sono i seguenti:
- minimo contrattuale;
- indennità di posizione organizzativa (I.P.O.);
- Elemento Retributivo Individuale;
- aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- indennità di turno, di alloggio, per “ex nocività”, di mensa;
- Elemento Aggiuntivo della Retribuzione;
- premio di produzione (Elemento Retributivo Scorporato per OO.VV.);
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 48 ore settimanali;
- provvigioni, interessenze;
- gli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13ª mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente nonché di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.
Preavviso settore Lubrificanti e GPL
I settori lubrificanti e GPL hanno termini di preavviso dimissioni o licenziamento diversi dagli altri settori.
Preavviso licenziamento impiegati e Quadri settore Lubrificanti e GPL
I termini di preavviso decorrono dall'1 o dal 16 del mese.
Preavviso licenziamento operai settore Lubrificanti e GPL
Il preavviso di licenziamento degli operai del settore Lubrificanti e GPL è pari a:
- 2 mesi per il livello I;
- e 3 mesi per i livelli D, E, F, G e H.
I termini di preavviso decorrono dall'1 o dal 16 del mese.
Vediamo ora i termini di preavviso, che in caso di dimissioni sono ridotti alla metà.
Preavviso dimissioni impiegati e Quadri settore Lubrificanti e GPL
Preavviso dimissioni operai settore Lubrificanti e GPL
Il preavviso di dimissioni degli operai del settore Lubrificanti e GPL è pari a:
- 1 mese per il livello I;
- e 1 mese e mezzo per i livelli D, E, F, G e H.
Indennità sostitutiva del preavviso settore Lubrificanti e GPL
La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione di fatto per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Agli effetti del presente articolo oltre la retribuzione di fatto verranno conteggiati anche il premio di produzione, l'eventuale indennità di turno, l'eventuale maggiorazione per orari particolari e i ratei della 13ª e 14ª mensilità.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Durante il compimento del periodo di preavviso a seguito di licenziamento, il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto. I lavoratori cui precedentemente veniva riconosciuto un trattamento di preavviso più favorevole di quello sopra indicato lo conservano come condizione individuale di miglior favore.
È in facoltà della Parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.