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6 Ottobre 2024
9:00

Pratica forense, cos’è e come funziona: la guida completa

Tutto quello che c'è da sapere sulla pratica forense per diventare avvocato: quando farla, i requisiti richiesti, la procedura da seguire.

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Pratica forense, cos’è e come funziona: la guida completa
Esperta in Diritto Tributario
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La pratica forense si considera svolta con assiduità quando il praticante avvocato frequenta in maniera continuativa per 18 mesi lo studio legale dell'avvocato (dominus)  partecipando alle udienze, praticando attività di studio e partecipando a corsi di formazione.

Per svolgere la professione di avvocato è necessario possedere la laurea in giurisprudenza e frequentare un periodo di tirocinio formativo a fianco di un avvocato.

L'esame da avvocato non è più composto da 3 prove scritte e una orale da un paio d'anni dopo lo scoppio della pandemia. Per la sessione 2023-2024 e 2024-2025 è stata confermata la modalità suddivisa in 1 scritto e 1 orale (diviso in due parti ma che viene sostenuto nella stessa giornata: la prima parte, consta della risoluzione orale di un caso pratico, la seconda è l'interrogazione sulle materie a scelta).

Ma come funziona nei dettagli la pratica forense? Quanti anni servono di tirocinio? E dove farli? Quale pratica burocratica occorre seguire?  E’ previsto un compenso?

Vediamo di rispondere a tutte queste domande.

 

Sommario

Cos’è la pratica forense e cosa dice la legge

La Legge n. 247/2012, conosciuta come legge professionale forense, disciplina vari aspetti dell'esercizio della professione di avvocato in Italia, tra cui la pratica forense o tirocinio.

Nel dettaglio la legge professionale n. 247/2012 “disciplina la pratica forense al Titolo V “Accesso alla professione forense”, Capo I “Tirocinio professionale” (artt. 40 – 45). Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016 disciplina, più nel dettaglio, le modalità di svolgimento del tirocinio forense, le procedure di controllo da parte dei Consigli dell’Ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell’Unione europea.

Secondo la legge, la pratica forense rappresenta un percorso di addestramento teorico e pratico per il praticante avvocato. Questo tirocinio ha l'obiettivo di far acquisire al praticante le capacità necessarie per l'esercizio della professione legale, nonché le competenze per la gestione di uno studio legale e la comprensione e il rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche che regolano la professione.

Ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati tiene un registro dei praticanti avvocati, e l'iscrizione a questo registro è  condizione necessaria per lo svolgimento del tirocinio professionale. Solo una volta iscritti al registro, i praticanti possono iniziare il periodo di formazione presso uno studio legale sotto la supervisione di un avvocato.

Come iscriversi al registro dei praticanti avvocati nel 2024

Ma come iscriversi al registro dei praticanti avvocati ? E’ necessario seguire una serie di passaggi, che possono variare leggermente in base al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, ma che in generale seguono una procedura standard stabilita dalla Legge n. 247/2012 e dai regolamenti attuativi.

Prima di tutto, è necessario essere in possesso di una laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza (LMG/01). Questo titolo è il requisito minimo per l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati. Non è previsto un voto minimo di laurea per l’iscrizione. Prima di iscriversi, è fondamentale aver trovato un avvocato o un ente che possa farti da tutor per il periodo del tirocinio.

Il tirocinio forense difatti deve essere svolto sotto la supervisione di un avvocato che abbia almeno 5 anni di anzianità professionale, oppure presso enti pubblici o privati abilitati a ospitare praticanti (come enti pubblici, uffici legali di aziende o autorità giudiziarie).

I documenti da presentare per l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati possono variare a seconda dell'Ordine degli Avvocati presso cui si intende iscriversi, ma in generale includono:

  • Domanda di iscrizione: il modulo può essere scaricato dal sito web del Consiglio dell'Ordine presso cui si vuole fare domanda.
  • Certificato di laurea (o autocertificazione): che attesti il conseguimento del titolo in giurisprudenza.
  • Documento di identità in corso di validità.
  • Codice fiscale.
  • Dichiarazione del dominus (l’avvocato tutor): in cui l’avvocato dichiara di accettare di seguire il praticante durante il periodo di tirocinio.
  • Fototessera: necessaria per l’iscrizione al registro.
  • Ricevuta del pagamento delle spese di iscrizione al registro, se previste.

