Il tuffo in piscina che causi un incidente per il livello dell’acqua più basso di quello immaginato, non determina in via automatica la responsabilità del titolare della piscina e per questo non è detto che spetti il risarcimento.
Questo vale specialmente nel caso in cui sia anche stato affisso il cartello indicante le modalità di utilizzo della piscina e i relativi livelli dell’acqua.
In questa ipotesi, secondo la giurisprudenza, è possibile parlare di elementi che rilevano la misura della concorrenza del comportamento colposo della vittima.
Ecco la pronuncia della Cassazione.
Il fatto
Tizio conveniva in giudizio Caio, titolare dell’agriturismo con piscina, con l’interesse di sentirlo condannare al risarcimento dei danni che questi aveva riportato per essersi tuffato e aver battuto la testa contro il pavimento della piscina, sottostimando la profondità che si era rivelata inferiore a quella ordinaria.
Caio, tuttavia, sosteneva che nella struttura erano presenti vari cartelli che vietavano i tuffi nella piscina e chiamava in causa la Compagnia Assicurativa per l’eventuale manleva.
La terza chiamata contestava la domanda di garanzia poiché inesistente la polizza assicurativa con l'agriturismo.
Il Tribunale di prime cure accertava la responsabilità di Caio in base all’art. 2043 c.c. e riconosceva un concorso colposo di Tizio nella misura del 50%, condannando il titolare dell’agriturismo al risarcimento e rigettava la domanda di manleva.
In secondo grado, la Corte d’appello riformava la sentenza, rigettando la domanda di Caio e condannandolo a restituire le somme riscosse.
Avverso tale decisione, Tizio proponeva ricorso per cassazione cui Caio resisteva a mezzo di controricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione, sezione 3, civile, ordinanza 13 giugno 2019, n. 15880 si è pronunciata in tema di risarcimento del danno per l’infortunio in piscina, chiarendo la posizione di responsabilità del gestore ex artt. 2050 e 2045 c.c.
Gli Ermellini hanno infatti chiarito come il tuffo in piscina che causa un incidente in quanto il livello dell’acqua è più basso di quello presunto non determina in via automatica la responsabilità del titolare della piscina. Ciò in particolar modo nel caso in cui siano presenti i cartelli che indichino le modalità di utilizzo della piscina.
La Cassazione ha ritenuto l’iter logico del giudice di prime cure erroneamente fondato nella parte in cui ha riconosciuto un concorso di colpa al 50% tra il proprietario dell’agriturismo e il cliente, poichè la responsabilità piuttosto è imputabile esclusivamente a chi si era tuffato.
Conclude la Corte “il tuffo in piscina che causa un incidente in quanto il livello dell'acqua è più basso di quello presunto non determina automaticamente la responsabilità del titolare della piscina, in modo particolare quando ci sia un cartello che indichi le modalità di utilizzo della piscina stessa”.
Per questo motivo, la Corte ha rigettato il ricorso e ha compensato le spese di lite.