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1 Ottobre 2024
11:00

Preavviso CCNL Metalmeccanici Industria: dimissioni o licenziamento, i giorni da rispettare

Il preavviso di dimissioni o licenziamento nel contratto metalmeccanici Industria Federmeccanica va 10 giorni a 4 mesi, in base al livello di inquadramento e gli anni di servizio. Il preavviso decorre dal giorno successivo all'atto di dimissione o licenziamento.

Preavviso CCNL Metalmeccanici Industria: dimissioni o licenziamento, i giorni da rispettare
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Preavviso CCNL Metalmeccanici Industria dimissioni o licenziamento, giorni da rispettare

Il preavviso di dimissioni o licenziamento nel contratto Metalmeccanici Industria va 10 giorni a 4 mesi, in base al livello di inquadramento e gli anni di servizio. Il preavviso decorre dal giorno successivo all'atto di dimissione o licenziamento.

Ecco l'elenco dei termini di preavviso o licenziamento in base al livello di inquadramento:

  • Preavviso dimissioni o licenziamento livello D1, livello D2 e livello C1 metalmeccanico (ex livello 1, livello 2, livello 3 e livello 3S): 10 giorni di calendario fino a 5 anni di servizio; 20 giorni di calendario da 5 a 10 anni di servizio; 1 mese di calendario oltre 10 anni di servizio;
  • Preavviso dimissioni o licenziamento livello C2, livello C3 e livello B1 metalmeccanico (ex livello 4, livello 5 e livello 5S): 1 mese e 15 giorni di calendario fino a 5 anni di servizio; 2 mesi di calendario da 5 a 10 anni di servizio; 2 mesi e 15 giorni di calendario oltre 10 anni di servizio;
  • Preavviso dimissioni o licenziamento livello B2, livello B3 e livello A1 metalmeccanico (ex livello 6, livello 7 e livello 8): 2 mesi di calendario fino a 5 anni di servizio; 3 mesi di calendario da 5 a 10 anni di servizio; 4 mesi di calendario oltre 10 anni di servizio.

I termini di preavviso sono gli stessi in caso di part-time o apprendistato, mentre per per il contratto a tempo determinato o contratto a termine non è previsto un termine di preavviso per il recesso anticipato del rapporto di lavoro.

Vediamo come funziona il preavviso di licenziamento e di dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria firmato da Federmeccanica, Assistal, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fiom-Cgil.

Preavviso di licenziamento e di dimissioni: quanti giorni e mesi

La Sezione Quarta – Disciplina del rapporto individuale di lavoro – Titolo VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro, all'articolo 1 del CCNL Metalmeccanici Industria firmato da Federmeccanica, tratta il "Preavviso di licenziamento e di dimissioni":

"Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore".

Quanti giorni di preavviso per un contratto metalmeccanico?

Ecco i termini di preavviso sia in caso di licenziamento del datore di lavoro che di dimissioni telematiche del lavoratore:

Anni di servizio Livello B2, B3 e A1

(ex livello 6, 7 e 8 metalmeccanico)

Livello C2, C3 e B1

(ex livello 4, 5 e 5S metalmeccanico)

Livello D1, D2 e C1

(ex livello 1, 2, 3 e 3S metalmeccanico)

Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 15 giorni 10 giorni
Oltre 5 fino a 10 3 mesi 2 mesi 20 giorni
Oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 15 giorni 1 mese

Il contratto collettivo stabilisce che "I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento e il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo".

Quindi a differenza di altri contratti collettivi, anche del settore metalmeccanico, dove i termini di preavviso di dimissioni o licenziamento decorrono dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese, nel CCNL Metalmeccanici Industria Federmeccanica, i termini di preavviso o licenziamento decorrono dal giorno successivo.

Quindi ad esempio se un lavoratore si dimette il 1 ottobre e deve osservare 10 giorni di preavviso di dimissioni, in quanto è un livello D1 metalmeccanico che ha un rapporto di lavoro inferiore a 5 anni con lo stesso datore di lavoro, la decorrenza dei dieci parte dal giorno 2 ottobre e si protrae per 10 giorni. Il lavoratore dovrà lavorare fino al giorno 11 ottobre compreso.

