Il porto d’armi è una licenza amministrativa che autorizza il cittadino a portare, trasportare e detenere un’arma, ma solo se in possesso dei requisiti necessari.
La licenza di porto d’armi, se rilasciata dopo il 2018, è valida per 5 anni. Le licenze rilasciate prima del 2018, invece, hanno validità di 6 anni.
Il porto d'armi viene emesso esclusivamente dalle Autorità competenti e consegnato unitamente al relativo libretto.
Secondo le analisi della Polizia di Stato, attualmente le persone in Italia con il porto d'armi sono circa il 2% della popolazione.
In Italia, la disciplina in tema di armi è particolarmente severa. Le fonti principali sono il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e la Legge del 2 ottobre 1967, n. 895, Disposizioni per il controllo delle armi.
A livello europeo, invece, in tema di armi e munizioni, la disciplina viene rinviata alla Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi e recepita dal nostro legislatore al Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 104.
Porto d'armi in Italia: cos'è e come funziona
Il porto d'armi (spesso chiamato licenza di porto d'armi) è un'autorizzazione di natura amministrativa mediante la quale il cittadino è legittimato alla detenzione, possesso e trasporto di armi e munizioni.
Il porto d’armi ha due caratteristiche fondamentali
- il porto, inteso come l’autorizzazione a brandire l’arma in qualunque momento, anche se scarica o per un suo immediato utilizzo (come nel caso della fondina per la pistola o l’indosso del fucile);
- il trasporto, ovvero la concessione allo spostamento fisico dell’arma da un luogo ad un altro e secondo le modalità di sicurezza (ad esempio, all’interno di una custodia o borsa).
Sotto il profilo legale, il porto d’armi è un documento di riconoscimento valido al pari della carta d’identità.
La differenza con licenza di detenzione di armi
La licenza di detenzione di armi è un vero e proprio nulla osta rilasciato dalle autorità competenti.
L'autorizzazione permette al titolare di acquistare e detenere armi presso un indirizzo specificato (come il domicilio), ma con il divieto assoluto di trasportarle al di fuori delle pertinenze autorizzate.
La licenza di detenzione armi è valida per 30 giorni.
Chi ha già conseguito il porto d'armi, non necessità anche di questa particolare licenza.
La licenza di detenzione deve essere richiesta anche da parte di chi erediti un’arma o chi l’acquisti da un privato.
In ogni caso, l’arma o le munizioni devono essere denunciate presso un Commissariato della Polizia di Stato o una Stazione dell’Arma dei Carabinieri.
Finalità del porto d’armi
Il porto d’armi è rilasciato per consentire al titolare di portare con sé e utilizzare un'arma al di fuori del proprio domicilio, entro i limiti e per le finalità specifiche stabilite dalla legge
Le principali finalità sono:
- Difesa personale
Il titolare è legittimato al possesso dell'arma per scopi di legittima difesa, solo se l'effettivo bisogno è comprovato dalle Autorità (ovvero, licenza del Questore al commercio o alla lavorazione di oggetti preziosi; dichiarazione per le particolari attività svolte ecc.).
Il porto è valido per 1 anno e rinnovabile prima della sua scadenza.
- Uso sportivo
Formalmente definito licenza di porto di fucile per il tiro a volo, il porto d’armi rilasciato per uso sportivo si riferisce a tutte le armi corte o lunghe.
Questa tipologia di porto d’armi consente di trasportare le proprie armi al di fuori dell’abitazione e di raggiungere il poligono presso cui esercitarsi. Le armi trasportate devono essere scariche e contenute nelle apposite custodie.
- Caccia (o uso venatorio)
Il rilascio della licenza di porto d’armi per l’uso da caccia può essere compiuto solo dall‘Ufficio Caccia e Pesca territorialmente competente e dopo aver conseguito l’esame venatorio. L’esame venatorio consta sia della parte pratica sia della teorica con le seguenti materie: legislazione in tema di caccia; zoologia applicata alla caccia; riconoscimento delle specie cacciabili; legislazione in tema di armi e munizioni da caccia; tutela della natura e di salvaguardia agricola; norme di primo soccorso.