Alcuni Ordini degli Avvocati potrebbero richiedere ulteriori documenti o certificati, come il certificato di godimento dei diritti civili o la dichiarazione di non avere condanne penali.

La domanda, insieme ai documenti richiesti, deve essere presentata presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per territorio, ossia quello della provincia in cui si trova lo studio legale o l'ente presso cui si svolgerà il tirocinio. In molti casi, la domanda può essere inviata anche in modalità telematica tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Una volta presentata la domanda, l’Ordine degli Avvocati esaminerà i documenti e, se la domanda è in regola, procederà con l’iscrizione del praticante nel registro dei praticanti avvocati. Una volta iscritti, si potrà iniziare ufficialmente il tirocinio.

Pratica forense INPS: online il servizio per la domanda di ammissione

La pratica forense può anche esser svolta presso l’Inps, l’Istituto nazionale di previdenza sociale. Dal 1° ottobre 2024 è disponibile la nuova procedura per la presentazione della domanda di ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura territoriale e centrale dell’INPS.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando le proprie credenziali:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
  • CIE (Carta di identità elettronica 3.0).

Alla domanda dovrà essere allegato:

  • un curriculum vitae, con l’indicazione degli eventuali titoli post lauream, redatto nel formato europeo
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli esami sostenuti con relativa votazione.

Per la presentazione della domanda di ammissione al praticantato è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

▪ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012;

▪ essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica;

▪ se già iscritto nel Registro dei praticanti avvocati, non avere un’anzianità di iscrizione superiore a sei mesi.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto nella stessa sezione nel quale è stato pubblicato il bando per l’ammissione alla pratica forense.

Come si svolge il tirocinio forense

Il tirocinio forense ha una durata di 18 mesi, durante i quali il praticante deve partecipare attivamente alla vita dello studio legale, redigendo atti, partecipando alle udienze e seguendo i clienti sotto la supervisione dell'avvocato tutor. Inoltre nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante deve anche frequentare corsi di formazione obbligatori, seminari e corsi di aggiornamento professionale organizzati dal Consiglio dell'Ordine o da enti riconosciuti.

Durante il tirocinio, il praticante può anche partecipare alle udienze e svolgere altre attività in tribunale, previa autorizzazione del proprio tutor e del giudice.

Nello svolgimento del tirocinio, è richiesto al praticante il rispetto del requisito della diligenza deve avere una cura attenta e scrupolosa nell’esercizio della pratica forense.

Quali sono i requisiti per la pratica forense

I requisiti per svolgere la pratica forense in Italia, regolati principalmente dalla Legge n. 247/2012, prevedono una serie di condizioni che il futuro praticante avvocato deve soddisfare per iniziare e portare a termine il tirocinio, necessario per accedere all'esame di abilitazione alla professione legale.

Uno degli aspetti fondamentali della pratica forense è la partecipazione attiva alle udienze. Il praticante, accompagnato dal proprio dominus, può osservare e, successivamente, partecipare più attivamente alle udienze, sviluppando capacità di rappresentanza e difesa. Dopo il primo anno di tirocinio, e con specifica autorizzazione, il praticante può anche rappresentare i clienti in determinate cause di competenza del giudice di pace e in udienze di rinvio presso il tribunale.

Durante il tirocinio, il praticante avvocato è tenuto a rispettare i principi etici e le regole deontologiche previste per la professione forense. Qualsiasi violazione di queste regole può comportare sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine.

Per poter svolgere la pratica forense, il praticante deve:

  • Avere una laurea in giurisprudenza.
  • Iscriversi al registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine competente.
  • Trovare uno studio legale con un avvocato qualificato per supervisionare il tirocinio.
  • Partecipare alle udienze e alle attività legali previste.
  • Frequentare i corsi di formazione obbligatori.

