I lavoratori dipendenti assunti con contratto Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo hanno diritto a permessi retribuiti così come stabilito nel CCNL. I permessi retribuiti comprendono anche ore di permessi ROL e le ex festività, da un minimo di 32 ore ad un massimo di 104 ore annuali.
Per gli stabilimenti balneari le ore di permessi retribuiti possono arrivare fino a 108 ore annuali.
Il CCNL Turismo e pubblici esercizi è stato modificato ed in materia di permessi retribuiti prevede un diverso calcolo per i dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2018 e per quelli assunti dopo tale data.
Infatti, per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2018 e quindi in applicazione del nuovo CCNL Turismo e pubblici esercizi il calcolo dei permessi retribuiti varia in base agli anni di assunzione del lavoratore.
Ecco il totale dei permessi retribuiti spettante tra permessi ROL ed ex festività nel CCNL Turismo, Pubblici esercizi e Ristorazione:
Anzianità | Permessi retribuiti | Ex festività | Totale permessi + ex festività |
---|---|---|---|
Primo e secondo anno (primi 24 mesi) | 0 ore | 32 ore | 32 ore |
Terzo anno (dal 25 al 36 mese) | 36 ore | 32 ore | 68 ore |
Quarto anno in poi (dal 37 mese) | 72 ore | 32 ore | 104 ore |
Hanno diritto ai permessi retribuiti, oltre che gli assunti con contratto a tempo indeterminato, ovviamente anche i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, tranne i lavoratori di aziende stagionali e nei casi di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.
La disciplina dei permessi retribuiti è contenuta nell’art. 114 – "Riduzione dell'orario " del CCNL Turismo, ristorazione e pubblici esercizi.
Nel calcolo dei permessi retribuiti di cui un lavoratore può beneficiare non sono considerati i permessi relativi al matrimonio, al congedo per la nascita dei figli, ai permessi per lutto, nonché ai giorni di permesso per il diritto allo studio dei lavoratori studenti. Questi si aggiungono ai permessi di cui all’art. 114 del CCNL che sono godibili senza dover fornire alcun giustificativo inerente all’evento.
Vediamo nello specifico cosa stabilisce il CCNL Turismo e pubblici esercizi in materia di permessi retribuiti, rol ed ex festività.
Permessi, ROL ed ex festività nel CCNL Turismo Pubblici esercizi
Il contratto collettivo effettua una distinzione tra gli assunti dopo il 2018 e gli assunti in precedenza. L'art. 114 del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo, denominato "Riduzione dell'orario" assegna un numero di ore diverse in termini di permessi, ROL ed ex festività.
Assunti prima del 2018
I dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Turismo pubblici esercizi hanno diritto a 104 ore annue di permessi retribuiti, comprensivi delle ex festività o festività religiose abolite. Tali permessi sono godibili dai dipendenti di:
- aziende di pubblici servizi, come ristoranti, caffè, bar, piccole trattorie, locali notturni, punti di ristoro ecc.;
- aziende della ristorazione collettiva, quindi catering, mense ed altri;
- aziende della ristorazione commerciale, cioè aziende multilocalizzate organizzate in catena
che applicano il CCNL turismo pubblici esercizi.
Per i dipendenti degli stabilimenti balneari, l’art.114 prevede che questi possono godere di 108 ore annue di permessi retribuiti.
Per chiarezza di esposizione si riportano le parole dell’art. 114 CCNL Turismo pubblici esercizi:
“1.Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'articolo 109, viene concordata una riduzione dell'orario annuale pari a 104 ore.
2.Per gli Stabilimenti Balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece pari a 108 ore.
3.Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell'Epifania reintrodotta con D.P.R. 28.12.1985, n. 792) e delle 24 ore di cui al secondo comma dell'art. 52 del C.C.N.L. Turismo 8.7.1982”.
