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22 Ottobre 2023
13:00

Pignoramento presso terzi: come funziona, procedura e novità

Il pignoramento presso terzi è volto a realizzare il soddisfacimento del credito tramite i beni del debitore che sono posseduti da terzi ovvero tramite i crediti che il debitore stesso vanta nei confronti di un terzo. Vediamo la disciplina nel dettaglio.

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Pignoramento presso terzi: come funziona, procedura e novità
Avvocato
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Il pignoramento presso terzi è una delle ipotesi di espropriazione forzata previste dal Codice di procedura civile ed è volto a realizzare il soddisfacimento del credito tramite i beni del debitore che sono posseduti da terzi ovvero tramite i crediti che il debitore stesso vanta nei confronti di un terzo.

La funzione fondamentale del pignoramento presso terzi, dunque, è quella di evitare che colui che ha un debito nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura di pignoramento presso terzi possa soddisfarlo pagando, ad esempio, la cifra dovuta a quest’ultimo. Il pignoramento presso terzi, in sostanza, è una delle modalità che l’ordinamento ha predisposto per assicurare l’adempimento dell’obbligazione.

Il giudice competente è il Tribunale in composizione monocratica del luogo ove risiede il terzo debitore.

I soggetti coinvolti nella procedura di pignoramento presso terzi sono, dunque, tre:

  • il creditore;
  • il debitore esecutato;
  • l terzo pignorato.

Oggetto del pignoramento presso terzi

Oggetto del pignoramento verso terzi sono:

  • i crediti del debitore verso i terzi;
  • i beni del debitore che sono in possesso di terzi.

La normativa di riferimento

La normativa di riferimento è contenuta agli artt. 474 e ss. del Codice di procedura civile sul processo di esecuzione in generale e agli artt. 543 e ss. del Codice di procedura civile, che sono riferiti nello specifico al pignoramento presso terzi.

Come funziona il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi ha inizio con la notificazione del titolo esecutivo effettuata al debitore e al terzo.

L’atto notificato deve contenere i seguenti elementi:

  • l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto volto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi;
  • l'invito rivolto al debitore a effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza della stessa, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice;
  • l’avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto;
  • l'avvertimento che l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;
  • l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente.

Entro trenta giorni dalla consegna, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione, deve inoltre notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e deve depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.

La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti che abbiano titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti una volta decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

Quanto al giudizio di pignoramento, sono molto interessanti i principi stabiliti dalla Corte di cassazione, sez. III, con sentenza del 17 gennaio 2022, n. 1170, con particolare riferimento alla definizione del thema decidendum:

la misura del pignoramento circoscrive l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo;se, pendente il processo di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore esecutante acquisisse nuovi titoli ed intervenisse nel processo esecutivo, tale intervento potrà modificare l'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo solo a due condizioni:a)che il creditore abbia ritualmente esteso il pignoramento, notificando l'atto di intervento al debitore ed al terzo;b)che il creditore-attore nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo abbia formulato rituale istanza di rimessìone in termini ex art. 153 c.p.c., per modificare la domanda, sempre che ne sussistano i presupposti”.

Quali sono i crediti sottoponibili a pignoramento

Sono oggetto di pignoramento, ad esempio:

  • crediti;
  • beni;
  • pensioni;
  • stipendi;
  • conti correnti.

Il pignoramento del conto corrente

Con riguardo al pignoramento del conto corrente, vanno seguite le norme stabilite in generale per il pignoramento presso terzi.

La banca, una volta ricevuto l’atto di pignoramento, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Devono inoltre essere indicati i sequestri precedentemente eseguiti presso il debitore e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il pignoramento dello stipendio

Secondo quanto stabilito dall’art. 545 comma 3 c.p.c. “Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato”.

Viene inoltre previsto che: “Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette”.

Quali sono i crediti impignorabili?

I crediti impignorabili sono i seguenti (art. 545 c.p.c.):

  • i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti;
  • i crediti che abbiano a oggetto sussidi a persone comprese nell'elenco dei poveri;
  • i sussidi di maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

I costi del pignoramento presso terzi

I costi del procedimento di pignoramento variano in base a vari fattori, come il mezzo scelto per effettuare le notifiche e il numero di destinatari da dover prendere in considerazione.

Normalmente una notifica ha un costo che può variare dai 20.00 ai 50.00 euro.

Per l’iscrizione a ruolo del pignoramento va sostenuto il costo della marca da bollo e il costo del contributo unificato che varia in base al valore della causa.

A questi costi va aggiunto il compenso al legale che ha assistito il creditore durante la procedura esecutiva.

Quando si verifica l’improcedibilità del pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi è improcedibile quando, entro la data di udienza indicata nell’atto di pignoramento, non sono compiuti tutti gli adempimenti previsti dall’art. 543 c.p.c.

Il creditore procedente, infatti, entro la data di udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, deve aver effettuato la notifica di avvenuta iscrizione a ruolo al debitore e al terzo e deve aver depositato tale avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

Nell’ipotesi in cui vi siano più terzi pignorati l’inefficacia colpisce solo il pignoramento nei confronti del terzo a cui non è notificato l’avviso ovvero rispetto al quale quest’ultimo non è depositato.

Come fare la rinuncia del pignoramento presso terzi non ancora iscritto

Si può rinunciare al pignoramento presso terzi sia nell’ipotesi in cui il pignoramento sia stato iscritto, sia nell’ipotesi in cui il pignoramento non sia stato ancora iscritto:

se la rinuncia avviene prima che il pignoramento sia stato iscritto, deve essere inviato un atto di rinuncia al terzo pignorato, con cui si richiede lo svincolo delle somme;se il provvedimento è già stato iscritto l’atto di rinuncia deve essere depositato nel fascicolo prima della notifica.

Le novità stabilite dalla Riforma Cartabia

Secondo la nuova formulazione dell’art. 543 del Codice di procedura civile, il creditore deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo e deve successivamente depositare l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione.

Qualora il pignoramento venga eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si realizza solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso.

Qualora la notifica dell'avviso non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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