Èpossibile utilizzare le armi legittimate solo nei 6 mesi di stagione di caccia riconosciuta dalla legge.
- Da collezionismo
Il porto d’armi ai fini del collezionismo permette la detenzione e non il porto, per un numero superiore di armi rispetto a quello normalmente consentito (cioè 3 armi comuni da sparo e 6 da uso sportivo). La relativa licenza può essere rilasciata anche per una sola arma. La licenza rilasciata ai fini collezionistici è permanente e non necessita del rinnovo.
Come si ottiene
La licenza al porto d’armi si ottiene dimostrando la sussistenza della propria capacità tecnica come richiesto dalla legge, ovvero:
- attestando il congedo militare non oltre 10 anni fa;
- il comprovato superamento dell’esame di maneggio d’armi a seguito delle lezioni ed esercitazioni tenute presso le Sezioni dell’Unione di Tiro a Segno Nazionale.
Tutti i requisiti per il rilascio del porto d'armi
Per poter ottenere l'autorizzazione amministrativa al porto d'armi, è necessario comprovare il possesso dei requisiti obbligatori per legge.
I requisiti generali
Sono requisiti generali:
- aver compiuto la maggiore età;
- l'assenza di condanne penali;
- il certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico o dall’ASL territorialmente competente;
- non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza o di aver rinunciato a tale status.
I requisiti specifici
La richiesta di licenza di porto d’armi prevede ex lege requisiti specifici psicofisici per ciascuna delle tipologie di interesse:
Difesa personale
- Visivo: il visus naturale deve essere di almeno 1/10 per ogni occhio e di 10/10 complessivamente, se vi è correzione. La correzione è permessa con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e fino a 10 diottrie negative;
- Uditivo: la soglia uditiva deve essere, per l’orecchio migliore, non superiore a 20 decibel. In alternativa, è bastevole udire a non meno di 8 mt di distanza;
- Assenza di disturbi psichiatrici e comportamentali;
- Assenza di alterazioni neurologiche;
- Capacità funzionale degli arti che consenta il maneggiamento sicuro degli arti, anche se con l’uso di protesi;
- Non essere dipendente da alcool o altre sostanze stupefacenti.
Uso venatorio
Il porto d’armi verrà concesso solo relativamente al suo utilizzo nei mesi riconosciuti e autorizzati per l’attività di caccia. I requisiti sono:
- Visivo: non meno di 8/10 per il singolo occhio;
- Uditivo: non inferiore ai 30 decibel, in alternativa riuscire ad udire a non meno di 6 mt di distanza;
- Assenza di disturbi psichiatrici e comportamentali;
- Assenza di alterazioni neurologiche;
- Capacità funzionale degli arti che consenta il maneggiamento sicuro degli arti, anche se con l’uso di protesi;
- Non essere dipendente da alcool o altre sostanze stupefacenti.
Uso sportivo
In questo caso, si prescrive che la licenza venga rilasciata dal Questore territorialmente competente, previo esercizio del tiro a segno e del tiro a volo. I requisiti psicofisici sono gli stessi di cui sopra.
E’ necessaria l’iscrizione e la frequenza alla Sezione dell’Unione di Tiro a Segno Nazionale o ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONI.
La lista dei documenti necessari
La licenza di porto d’armi è rilasciata allegando apposita documentazione.
Ecco la lista dei documenti necessari a ottenere il rilascio e/o rinnovo del porto d'armi:
- modulo di presentazione della richiesta da consegnarsi personalmente; con raccomandata a/r;
- a mezzo telematico e disponibile online al sito della Polizia di Stato, presso la Questura, i Commissariati e le stazioni dei Carabinieri;
- autocertificazione personale;
- certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dall’ASL o da Ufficiale medico;
- copia dell’attestazione del compiuto servizio militare non più di 10 anni addietro, in alternativa il certificato di iscrizione e frequenza alla Sezione dell’Unione di Tiro a Segno Nazionale;
- non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007;
- n. 2 fototessere;
- n. 2 contrassegni telematici dell’importo di 16,00 euro.
Quale autorità rilascia il porto d'armi?
Le autorità competenti al rilascio della licenza di porto d’armi sono la Questura e la Prefettura.