Come calcolare il preavviso di dimissioni metalmeccanici? Quanti giorni di preavviso per dimissioni volontarie? 

I giorni di decorrenza del preavviso sono in giorni di calendario e non in giorni di lavoro effettivo, quindi si considerano anche i sabato, domenica e giorni non lavorati.

Il lavoratore dovrà conteggiare materialmente i giorni di calendario a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle dimissioni telematiche, consultando la tabella sopra esposta.

Se ad esempio è un lavoratore ex livello 3 metalmeccanico, inquadrato nel livello D2 metalmeccanico, dovrà osservare 10 giorni di calendario di preavviso se il rapporto dura da meno di cinque anni, altrimenti 20 giorni di calendario di preavviso se il rapporto dura da più di cinque anno e meno di 10 anni, altrimenti un mese di preavviso. Il tutto partendo nel conteggio dal giorno successivo alla presentazione delle dimissioni telematiche.

Preavviso nel part-time metalmeccanico

Il contratto a tempo parziale o part-time è un contratto con orario ridotto. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato part-time, quindi a tempo parziale, il lavoratore dovrà formalizzare le dimissioni telematiche osservando lo stesso termine di preavviso previsto per un lavoratore a tempo indeterminato full-time o a tempo pieno. Quindi, dovrà presentare le dimissioni telematiche osservando i termini di preavviso relativi al proprio livello di inquadramento.

Analogamente il datore di lavoro che licenzia un lavoratore part-time, dovrà osservare gli stessi termini di preavviso di licenziamento di un lavoratore a tempo pieno o full-time, quindi lo stesso preavviso del lavoratore a tempo indeterminato a tempo pieno, in base al livello di inquadramento.

Preavviso tempo determinato metalmeccanico

Diversamente dal contratto a tempo indeterminato, dove il contratto collettivo prevede l'obbligo di osservare un termine di preavviso di dimissioni o licenziamento, che appunto sono termini minimi da rispettare nei confronti dell'altra parte per recedere da un contratto a tempo indeterminato, nel caso del contratto a tempo determinato, il periodo di preavviso di licenziamento o dimissioni non è previsto.

Sia il lavoratore che il datore di lavoro sono vincolati a rispettare la scadenza naturale del contratto di lavoro, salvo ipotesi di giusta causa di licenziamento o giusta causa di dimissioni.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, anche part-time, sia il datore che il lavoratore, in caso di licenziamento o dimissioni, dovranno trovare un accordo perché si tratta di una interruzione anticipata del contratto a termine da parte di una delle parti.

Preavviso apprendistato metalmeccanico

L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, ai sensi dell'articolo 44, del D.Lgs 81/2015, e al conseguimento di una qualificazione professionale a fini contrattuali.

Recesso al termine dell'apprendistato: preavviso di 15 giorni

L'Art. 13 – Recesso o attribuzione della qualificazione stabilisce che "Stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato;

le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo.

Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualificazione professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato".

Recesso durante l'apprendistato: quanti giorni di preavviso?

Abbiamo trattato il caso dell'apprendistato giunto al termine del periodo formativo e delle possibilità per il datore di lavoro e per il lavoratore di recedere dallo stesso.

Ma come funziona il preavviso di licenziamento o dimissioni durante l'apprendistato?

Come un normale contratto a tempo indeterminato, i termini di preavviso da rispettare sono quelli relativi al livello di inquadramento. Quindi non c'è differenza tra preavviso di un lavoratore a tempo indeterminato o con apprendistato.

Indennità sostitutiva del preavviso: come si calcola

Lo stesso articolo 1 della Sezione Quarta – Disciplina del rapporto individuale di lavoro – Titolo VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro del CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce che:

"La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come di seguito stabilito".