Quanto dura la pratica forense

Il tirocinio forense ha una durata complessiva di 18 mesi. Nei primi sei mesi di pratica, il tirocinante può frequentare le udienze e partecipare alle attività legali sotto la supervisione del dominus, ma non può firmare atti o esercitare autonomamente attività forense. Al termine dei 18 mesi di tirocinio, il praticante può iscriversi all'esame di abilitazione per diventare avvocato. L’esame si compone di tre prove scritte e una prova orale, ed è necessario superarlo per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione.

Qual è lo stipendio durante la pratica forense

Lo stipendio o compenso per la pratica forense in Italia è stato oggetto di diverse modifiche normative e discussioni, specialmente a seguito della Legge n. 247/2012 che regolamenta la professione forense. Più che stipendio o compenso si deve parlare di rimborso spese facoltativo.

Secondo la normativa infatti, a partire dal secondo semestre del tirocinio (cioè dopo i primi 6 mesi), il praticante avvocato ha diritto a una forma di compenso o rimborso spese. La legge non specifica un importo fisso o minimo per il compenso, lasciando quindi una certa discrezionalità agli studi legali. Di solito, il rimborso spese viene concordato tra il praticante e il dominus.

Come si fa la pratica forense anticipata

La pratica forense anticipata è una possibilità introdotta per permettere agli studenti di giurisprudenza di iniziare il tirocinio per diventare avvocati prima di laurearsi, durante l'ultimo anno del corso di laurea magistrale o a ciclo unico. Questa opzione è stata prevista dalla Legge n. 247/2012 e regolamentata ulteriormente dal D.M. 70/2016.

Per poter accedere alla pratica anticipata, lo studente deve essere iscritto all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza (classe LMG/01) e il suo piano di studi prevede il completamento degli esami entro l'ultimo anno. E’ l'università presso cui lo studente è iscritto che deve rilasciare una certificazione che attesti la sua idoneità a iniziare la pratica anticipata. La pratica forense anticipata può essere svolta per un periodo massimo di 6 mesi durante l'ultimo anno di università. Questo periodo sarà conteggiato ai fini della durata complessiva del tirocinio, che normalmente è di 18 mesi.

I corsi di formazione

Durante il tirocinio, il praticante è tenuto a partecipare a specifici corsi di formazione organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o da enti accreditati. Questi corsi mirano a fornire una preparazione teorica e pratica complementare all’esperienza in studio. Alcuni Ordini richiedono anche la frequenza di seminari o eventi di aggiornamento professionale.

La pratica forense abbreviata

La pratica forense abbreviata è una misura che consente di ridurre la durata del tirocinio per diventare avvocato da 18 mesi a 12 mesi, grazie a specifiche esperienze formative alternative o complementari alla pratica tradizionale presso uno studio legale.

Così ad esempio, la frequenza e il superamento con esito positivo di una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) permette di abbreviare la durata della pratica forense. La SSPL ha una durata di 2 anni e rappresenta una valida alternativa o integrazione alla pratica presso uno studio legale.  Un’altra possibilità per abbreviare la pratica è svolgere una parte del tirocinio presso un ufficio giudiziario, come la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello, il Tribunale o la Procura. È possibile fare fino a 12 mesi di tirocinio presso questi enti, e questa esperienza viene conteggiata ai fini della riduzione della durata del tirocinio forense.

Cos'è la pratica fittizia

La "pratica fittizia forense" si riferisce a una situazione in cui un aspirante avvocato dichiara di aver svolto il tirocinio obbligatorio presso uno studio legale, ma in realtà non ha acquisito effettivamente l'esperienza necessaria e non frequenta lo studio.

Capita magari che l'aspirante avvocato già lavori e non riesce ad assentarsi dal posto di lavoro e così usa la pratica fittizia per annotarle le udienze sul libretto. In altre parole, è una pratica di addestramento dichiarata ma non effettivamente realizzata, spesso con la complicità di uno studio legale o di un avvocato che certifica falsamente la formazione del praticante.

