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26 Luglio 2023
10:00

Permessi ROL ex festività CCNL Studi professionali [GUIDA]

I dipendenti degli studi professionali hanno diritto a delle ore di permessi ROL (riduzione orario di lavoro) e a 32 ore di ex festività in busta paga, da godersi a gruppi di 4 o 8 ore. I permessi retribuiti per i nuovi assunti scattano dopo 12 mesi di anzianità e spettano in misura piena solo dopo 4 anni. L’ammontare dei permessi maturati dipende dall’orario di lavoro (settimana corta). I permessi non goduti vanno retribuiti entro il 31 luglio dell’anno successivo. Vediamo gli articoli del CCNL studi professionali sui permessi ROL e le festività abolite.

Permessi ROL ex festività CCNL Studi professionali [GUIDA]
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Permessi ROL ex festività contratto studi professionali

Molti lavoratori degli studi professionali hanno bisogno di conoscere al meglio il loro contratto collettivo e capire bene quanti sono i permessi, ROL ex festività negli studi professionali. E’ bene sapere che come tutti i lavoratori, hanno diritto a circa 32 ore di ex festività e diverse ore di permessi per riduzione orario di lavoro, i ROL appunto.

I lavoratori degli studi professionali all’atto della firma del contratto di lavoro sono consapevoli, o devono essere comunque consapevoli, che il contratto collettivo prevede per loro dei permessi e ROL, anche per ex festività, che consentono di gestire il proprio orario di lavoro con una certa flessibilità, ma che il numero di tali permessi retribuiti dipende dall’anzianità di servizio.

Gli stessi lavoratori devono essere altresì consapevoli che per diversi eventi, quali ad esempio il matrimonio, la nascita di un figlio, un lutto, motivi di studio, motivi personali o di salute, il contratto collettivo degli studi professionali prevede dei permessi retribuiti che si aggiungono a quelli normalmente spettanti e godibili senza dover fornire dei giustificativi al datore di lavoro inerenti all’evento per il quale viene richiesta la concessione delle ore di permessi.

Occorre quindi fare una panoramica sui permessi, rol ed ex festività spettanti secondo il CCNL degli Studi professionali.

Numero ore di permessi ROL ex festività negli studi professionali

Andando subito al sodo la situazione dei permessi, delle ore di riduzione orario di lavoro (ROL) e di ex festività è la seguente per gli assunti dal 17/04/2015. L’ammontare dei permessi ROL e permessi per ex festività dipende dall’orario settimanale.

Permessi rol ex festività studi professionali con orario settimanale su 5 giorni (es. lunedì – venerdì):

  • Primo anno (primi 12 mesi): 32 ore annue, di cui 0 ore di permessi retribuiti e 32 ore di ex festività;
  • Secondo anno (dal 13 al 24 mese): 52 ore annue, di cui 20 ore di permessi retribuiti e 32 ore di ex festività;
  • Terzo anno (dal 25 a 36 mese): 62 ore annue, di cui 30 ore di permessi retribuiti e 32 ore di ex festività;
  • Dal quarto anno (37 mese in poi): 72 ore annue, di cui 40 ore di permessi retribuiti e 32 ore di ex festività.

Permessi rol ex festività con orario settimanale su 6 giorni (es. lunedì – sabato):

  • Primo anno (primi 12 mesi): 32 ore annue, di cui 0 ore di permessi retribuiti e 32 ore di ex festività;
  • Secondo anno (dal 13 al 24 mese): 65 ore annue, di cui 33 ore di permessi retribuiti e 32 ore di ex festività;
  • Terzo anno (dal 25 a 36 mese): 82 ore annue, di cui 50 ore di permessi retribuiti e 32 ore di ex festività;
  • Dal quarto anno (37 mese in poi): 98 ore annue, di cui 66 ore di permessi retribuiti e 32 ore di ex festività.

 I permessi per ROL sono da godersi a gruppi di 4 o 8 ore per volta, vediamo perché.