La Questura è competente per il rilascio di porto d’armi per:
- il tiro a volo;
- per uso di caccia;
- per il fucile per difesa personale.
La Prefettura è invece competente nei casi di:
- porto d’arma corta o di bastone animato per difesa personale;
- difesa personale per guardie particolari giurate.
La procedura amministrativa per il rilascio
In presenza della documentazione necessaria, dei requisiti generali e specifici richiesti dalla legge, il porto d’armi può essere richiesto alla Questura o alla Prefettura.
L’Autorità svolge gli opportuni controlli in ordine alle autocertificazioni personali, alle eventuali condanne e carichi pendenti dell’interessato, così come sulle relazioni di parentela e affini che siano implicati in procedimenti penali o con associazioni note alle Forze dell’Ordine.
Una volta completata la procedura, l’Autorità provvede al rilascio della licenza unitamente al libretto di porto d’armi.
Quante armi e munizioni si possono detenere?
La legge prescrive cosa possa essere comprato e/o detenuto dal possessore della licenza di porto d’armi o del nulla osta alla detenzione di armi, ovvero:
- n. 3 armi comuni da sparo;
- n. 12 armi per uso sportivo, lunghe o corte;
- numero illimitato di fucili e carabine di calibro non inferiore a 5,6 mm con “bossolo a vuoto”, di altezza non inferiore ai 40 mm come classificate “da caccia” (come previsto dall’art. 13 della Legge 157/1992);
- n. 8 armi dalle caratteristiche da collezione e così distinte:
– antiche, cioè di importanza storica e prodotte anteriormente al 1980 o con avancarica originale;
– artistiche, intese di particolare rifinitura, decorazione o fattezze preziose;
– rare, riconosciute cioè per il numero limitato di esemplari – come può essere l’arma di un personaggio storico o risalenti a prima del 1890n. 200 cartucce per arma comune (ai sensi dell’art. 97 del Regolamento TULPS); - n. 1500 cartucce denunciate per armi da caccia e fino a n. 1000 senza denuncia;
- n. 5 kg di polvere da caricamento.
Quanto costa il porto d'armi?
La richiesta di rilascio della licenza di porto d’armi comporta dei costi di carattere amministrativo.
Basti pensare che il costo d’iscrizione al poligono di tiro può costare sino a 200 euro, a questi si aggiungano gli ulteriori costi previsti per sostenere l’esame e conseguire il diploma di maneggio d’armi, il cui totale può arrivare sino a 400 euro.
A questa spesa iniziale, vanno poi aggiunti i costi per la documentazione amministrativa:
- libretto per la licenza, circa 1,50 euro (nella versione bilingue);
- n. 2 contrassegni telematici di 32 euro complessivamente;
- costo delle foto-tessere;
- visita medica e certificato di idoneità psicofisica, approssimativamente 60 euro.
Come si rinnova il porto d'armi e quali sanzioni sono previste
Come visto, la licenza di porto d’armi ha una durata quinquennale e, allo scadere del termine, è possibile rinnovare la propria richiesta.
Il rinnovo del porto d’armi consente di continuare a detenere e utilizzare, nei limiti previsti dalla legge, l’arma legittimamente.
Il mancato rinnovo del porto d’armi produce automaticamente l’obbligo, per colui il quale continui a detenere le armi, di produrre tempestivamente la certificazione medica comprovante la propria idoneità psicofisica, anch’essa valevole per 5 anni.
Quindi, occorrerà sottoporsi nuovamente alle visite mediche necessarie.
Durata e modalità di rinnovo del porto d'armi
La licenza di porto d’armi rilasciata dopo il 2018 ha durata di 6 anni, se invece è rilasciata anteriormente la durata è di 5 anni.
La modalità di rinnovo consta della allegazione dell’allegazione dei documenti richiesti in fase di rilascio della licenza.
Nel caso invece del porto d’armi ad uso personale, esso è valido per 1 anno al termine del quale è possibile richiedere il rinnovo del solo porto. Il libretto invece dura 5 anni.
Cosa succederebbe se la richiesta di rinnovo non venisse accolta?