Questo comportamento può avere conseguenze gravi sia per il praticante che per l'avvocato complice, incluse sanzioni disciplinari, esclusione dall'albo degli avvocati e conseguenze legali. Le autorità competenti, come i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, svolgono controlli per prevenire e contrastare tali abusi.

La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato

Per svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, oltre al requisito fondamentale della laurea in giurisprudenza, è necessario che i candidati abbiano almeno 12 mesi di pratica ancora da completare alla data di scadenza della presentazione della domanda. Questo requisito è stabilito dal D.A.G. n. 12604 del 8 maggio 2013, per garantire che i tirocinanti possano trarre il massimo beneficio dall'esperienza formativa offerta dall'Avvocatura dello Stato.

L'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato avviene tramite una selezione per soli titoli, basata su una valutazione accademica. La selezione prende in considerazione la media tra il voto di laurea e i voti conseguiti agli esami. La pratica presso l'Avvocatura dello Stato ha l’obiettivo di fornire una preparazione giuridica altamente qualificata e specifica, consentendo ai tirocinanti di acquisire competenze pratiche e teoriche in ambito forense e amministrativo. Grazie all'affiancamento a professionisti esperti, i praticanti possono partecipare alla redazione di pareri legali, allo studio di cause complesse e alla preparazione di atti giudiziari.

La pratica forense  presso gli Uffici Giudiziari ex art. 73

Il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 (convertito in L. 98/2013) rappresenta un'importante opportunità per i laureati in giurisprudenza che desiderano accedere a un'esperienza di formazione teorico-pratica in affiancamento ai magistrati. Tale percorso è finalizzato a preparare i tirocinanti per il concorso in magistratura, e offre l'occasione di acquisire competenze giuridiche direttamente sul campo, nei diversi uffici giudiziari italiani, come tribunali ordinari, corti d'appello, procure e uffici di sorveglianza.

Per poter essere ammessi al tirocinio occorre possedere una Laurea in giurisprudenza (corso di almeno quattro anni) con punteggio minimo di 105/110 oppure una media di 27/30 negli esami principali. Il tirocinio dura fino a 18 mesi e prevede un impegno settimanale di almeno 24 ore e durante questo periodo, il tirocinante affianca il magistrato nelle sue attività quotidiane, come la preparazione delle udienze, lo studio delle cause, la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, la redazione di provvedimenti e la partecipazione alle udienze e camere di consiglio, nel rispetto della riservatezza.

La domanda deve essere presentata al capo dell’ufficio giudiziario di interesse, corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. In alternativa, è possibile presentare un’autocertificazione. È consentito indicare una preferenza per il settore o la materia, che sarà considerata in base alle esigenze dell’ufficio.  L’esito positivo del tirocinio costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario e offre vantaggi nei concorsi pubblici presso l’amministrazione della giustizia e altre amministrazioni statali.

A quante udienze si deve assistere personalmente

Durante la pratica forense, il praticante avvocato è tenuto a partecipare ad almeno 20 udienze per semestre (massimo 3 al giorno) come parte del suo percorso di formazione, ma ogni Consiglio dell'ordine degli avvocati può decidere di convalidarne una soltanto o di più, a seconda della situazione del praticante Queste udienze devono essere rilevanti ai fini della pratica, cioè devono prevedere una trattazione effettiva della causa, e non semplici rinvii. Le udienze di "mero rinvio", dove l'attività si limita a posticipare la trattazione senza alcuna discussione sul merito della causa, non vengono considerate valide per il conteggio delle udienze obbligatorie. Di norma, il praticante può assistere a non più di una udienza al giorno. Solo le udienze in cui si svolge una discussione reale sul merito della causa sono valide. Il praticante deve registrare ogni udienza a cui assiste nel libretto della pratica, che viene consegnato dal Consiglio dell’Ordine all'inizio del tirocinio.

