Con l’espressione “recupero crediti” si intende quell’attività che viene messa in atto da un creditore con lo scopo di soddisfare crediti concessi al debitore rimasti insoluti.
Il pignoramento, nell’ambito dell’attività di recupero crediti, costituisce l’ultimo passaggio e può essere effettuato solo se si dispone di un titolo valido, ad esempio, un decreto ingiuntivo.
Prima di giungere al pignoramento, infatti, vengono solitamente effettuate tutta una serie di attività che permettono eventualmente di recuperare il credito in via stragiudiziale, ovvero in modo “bonario”, attraverso, ad esempio, la lettera di messa in mora.
Il pignoramento può avere a oggetto crediti che il debitore vanta nei confronti dei terzi oppure beni mobili o immobili.
Le agenzie di recupero crediti svolgono attività di recupero crediti, ma sono legittimate a svolgerla solo in presenza di un titolo valido; esse non possono, cioè, acquisire crediti in piena autonomia, senza che il creditore li abbia ceduti con specifico atto.
Una banca può, ad esempio, con contratto, cedere i propri crediti a una società di recupero crediti dietro corrispettivo: non è necessario il consenso del debitore, il quale potrà opporre alla società di recupero crediti le stesse eccezioni che avrebbe opposto alla banca.
Il debitore, potrà, ad esempio, contestare la legittimità del titolo su cui si fonda il credito oppure eccepire l’avvenuta prescrizione.
Quali sono i beni pignorabili per recupero crediti
Beni pignorabili possono essere costituiti da somme di denaro oppure beni mobili e immobili.
Per quanto riguarda lo stipendio, tuttavia, va ricordato che, secondo quanto stabilito dall’art. 545 comma 3 c.p.c. non si può pignorare in misura superiore a un quinto.
Beni pignorabili possono essere immobili di cui è proprietario il debitore, oppure ad esempio veicoli, televisori ecc…
Il pignoramento, secondo quanto stabilito dal Codice civile, deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, e in ogni caso deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.
Quali sono i beni non pignorabili
Secondo quanto disposto dall’art. 514 c.p.c., oltre alle cose dichiarate impignorabili dalla legge, non si possono pignorare:
“1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l‘anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.
I crediti impignorabili sono i seguenti (art. 545 c.p.c.):
- i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti;
- i crediti che abbiano a oggetto sussidi a persone comprese nell'elenco dei poveri;
- i sussidi di maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
- Come funziona la procedura di pignoramento dei beni nel recupero crediti.
Secondo quanto disposto dall’art. 492 c.p.c., “il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi”.
Nel pignoramento è inoltre contenuto “l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice” (art. 492 c.p.c.).
Per ciò che concerne il pignoramento di beni mobili, secondo quanto stabilito dall’art. 513 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, che deve essere munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e anche sulla persona del debitore, “osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro”.
Inoltre è previsto che: “Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica” (art. 513 c.p.c.).
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale ove dà atto dell'ingiunzione e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva.
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto.
Successivamente, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni o chiedere l'assegnazione dei titoli di credito.
Secondo quanto previsto dall’art. 555 c.p.c., il pignoramento immobiliare, invece, si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto ove gli si indicano esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione.
Successivamente, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato, per soddisfarsi sul relativo ricavato.
Cosa succede se il debitore ha sede o risiede all'estero
Il debitore è tenuto al pagamento dei debiti anche se risiede all’estero.
In tal caso, la legge prevede una serie di norme volte a garantire che il recupero crediti possa avvenire anche all’estero.
Ad esempio, per quanto riguarda il procedimento per ingiunzione, all’art. 641 c.p.c. è previsto che se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine per l’ingiunzione è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni.
Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.
Come difendersi dalle società di recupero crediti: diritti del debitore e prescrizione del debito
Per difendersi dalle società di recupero crediti, bisogna innanzitutto verificare che le stesse siano effettivamente legittimate a effettuare tale attività.
Le stesse devono infatti avere ottenuto la cessione del credito da parte del creditore che le legittima ad agire.
Qualora si sia coinvolti in una procedura del genere, è bene rivolgersi a un legale esperto che saprà consigliare al meglio sul da farsi.
Bisogna inoltre sapere che i debiti sono soggetti a prescrizione.
Questo vuol dire che sono esigibili fino a cinque anni se derivano da responsabilità extracontrattuale (fatti illeciti) o fino a dieci anni qualora derivino da contratto.
Si specifica, inoltre, che secondo quanto previsto all’art. 2948 c.c., si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.