 Altri permessi retribuiti per dipendenti degli studi professionali

Nel contratto collettivo degli studi professionali esistono tante assenze da lavoro retribuite e tutelate dalla legge, così come avviene in tutti i contratti collettivi. Vi è una apposita sezione del CCNL Studi professionali che elenca i permessi retribuiti legati ad eventi particolari che capitano durante la vita lavorativa, quali ad esempio:

  • 15 giorni di calendario come permesso per congedo matrimoniale, con decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione;
  • 3 giorni lavorativi per nascita di un figlio, da godersi entro 7 giorni dall’evento;
  • 3 giorni lavorativi per un lutto familiare fino al terzo grado di parentela, da godersi entro 7 giorni dall’evento;
  • 24 ore di permesso per donatori di sangue;
  • 3 giorni lavorativi all’anno nel grado di grave infermità documentata, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;
  • Prolungamento del congedo parentale in caso di minore con handicap;
  • 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di vita del bambino con handicap;
  • 3 giorni di permesso ogni mese, dal 3 anno al 18 anno di età del bambino con handicap o parente con legge 104/1992, o in alternativa riduzione di orario mensile corrispondente;
  • Aspettativa per tossicodipendenze e dipendenza da alcol fino a tre anni;
  • Due anni di congedo non retribuito per gravi motivi familiari.

Permessi retribuiti per diritto allo studio. Per i lavoratori studenti non in prova è possibile concordare un orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze della struttura lavorativa, che agevoli la frequenza ai corsi nonché alla preparazione agli esami. E’ possibile considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria e considerare come permessi retribuiti i giorni delle prove di esame e i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami. E’ possibile altresì concedere 40 ore di permessi retribuiti.

Inoltre, nel caso di esami universitari che si articolano su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico;

Il numero massimo di lavoratori che possono usufruire di permessi di studio non può superare 1 dipendente per volta. E comunque l’Ebipro interverrà fino a concorrenza di con un contributo a favore del datore di lavoro pari al 50% della retribuzione nel caso il datore di lavoro concedesse le 40 ore di permessi retribuiti per diritto allo studio.

Per la formazione invece tutti i lavoratori possono avere dei congedi per la formazione, facendo domanda con 30 giorni di anticipo.

Normativa permessi ROL contratto studi professionali

A stabilire l’ammontare dei permessi retribuiti a titolo di ROL di cui sopra è il contratto collettivo, laddove oltre a prevedere all’art. 74 un normale orario di lavoro a tempo pieno di 40 ore settimanali, prevede all’art. 75 la distribuzione dell’orario settimanale e nell’art. 76 e 77 anche la flessibilità dell’orario di lavoro.

Nel concreto il CCNL all’art. 75 stabilisce che le parti, alla stipula del contratto individuale di lavoro, possono adottare una distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque o sei giornate lavorative.

Nel caso vi sia una distribuzione su 5 giornate lavorative, si intende dal lunedì al venerdì. Nel caso di una distribuzione dell’orario di lavoro su 6 giornate lavorative, si intende dal lunedì al sabato, con cessazione dell’attività lavorativa entro le ore 13 del sabato.

Chiarito ciò, il CCNL consente al professionista o all’azienda che adotta il contratto degli studi professionali, di applicare uno dei due regimi d’orario, con la conseguente distribuzione delle ore di permessi ROL:

  • Orario settimanale su 5 (cinque) giorni. Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale durata di 40 (quaranta) ore, si realizza attraverso la prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi nei giorni dal Lunedì al Venerdì. In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 40 (quaranta) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di otto o quattro ore, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro;
  • Orario settimanale su 6 (sei) giorni. Tale forma di articolazione si realizza attraverso la durata dell’orario settimanale pari a 40 (quaranta) ore, fermo restando che la cessazione dell’attività lavorativa avverrà di norma entrate ore 13 (tredici) del Sabato. In questo caso la riduzione dell’orario di lavoro sarà pari a 66 (sessantasei) ore annue, usufruibili dai lavoratori mediante permessi retribuiti, della durata di giornata intera o mezza giornata, da collocarsi in periodi da concordare con il datore di lavoro.

Niente ROL per i primi 12 mesi

Nel riepilogare le ore di permessi spettanti nei primi 3 anni di rapporto di lavoro, sopra elencati, abbiamo classificato il numero di permessi in base all’anzianità. Ciò è dovuto ad una parte dell’art. 75 del CCNl che stabilisce che “Limitatamente alla vigenza contrattuale, ai lavoratori che saranno assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto i permessi di cui alle lettere A e B saranno maturati nella misura del 50% a partire dal dodicesimo mese successivo all’assunzione e nella misura del 75% a partire dal ventiquattresimo mese dalla data di assunzione fino al trentaseiesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi”.