In quali cause interviene il praticante avvocato: l'abilitazione alla sostituzione processuale

Il praticante avvocato abilitato alla sostituzione processuale, secondo le disposizioni attuali, ha delle limitazioni specifiche riguardanti il suo ruolo e le sue attività professionali. Non può assumere in modo autonomo cause o essere inserito direttamente nei mandati difensivi, in quanto il suo ruolo è principalmente quello di affiancare il suo dominus. Tuttavia, può comunque operare in diversi ambiti con alcune limitazioni.

In particolare il praticante abilitato può occuparsi di cause civili che rientrano nei seguenti limiti:

  • Cause di valore non superiore a 25.822,84 euro, anche se relative a beni immobili.
  • Azioni possessorie, salvo quanto previsto dall’articolo 704 c.p.c., nonché denunce di nuova opera o di danno temuto, salvo quanto disposto dall’articolo 688, secondo comma, c.p.c.
  • Rapporti di locazione e comodato di immobili urbani e affitto di azienda, purché non rientrino nella competenza delle sezioni specializzate agrarie.
  • Lavoro e previdenza, procedure esecutive mobiliari entro il limite di valore di euro 25.822,64.

Il praticante abilitato può assumere la difesa in:

  • cause penali su reati per cui è prevista la pena detentiva massima non superiore a quattro anni, oppure una pena pecuniaria, anche se congiunta a quella detentiva.
  • cause penali riguardanti:
  • violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336, primo comma, del codice penale;
  • resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;
  • oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;
  • violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;
  • favoreggiamento reale previsto dall’articolo 379 del codice penale;
  • maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l’aggravante prevista dall’articolo 572, secondo comma, del codice penale;
  • rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
  • omicidio colposo previsto dall’articolo 589 del codice penale;
  • violazione di domicilio aggravata a norma dell’articolo 614, quarto comma, del codice penale;
  • furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;
  • truffa aggravata a norma dell’articolo 640, secondo comma, del codice penale;
  • ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

Il patrocinio sostitutivo è una forma di patrocinio legale che il praticante avvocato può svolgere sotto la supervisione del dominus prima di ottenere l'abilitazione completa all'esercizio della professione. Il praticante avvocato può iniziare a svolgere il patrocinio sostitutivo dopo aver completato almeno sei mesi di pratica forense regolarmente certificata. È necessario che il praticante sia iscritto al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, che richiede il rispetto di determinate condizioni.

Il libretto della pratica forense

Il libretto di pratica forense è un documento ufficiale che il praticante avvocato utilizza per registrare e documentare tutte le attività svolte durante il periodo di tirocinio, in particolare la partecipazione alle udienze e altre esperienze professionali rilevanti. Viene consegnato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al momento dell'iscrizione al registro dei praticanti.

Nel libretto devono essere annotati la partecipazione alle udienze, con la data dell'udienza, il tipo di udienza (es. udienza di discussione, udienza interlocutoria), il tribunale o ufficio giudiziario presso cui si è svolta, il nome del giudice e una breve descrizione dell'attività svolta in aula.

Nel libretto inoltre deve essere annotata l’attività svolta nello studio legale con la descrizione di atti o documenti redatti sotto la supervisione del dominus (l'avvocato supervisore), la discussioni e analisi di casi con il dominus e altre attività pratiche rilevanti, come la partecipazione alla stesura di contratti, atti giudiziari o pareri legali .A conclusione del semestre o dell’intero tirocinio, il libretto viene presentato al Consiglio dell'Ordine, che verifica la sua completezza e la corretta partecipazione del praticante.

La validazione del libretto è necessaria per poter accedere all'esame di abilitazione per diventare avvocato. Se il libretto non è compilato correttamente, o se mancano le attività richieste, il Consiglio dell'Ordine può non riconoscere la regolarità della pratica.

Relazione di metà semestre

Durante il tirocinio, inoltre, è spesso richiesta la presentazione di una relazione di metà semestre, che funge da strumento di monitoraggio dell’andamento del tirocinio e delle competenze acquisite. La relazione di metà semestre è un report intermedio che i praticanti devono solitamente presentare al Consiglio dell’Ordine, con il fine di documentare il percorso di apprendimento svolto nei primi sei mesi di pratica. La relazione è spesso redatta sotto la supervisione dell’avvocato presso cui si svolge il tirocinio e include dettagli sul lavoro svolto e le competenze acquisite.