Assunti dopo il 1° gennaio 2018
Sempre all’art. 114 è stabilito qual è l’ammontare di ore di permessi retribuiti a seconda degli anni di anzianità del lavoratore.
Al comma 4 l’art. 114 stabilisce che: “Per tutti i lavoratori delle aziende di cui al comma 1 e 2, assunti dopo l'1.1.2018, verranno riconosciute per i primi due anni le 32 ore di permesso relative alle festività religiose abolite dalla legge n. 54 del 1977 di cui al terzo comma. Decorsi due anni dall'assunzione, ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1 verranno riconosciute ulteriori 36 ore e ai dipendenti delle aziende di cui al comma 2 verranno riconosciute ulteriori 38 ore. Decorsi quattro anni dall'assunzione ai dipendenti delle aziende di cui ai commi 1 e 2 verrà riconosciuta la riduzione di orario annuale prevista per la generalità dei dipendenti dei rispettivi comparti”.
Quindi, per gli assunti dal 1° gennaio 2018 la situazione dei permessi, dei Rol e delle ex festività è la seguente:
Anzianità | Permessi retribuiti | Ex festività | Totale permessi + ex festività |
---|---|---|---|
Primo e secondo anno (primi 24 mesi) | 0 ore | 32 ore | 32 ore |
Terzo anno (dal 25 al 36 mese) | 36 ore | 32 ore | 68 ore |
Quarto anno in poi (dal 37 mese) | 72 ore | 32 ore | 104 ore |
Al comma 6, l’art. 114 del CCNL Turismo Pubblici esercizi stabilisce che: “Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 4 per i lavoratori coinvolti nei cambi di gestione verrà considerata l'anzianità di servizio acquisita nei settori del presente contratto”.
Quindi il lavoratore non perde gli anni di anzianità maturata per il diritto al godimento dei permessi retribuiti in caso di cambio gestione se resta assunto nello stesso comparto e con l’applicazione dello stesso CCNL.
Permessi ROL ex festività maturati ogni mese
Ecco la maturazione dei permessi ROL ed ex festività su base mensile in busta paga:
Anzianità | Permessi retribuiti | Ex festività | Totale permessi + ex festività |
---|---|---|---|
Primo e secondo anno (primi 24 mesi) | 0 ore al mese | 2,667 ore al mese | 2,667 ore al mese |
Terzo anno (dal 25 al 36 mese) | 3 ore al mese | 2,667 ore al mese | 5,667 ore al mese |
Quarto anno in poi (dal 37 mese) | 6 ore al mese | 2,667 ore al mese | 8,667 ore al mese |
Permessi retribuiti in contratti a tempo determinato
La normativa relativa ai permessi retribuiti nel settore Turismo Pubblici esercizi prevede, come detto che i dipendenti godano di 104 ore annue di permessi retribuiti (108 ore per gli stabilimenti balneari), che per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2018 si raggiungono a scaglioni dopo 4 anni di servizio.
Tuttavia, la normativa relativa ai permessi retribuiti e, quindi, la possibilità di godere degli stessi spetta anche ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato. Il comma 5 dell’art. 114 stabilisce infatti che: “La norma di cui al comma precedente si applica anche ai contratti a tempo determinato ad esclusione dei contratti a tempo determinato in aziende di stagione di cui all'art. 89 e dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 90”.
Sono invece esclusi dal godimento dei permessi retribuiti i contratti stipulati a tempo determinato in aziende di stagione, cioè “quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia” e i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ad esigenze di intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, come ad esempio quelli elencati all’art. 90 del CCNL:
- “periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale”.
Ex festività o festività soppresse nel CCNL Turismo pubblici esercizi
La normativa dei permessi retribuiti nel settore Turismo Pubblici esercizi disciplinato dall’apposito CCNL prevede che accanto ai permessi retribuiti per la riduzione dell’orario di lavoro di cui hanno diritto i lavoratori vi siano incluse anche 32 ore di permessi retribuiti relativi alle giornate ex festività abolite dalla legge n.54 del 1977.