Ex festività nel contratto studi professionali

Nella tabella di cui sopra, accanto ai permessi per riduzione orario di lavoro, abbiamo indicato anche il diritto a 32 ore annue retribuite a titolo di ex festività. Il riferimento normativo è all’art. 82 del CCNL degli Studi professionali che in sostituzione delle festività abolite che sono il 19 Marzo S. Giuseppe, il giorno dell’Ascensione, il giorno del Corpus Domini e il 29 Giugno SS. Pietro e Paolo, prevede che “In coerenza con quanto previsto all’articolo 75 lettere A) e B) (appunto i permessi ROL), i lavoratori potranno richiedere, in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, altrettanti giorni di ferie e/o permessi retribuiti, della durata di 8 (otto) ore o inferiori, da fruire in periodi da concordare con il datore di lavoro”.

In sostanza ai lavoratori spettano 4 giorni di ferie o comunque 32 ore di permessi retribuitivi per le ex festività.

In caso di mancato godimento delle ore di ex festività il CCNL stabilisce: “In alternativa al lavoratore che non usufruirà dei suddetti permessi dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio”.

Se le ex festività cadono di domenica, al lavoratore spetta comunque la giornata pagata. Non solo se il lavoratore è assente in uno dei giorni di permessi retribuiti quali ad esempio ferie, congedo matrimoniale, malattia ecc., spetta il diritto all’ex festività.

Permessi non goduti da pagare entro il 31 luglio dell’anno successivo

Chiarito brevemente che spettano quindi 32 ore o 4 giornate di ex festività, che se non godute danno diritto al pagamento sostitutivo, vediamo ora quando vengono pagati i permessi non goduti. Il CCNL stabilisce che “I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto in atto al momento della scadenza, ovvero potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 31 luglio dell’anno successivo”.

Quando si parla di permessi ROL non goduti il riferimento è alle ore di permesso per riduzione orario di lavoro ad esclusione delle ore di permessi per le ex festività abolite (le 32 ore annue). Ma per analogia è bene pensare che il pagamento dei residui possa essere gestito con la stessa tempistica.

Permessi ROL in caso di part-time

Il CCNL poi prevede che “In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto”.

Quindi per il part-time le ore di permessi ROL vanno riparametrate in base alla percentuale oraria e in ogni caso per le assenze da lavoro senza diritto alla retribuzione non vi è maturazione delle ore di permessi ROL.

Permessi ROL lavoratori con contratto di reimpiego

Il contratto collettivo prevede inoltre che “Con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di reimpiego di cui all’articolo X, i permessi di cui alle lettere A e B saranno maturati nella misura del 60% a partire dal sesto mese successivo all’assunzione e nella misura del 76% a partire dal dodicesimo mese dalla data di assunzione fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi”.

Si tratta di un diverso calcolo per i lavoratori assunti con contratto di reimpiego ai sensi dell’art. 55 del CCNL degli studi professionali. Sono destinatari di questo particolare regime di assunzione a tempo indeterminato gli over 50 e i soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi dell’art. 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 297/2002, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato.Al fine di garantire un percorso di reimpiego è possibile retribuire i lavoratori di cui al comma 1 con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 12 mesi rispetto a quello di inquadramento, il presente istituto non è applicabile ai lavoratori inquadrati al V livello.

Per tali soggetti partendo da una base di 40 ore di permessi ROL per un contratto di lavoro distribuito su 5 giorni e di 66 ore di permessi ROL per un contratto di lavoro distribuito su 6 giorni lavorativi, le percentuali da applicarsi saranno del 60% (rispettivamente 24 e 32 ore di permessi ROL) nei primi 6 mesi, del 76% (rispettivamente 30 e 40 ore di permessi ROL) dopo un anno di lavoro e fino al 18esimo mese e poi 40 e 66 ore dal 19esimo mese. A questi si aggiungono le 32 ore di ex festività.

Incremento permessi retribuiti in caso di straordinario 

Il contratto collettivo degli studi professionali, analizzando ovviamente lo specifico settore, che può prevedere picchi di lavoro nello studio del professionista, prevede all’art. 76 una flessibilità dell’orario di lavoro.

Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, l’orario normale settimanale di lavoro potrà essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi. Nel caso del superamento dell’orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti compensazioni.

Ai lavoratori che superino l’orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente:

a) in caso di superamento dell’orario di lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, un incremento pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale;

b) in caso di superamento dell’orario di lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore settimanali e fino a 48 (quarantotto) ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.

I lavoratori interessati alla flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario settimanale contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito in regime di flessibilità per ciascuna settimana.

Ai fini dell’applicazione della flessibilità dell’orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 (dodici) mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

In caso di mancata fruizione dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, derivanti dall’applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario e saranno liquidale entro e non oltre il sesto mese successivo a quello corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell’orario, di permessi ed eventuali

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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