I permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) nel contratto chimici farmaceutici industria sono disciplinati dall'articolo 12 del CCNL. Sono previste 68 ore di permessi ROL per i lavoratori giornalieri e turnisti con una distribuzione dell'orario di lavoro 2×5 e 2×6, mentre sono previste 88 ore di permessi ROL per i lavoratori turnisti 3×5 e 3×6.
I permessi ROL spettano a tutti i lavoratori e deve essere garantita la fruizione, che in alcuni casi può essere effettuata ai gruppi di otto ore per una giornata o gruppi di quattro ore per mezza giornata.
Ecco una tabella dei permessi ROL nel CCNL Chimici farmaceutici industria, spettanti su base annuale e mensile:
Tipologia di lavoratori | Permessi maturati in un anno | Permessi maturati in un mese |
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Lavoratori giornalieri e turnisti 2×5 e 2×6 | 68 ore annuali | 5,67 ore mensili |
Lavoratori turnisti 3×5 e 3×6 | 88 ore annuali | 7,33 ore mensili |
Tipologia di lavoratori | Permessi maturati in un anno |
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Lavoratori giornalieri e turnisti 2×5 e 2×6 | 68 ore annuali |
Lavoratori turnisti 3×5 e 3×6 | 88 ore annuali |
Tipologia di lavoratori | Permessi maturati in un mese |
---|---|
Lavoratori giornalieri e turnisti 2×5 e 2×6 | 5,67 ore mensili |
Lavoratori turnisti 3×5 e 3×6 | 7,33 ore mensili |
L'articolo 12 che regola i "Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro" disciplina alla lettera A), il diritto dei lavoratori del settore chimici industriali a cinque giornate di riposo in sostituzione delle ex festività.
E poi prevede delle ore di permessi per riduzione dell'orario di lavoro (ROL) per i lavoratori. Vediamo nel dettaglio.
Giornate di riposo per lavoratori turnisti
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semi-continue” (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 5 giorni di riposo concessi a fronte delle ex festività:
- di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente;
- e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell'orario di lavoro in ragione d'anno alle diverse scadenze.
Permessi ROL Per lavoratori giornalieri e turnisti 2×5 e 2×6
I lavoratori giornalieri e turnisti 2×5 e 2×6 hanno diritto a complessive 68 ore di permessi ROL (riduzione orario di lavoro) all'anno, ossia 5,67 ore al mese.
Si tratta di:
- 40 ore di permessi ROL ex Accordo interconfederale 22.1.1983;
- 20 ore di permessi ROL ex C.C.N.L. 6.12.1986;
- 8 ore di permessi ROL ex C.C.N.L. 20.7.1990.
I lavoratori giornalieri e turnisti 2×5 e 2×6 hanno un orario di lavoro distribuito su due turni per 5 o 6 giorni settimanali.
E quindi lavorano con un orario di lavoro di 247,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie.
L‘orario di lavoro medio settimanale è di 37 ore e 45 minuti.
Permessi ROL per lavoratori turnisti 3×5 e 3×6
I lavoratori turnisti 3×5 e 3×6 hanno diritto a complessive 88 ore di permessi ROL, ossia 7,33 ore al mese.
Si tratta di:
- 40 ore di permessi ROL ex Accordo interconfederale 22.1.1983;
- 24 ore di permessi ROL ex C.C.N.L. 6.12.1986;
- 12 ore di permessi ROL ex C.C.N.L. 20.7.1990.
I lavoratori turnisti 3×5 e 3×6 hanno un orario di lavoro distribuito su tre turni per 5 o 6 giorni settimanali. E quindi lavorano con un orario di lavoro di 246,5 giornate lavorative annue, assunte pari a otto ore giornaliere, al lordo delle festività e delle ferie. L'orario di lavoro medio di riferimento è di 37 ore e 45 minuti.
Permessi ROL: modalità di fruizione
L'articolo 12 del contratto collettivo dei chimici industria chiarisce che "I riposi e le riduzioni di orario previste al presente articolo, fatto salvo il disposto di cui al secondo comma della precedente lett. A) e quanto previsto all'art. 63 Formazione, sono utilizzati per la realizzazione degli orari di lavoro previsti all'art. 8".
E che "Il diritto di fruire dei riposi e delle riduzione di orario di cui al presente articolo è espressamente riconosciuto dal C.C.N.L. a tutti i lavoratori.
La scelta di un particolare regime di orario deve consentire l'effettiva fruizione della riduzione della prestazione sopra prevista".
Il contratto collettivo oltre a sottolineare il diritto effettivo ai permessi ROL riconosciuto a tutti i lavoratori, indica delle modalità di fruizione.
Viene previsto che "Per i lavoratori non soggetti a limitazione d'orario, laddove non sia verificabile l'effettiva fruizione o non siano state individuate specifiche soluzioni aziendali, si potrà realizzare una distribuzione dei riposi e delle riduzione di orario “per gruppi di ore” e in coerenza con la prestazione annua contrattualmente convenuta.
Per gli Operatori di Vendita l'utilizzo della riduzione di orario avverrà in ragione di gruppi di otto ore per una giornata o gruppi di quattro ore per mezza giornata".