Tale legge stabilisce che cessano di essere considerati festivi agli effetti civili i giorni coincidenti con:
- S. Giuseppe;
- Ascensione;
- Corpus Domini;
- SS. Apostoli Pietro e Paolo.
Quindi, ai lavoratori spettano 32 ore di permessi retribuiti ex festività già compresi nei ROL.
Permessi non goduti pagati entro settembre anno successivo
Le ore di permesso retribuito vanno godute entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione del diritto. Altrimenti i permessi vanno pagati con la normale retribuzione in atto al momento della scadenza.
Lo stabilisce il comma 12 dell’art. 114 del CCNL Turismo Pubblici esercizi. Nello specifico il comma 12 stabilisce che:
“I permessi saranno fruiti, di norma, entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello di maturazione. I permessi non goduti entro settembre dell'anno successivo a quello di maturazione, saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della predetta scadenza”.
Fruizione permessi ROL: mezza giornata o intera
I permessi generano quindi riduzioni dell’orario di lavoro giornaliero e vengono attuati mediante permessi individuali retribuiti. Tali permessi hanno la durata di mezza giornata o di una giornata intera, così come stabilito dall’art. 114 comma 7 del CCNL Turismo e pubblici esercizi.
Sempre il comma 7 stabilisce che:
“Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda”.
Quindi a seconda delle caratteristiche dell’azienda, si cercherà di gestire i permessi in periodi di minore attività e anche mediante la rotazione dei vari dipendenti, in modo che non manchino contemporaneamente troppi dipendenti.
Tuttavia in presenza di esigenze aziendali, il comma 8 stabilisce che “potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a settantadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori a mezz'ora”.
Inoltre, l'art. 14, comma 2, lett. m) e comma 5, lett. i) del CCNL Turismo Pubblici esercizi stabilisce che le aziende che occupino più di 15 dipendenti, al secondo livello di contrattazione territoriale o aziendale e le aziende di ristorazione collettiva possano decidere circa le diverse modalità di godimento dei permessi di cui all’art. 114 per particolari esigenze produttive aziendali.
Permessi e ROL in caso di part-time
Il CCNL Turismo Pubblici esercizi in caso di part-time prevede che:
“In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al comma 2, 3 e 8, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta.”
Quindi, ogni 30 giorni di calendario scatterà un rateo mensile, mentre le frazioni di mese saranno considerate come un rateo mensile solo se superiori ai 15 giorni, altrimenti la frazione inferiore ai 15 giorni non comporterà la corresponsione di un intero rateo mensile.
Il calcolo delle ore dei permessi ROL sarà ovviamente riproporzionato in base al ridotto orario di lavoro contrattuale.
Altri permessi retribuiti per dipendenti del settore Turismo pubblici esercizi
I permessi retribuiti di cui all’art. 114 del CCNL Turismo Pubblici esercizi, non sono gli unici permessi di cui il lavoratore può godere. Esiste, infatti, la possibilità di chiedere ulteriori giorni di permesso in concomitanza con eventi della vita del lavoratore e della sua famiglia. Il lavoratore ha diritto a:
- 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile, on decorrenza dal terzo giorno antecedente la celebrazione;
- 5 giorni lavorativi per comprovata disgrazia a familiari legati a stretto vincolo di parentela o affinità, nonché in casi di grave calamità (tale congedo può essere prolungato di ulteriori 3 giorni di calendario in relazione alla distanza del luogo da raggiungere);
- permessi per elezioni, in caso il lavoratore abbia funzioni presso gli uffici elettorali, anche in caso di referendum, spettano permessi per tutta la durata delle operazioni elettorali.
Quindi accanto ai permessi retribuiti per ROL ed ex festività, i lavoratori hanno diritto anche al congedo matrimoniale o ferie matrimoniali ed altri permessi per eventi particolari come gravi calamità o elezioni politiche.