Il plagio musicale consiste nella riproduzione della melodia creata da altri fingendo che sia propria e a prescindere che questa sia inedita o già pubblicata. Non si parla di plagio quando l’opera musicale sia riprodotta per un uso esclusivamente privato.
In occasione di contest musicali e festival della canzone, il tema del plagio musicale torna spesso alla ribalta, portando con sé le critiche a quella canzone che sembra già di aver sentito cantata da un altro autore.
Ma come si verifica se una canzone è copiata e quali sono le caratteristiche del plagio? Ecco la spiegazione chiara e dettagliata.
Cos’è e come funziona il plagio musicale
Con l’espressione plagio solitamente si fa riferimento alla violazione del diritto d’autore commessa da chi spaccia per propria la realizzazione di un componimento o una melodia che però sia già stata realizzata da un altro.
L’opera musicale deve però connotarsi di originalità e creatività, tale che la seconda melodia possa essere inconfutabilmente ricondotta all’originale come copia.
Nella pratica è possibile però che due autori non si conoscano affatto e che, solo per casuali coincidenze, realizzino dei brani estremamente simili tra loro. Come fare in questo caso? Occorre distinguere tra plagio soggettivo e plagio oggettivo.
Nel caso del plagio soggettivo, di cui sono sostenitori gli Stati Uniti, se due autori giungono alla creazione di un’opera o di una melodia simile senza essersi influenzati a vicenda, occorrerà dimostrare quale tra i due abbia avuto accesso all’opera dell’altro.
Una volta fatto ciò e qualora le due opere risultassero simili, vige una presunzione di plagio in capo all’autore successivo in ordine temporale tra loro.
Diversamente, il legislatore italiano sostiene la tesi del plagio oggettivo e secondo cui debba essere il creatore originario a dimostrare il suo primato creativo.
Questa corrente, infatti, sostiene le logiche del diritto d’autore e secondo cui l’autore originario ha sia il diritto esclusivo di utilizzare, riprodurre e diffondere le proprie opere, così come di ottenere un equo compenso per la loro utilizzazione da parte di altri; sia una tutela dal punto di vista morale, in termini di rispetto dell’autenticità della paternità della creazione.
L’autore successivo, pertanto, non potrebbe vantare alcun diritto creativo in ordine alla melodia o al brano e ciò indipendentemente dal fatto che abbia o meno copiato.
Altro discorso ancora è il caso del cd. plagio inconsapevole, ovvero la possibilità che un musicista venga inconsapevolmente influenzato da una melodia creata da altri e che, rimasta impressa nella memoria, lo abbia successivamente e a distanza di tempo influenzato nella realizzazione del suo componimento.
Un caso analogo è quello che ha visto coinvolto George Harrison nella realizzazione di My Sweet Lord nel 1970 e che gli valse l’accusa di plagio per aver copiato inconsapevolmente la melodia di He’s so fine del 1963.
Differenza tra plagio, contraffazione e ispirazione
Vediamo quando si parla di plagio, che differenza c’è con la contraffazione e cosa accade in caso di ispirazione a un’opera musicale.
Si parla di plagio nel caso in cui un artista attribuisca falsamente a sè la realizzazione del componimento musicale, violando così il diritto d’autore.
Diversamente, si parla di contraffazione quando l’opera altrui viene sfruttata senza autorizzazione e con lo scopo di conseguire un profitto economico, a discapito dei diritti patrimoniali dell’autore originale.
Il plagio e la contraffazione però non devono essere confusi con il caso di chi prenda ispirazione da una melodia per realizzare la propria variazione musicale o un’elaborazione creativa.
Perchè si parli di plagio, infatti, non è necessario che i componimenti siano identici tra loro, quanto piuttosto che abbiano delle similitudini sovrapponibili.
Nel caso delle elaborazioni creative, ci riferiamo alla creazione di una nuova melodia basata sulla rielaborazione del prodotto musicale altrui. Perchè l’elaborazione musicale sia in regola non può prescindere dall’autorizzazione proveniente dall’autore principale da cui prende spunto.
Per quanto riguarda, invece, le variazioni musicali si tende a far riferimento alla riproposizione melodica e armonica di un brano originario e che, secondo l’art. 2 della Legge sul diritto d’autore, sono riconosciuti a tutti gli effetti come componimenti autonomi.
Esempi famosi di plagio
Vediamo adesso alcuni casi celebri di plagio musicale:
- Pharrel Williams & Robin Ticke – Blurred Lines (2013) e Marvin Gaye – God to Give It Up (1977);
- Led Zeppelin – Whola Lotta Love (1969) e Muddy Waters – You Need Love (1962);
- Vanilla Ice – Ice Ice Baby (1990) e Queen & David Bowie – Under Pressure (1981);
- Beach Boys – Surfin’ USA (1963) e Chuck Berry – Sweet Little Sixteen (1958);
Tra questi, sicuramente quello che ha destato più scalpore è l’accusa di plagio in occasione dell’Eurovision 2023, durante il quale la cantante danese Loreen fu accusata di aver copiato la cantante ucraina Mika Newton.
Secondo la giuria dell’Eurovision Song Contest, la canzone Tatto della vincitrice 2023 sarebbe stata uguale alla canzone V Plenu.
Quante note si possono copiare in una canzone?
Il pentagramma non è infinito e, seppure la componente artistica personale gioca il suo ruolo fondamentale, le linee melodiche dei componimenti possono finire per assomigliarsi.
Secondo alcuni critici musicali, affinchè possa affermarsi il plagio occorrerebbe paragonare i due brani simili tra loro fino al punto di riuscire a sovrapporre con identicità 7 note consecutive (oppure 8 battute).
Si tratta però di un criterio fallace e per nulla confermato che non danno adito a nessun tipo di conferma, poiché la valutazione deve essere condotta caso per caso.
Come riconoscere un plagio musicale
Soltanto la perizia giurata redatta da un consulente tecnico può sciogliere questo nodo.
Il Tribunale dovrà infatti nominare un CTU affinchè analizzi i brani musicali e, al termine della sua valutazione, potrà pronunciarsi.
Plagio musicale: cosa dice la legge
L'ordinamento italiano ha cessato da qualche anno di riconoscere il reato di plagio, optando per l’abrogazione dell’art. 603 c.p. poichè ritenuto incostituzionale da parte della Corte Costituzionale con sent. 96 del 9 aprile 1981.
Pertanto, la sua rilevanza penale è stata del tutto annullata e ciò contrariamente a quanto avviene in altri Stati, dove il plagio viene assimilato al reato di furto.
Allo stato attuale, il diritto d’autore fa riferimento al termine plagio come quella condotta realizzata da chi si appropri, parzialmente o totalmente, dell’opera di ingegno altrui e che intenda spacciare per propria.
L’unico riferimento normativo degno di nota è quindi rappresentato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e che apre a profili di natura civilistica.
Il risarcimento in caso di plagio
L’autore originale della melodia, una volta appurata l’esistenza del plagio musicale, ha diritto al risarcimento dei danni subiti.
L’art. 158 della Legge sul Diritto d’Autore stabilisce i criteri generali per la valutazione dell’ammontare del risarcimento e che dovrà tener conto:
- del lucro cessante, ovvero il mancato guadagno ingenerato dalla mancata riconducibilità alla paternità del brano;
- del danno morale, inteso come l’ingiusto turbamento arrecato all’artista.
Inoltre, la determinazione dell’ammontare del risarcimento in caso di plagio dovrà anche tener conto degli utili realizzati da chi ha violato il diritto d’autore.