Ecco quanto spetta come indennità sostitutiva del preavviso al datore di lavoro in caso di dimissioni senza preavviso del lavoratore ed ecco quanto spetta al lavoratore come indennità di preavviso al lavoratore in caso di licenziamento senza preavviso del datore di lavoro (salvo i casi di giusta causa di dimissioni o licenziamento):

Anni di servizio Livello B2, B3 e A1

(ex livello 6, 7 e 8 metalmeccanico)

Livello C2, C3 e B1

(ex livello 4, 5 e 5S metalmeccanico)

Livello D1, D2 e C1

(ex livello 1, 2, 3 e 3S metalmeccanico)

Fino a 5 anni 2 mensilità 1,5 mensilità 0,33 mensilità
Oltre 5 fino a 10 3 mensilità 2 mensilità 0,67 mensilità
Oltre i 10 anni 4 mensilità 2,5 mensilità 1 mensilità

Come si calcola la retribuzione in caso di indennità sostitutiva del preavviso?

La prima cosa da sapere è che i termini di preavviso di dimissioni o licenziamento potrebbero essere osservati in parte, quindi in quel caso il conteggio dovrà coinvolgere i giorni in cui il preavviso non è stato rispettato, quindi ad esempio se un lavoratore D1 assunto da meno di cinque anni si dimette osservando 5 giorni di preavviso e non 10, al datore di lavoro spetterà una indennità pari a giorni di preavviso mancati. Ed i giorni di preavviso mancati sono cinque, ma bisogna verificare nei cinque giorni quanti giorni lavorativi e quindi retribuiti sono inclusi. In quel caso l'indennità sostitutiva del preavviso sarà pari a giorni lavorativi non rispettati.

Per quanto riguarda la retribuzione per l'indennità sostitutiva del preavviso bisognerà conteggiare i giorni lavorativi di mancato preavviso all'interno del periodo di calendario di mancato preavviso.

Ad esempio se un lavoratore si è dimesso il 1 ottobre e aveva da osservare 2 mensilità di preavviso, quindi 2 mesi di calendario di preavviso, egli si vedrà trattenuta una indennità sostitutiva del preavviso pari a 2 mensilità intere della retribuzione mensile fissa e continuativa, che è composta dalla paga base più eventuali scatti di anzianità, superminimo e gli altri elementi fissi e continuativi della retribuzione.

Calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso giornaliera. Nel caso il lavoratore non abbia osservato il preavviso per soli 15 giorni di calendario, ad esempio due settimane di lavoro, bisognerà calcolare l'indennità sostitutiva del preavviso in base ad esempio ai 12 giorni di lavoro nei 15 giorni non prestati. Quindi a quel punto il calcolo è pari alla retribuzione mensile fissa e continuativa diviso il divisore giornaliero 26 e moltiplicato per i 12 giorni lavorativi non lavorati nei 15 giorni di calendario per i quali il lavoratore era tenuto ad osservare il preavviso e vi ha rinunciato.

Calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso oraria. Nel caso fosse necessario calcolare i giorni lavorativi di mancato preavviso in termini orari, bisognerà dividere la retribuzione fissa e continuativa (paga base più eventuali scatti di anzianità, superminimo e gli altri elementi fissi e continuativi della retribuzione) per il divisore orario 173 e si ottiene l'importo lordo dell'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di dimissioni senza osservanza del preavviso da parte del lavoratore, in termini orari, quindi per ogni ora di lavoro non prestato nei giorni di calendario di mancato preavviso.

Permessi per ricerca nuova occupazione

Lo stesso articolo 1 della Sezione Quarta – Disciplina del rapporto individuale di lavoro – Titolo VIII – Risoluzione del rapporto di lavoro del CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce che:

"Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda".

Si tratta di un obbligo per l'azienda.

Come si presentano le dimissioni o il licenziamento?

Il contratto collettivo stabilisce solo che "Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto".

Il licenziamento del lavoratore deve essere comunicato dal datore di lavoro attraverso la lettera di licenziamento. Nella stessa vi sono evidenze del rispetto o meno del preavviso di licenziamento da parte del lavoratore.

Le dimissioni del lavoratore vanno presentate in modalità telematica sul sito del Ministero del Lavoro.

Il contratto collettivo prevede che "In attuazione dell'art. 4, comma 17, della legge 28.6.2012, n. 92, oltre a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 3.8.2012, la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali può essere validamente effettuata in sede aziendale se il lavoratore è assistito da un componente della rappresentanza sindacale unitaria.

L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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