Occorre ricordare che la licenza di porto d’armi rappresenta il rilascio di un particolare provvedimento amministrativo che non riconosce il diritto a possedere un’arma che, infatti, è vietato.
La licenza di porto d’armi più correttamente rappresenta una deroga al divieto di carattere generale e quindi non è detto che possa essere concesso a priori, così come potrebbe non essere accolto il suo rinnovo.
Tuttavia, avverso il mancato rinnovo del porto d’armi, è possibile proporre ricorso per far valere una situazione di fatto e i propri diritti.
Il provvedimento di diniego di rinnovo al porto d’armi è un provvedimento di carattere amministrativo e, in quanto tale, deve essere corredato da opportuna motivazione.
E’ possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione di diniego del Questore o del Prefetto.
L’Autorità, una volta ricevuto il ricorso, potrà accoglierlo e provvedere all’emissione del porto d’armi; oppure dichiarare il ricorso inammissibile. Contro la dichiarazione di inammissibilità, sarà possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni e facendosi assistere da un avvocato.
Documentazione necessaria per il rinnovo del porto d'armi
Per poter procedere alla richiesta di rinnovo del proprio porto d’armi è necessario munirsi dei documenti necessari:
- domanda di rinnovo in carta bollata;
- dichiarazione autocertificativa di residenza e dello stato di famiglia;
- precedente porto d’armi prossimo alla scadenza;
- n. 2 fototessere, di cui una autenticata;
- certificato anamnestico e di idoneità psicofisica;
- n. 2 valori bollati da € 16,00;
- versamento dell’imposta alla Tesoreria di Stato territorialmente competente.
Sanzioni previste per la mancata denuncia o rinnovo
Il nostro ordinamento sanziona sia la detenzione sia il porto abusivi di armi, rinviando la disciplina all’interno del Codice Penale:
La detenzione abusiva di armi è disciplinata all’interno dell’art. 697 c.p..
La norma dispone pene contravvenzionali per chi detiene armi, caricatori o munizioni che non siano stati denunciati all’Autorità di Pubblica Sicurezza e prevedendo l’arresto fino a 12 mesi oppure l’ammenda fino a 371 euro.
Inoltre, prosegue la norma, anche chi ha notizia che in luogo da lui abitato si trovino armi o munizioni e ometta di denunciare all’Autorità, è punito con l’arresto fino a 2 mesi o con l’ammenda fino a 258 euro.
L’obbligo di denuncia ha come finalità di porre all’attenzione dell’Autorità non solo quali e quanti armi, munizioni o caricatori vi siano nel territorio di propria competenza, ma anche di conoscere chi ne abbia la disponibilità al fine di attivarsi con opportuni controlli e richiedere l’immediata consegna in vista del pericolo.
Per quanto concerne invece il porto abusivo di armi, si rinvia alla disciplina dell’art. 699 c.p.p. che prevede l’arresto fino a 18 mesi per colui che porti un’arma al di fuori dell’abitazione o delle sue pertinenze senza licenza, se necessaria.
Chi invece porta un’arma per la quale non è ammessa la licenza, è punito con l’arresto da 18 mesi a 3 anni.
La norma distingue due casi: a seconda che l’arma possa essere soggetta o meno alla licenza per il porto d’armi. Per l’ordinamento basta infatti che l’arma sia potenzialmente idonea a cagionare una situazione pericolosa affinché il soggetto venga punito.
Il mancato rinnovo invece non comporta specifiche sanzioni, se non nel caso del mancato rinnovo del porto d’armi per uso venatorio.
In quel caso, la sanzione per colui il quale abbia esercitato l’attività di caccia senza aver rinnovato la propria licenza è di carattere amministrativo: da 154 euro a 929 euro se commesso per la prima volta; se reiterato da 258 euro fino a 1.549 euro.
Qual è l'età minima per andare al poligono di tiro?
Per poter frequentare il Poligono di tiro, la legge prescrive l'età minima di 10 anni.
I minorenni potranno esercitarsi esclusivamente con le sole armi ad aria compressa, accompagnati dai genitori.
L'utilizzo delle armi di fuoco è consentito dai 18 anni.