Colloquio di fine pratica forense

Al termine del periodo di pratica forense, il praticante è tenuto a partecipare al colloquio di fine pratica, un momento di verifica del percorso formativo svolto.

Il colloquio di fine pratica rappresenta una tappa fondamentale per la valutazione del praticante. Si svolge presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed ha lo scopo di verificare se il tirocinante ha acquisito le competenze necessarie per l’esercizio della professione legale.

Il colloquio non ha carattere strettamente valutativo, ma più formativo e orientativo, permettendo ai candidati di riflettere sulla propria preparazione e su quali aspetti devono essere approfonditi. Le materie oggetto del colloquio dipendono dalle cause trattate durante il tirocinio. Così se ad esempio si sono trattate questioni di diritto civile, ad esempio di divorzio e separazione, il colloquio potrebbe vertere sulle differenze tra separazione consensuale e giudiziale, il procedimento per ottenere l'omologa della separazione consensuale e i criteri che vengono considerati in sede di separazione giudiziale (es. affidamento dei figli, mantenimento, assegnazione della casa coniugale). Anche le tempistiche e le condizioni per poter richiedere il divorzio, e le differenze tra divorzio congiunto e giudiziale, potrebbero essere punti di approfondimento.

Nel caso in cui la  pratica si sia concentrata maggiormente sul penale, è probabile che vengano chieste spiegazioni sulle fasi del procedimento penale. Ad esempio qual è il ruolo del pubblico ministero? Come si svolge l'avvio delle indagini e quando si possono chiudere con richiesta di archiviazione o con rinvio a giudizio? Un tema cruciale nel colloquio è sicuramente la deontologia.

Il dominus

Ai sensi dell'art. 41 della Legge professionale (Legge n. 247/2012), l'avvocato chiamato dominus è la figura chiave per la formazione del praticante avvocato durante il periodo di tirocinio. Il suo compito principale è garantire che la pratica forense si svolga in modo proficuo e dignitoso, fornendo al praticante le competenze necessarie per l'esercizio della professione.

L'avvocato dominus non può seguire più di tre praticanti contemporaneamente, salvo esplicita autorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine competente. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente Consiglio dell’Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

È importante sottolineare che la pratica forense non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o occasionale. Il tirocinio professionale è finalizzato esclusivamente alla formazione del praticante, e non può essere considerato automaticamente come un impiego con tutti i diritti e doveri che ne conseguirebbero, come lo stipendio o le tutele contrattuali tipiche di un lavoro subordinato.

Quali sono i doveri del dominus

Il dominus ha una serie di doveri nei confronti del tirocinante. Il riferimento normativo è all’articolo  41 co. 10, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 secondo cui l’avvocato deve assicurare al praticante l’effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un’adeguata formazione.

Il dominus inoltre deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. Il dominus deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia e infine non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.

Chi può fare il dominus

Il dominus deve essere un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni. Può svolgere l’attività di dominus anche l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario ma in tal caso il tirocinio non deve essere più lungo di dodici mesi.

Il rilascio del certificato di compiuta pratica

Il certificato di compiuta pratica forense è un documento che attesta il completamento del tirocinio da parte di un praticante avvocato. Questo certificato è fondamentale per poter accedere all'esame di abilitazione alla professione forense. Le tempistiche per il rilascio del certificato possono variare a seconda del Consiglio dell'Ordine e del numero di praticanti in attesa. È consigliabile presentare la richiesta con largo anticipo rispetto alla data dell'esame di abilitazione.

Una volta ottenuto il certificato, potrà essere usato per l’iscrizione all'esame di abilitazione per diventare avvocato.  Il certificato di compiuta pratica forense è un passaggio cruciale per il percorso professionale di un avvocato.

Quando si viene cancellati dal Registro dei praticanti

L'articolo 17 delle legge professionale disciplina la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

La cancellazione in particolare è deliberata nei casi seguenti:

  • se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
  • dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica.
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