Nel contratto collettivo delle farmacie private sono previsti permessi retribuiti pari a 40 ore annuali da godersi in gruppi di 4 o 8 ore. Questi permessi si aggiungono alle 32 ore di permessi retribuiti per ex festività.
A prevederli è l'articolo 26 del CCNL Farmacie private che tratta le "Altre festività".
Il contratto collettivo, infatti, prevede il riconoscimento delle festività nazionali e infrasettimanali come assenze da lavoro giustificate e retribuite, poi prevede:
- ulteriori 32 ore di permessi per le festività non più considerate tali agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54 (si tratta del 19 marzo – festa di S. Giuseppe, del giorno dell'Ascensione, del giorno del Corpus Domini e del 29 giugno festa dei SS. Pietro e Paolo);
- ed infine sono previste 40 ore annuali come permessi retribuiti.
Sia le ex festività abolite che danno diritto a 32 ore di permessi retribuiti che le 40 ore di permessi retribuiti annuali, per un totale di 72 ore di permessi retribuiti, sono da godersi in determinate modalità, ossia a gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito.
Ecco la tabella riepilogativa dei permessi ROL + ex festività maturati in un anno:
Qualifica | Permessi ROL in un anno | Ex festività in un anno | Totale permessi maturati ogni anno |
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Operaio | 40 ore | 32 ore | 72 ore |
Impiegato | 40 ore | 32 ore | 72 ore |
Qualifica | Permessi ROL in un anno |
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Operaio | 40 ore |
Impiegato | 40 ore |
Qualifica | Ex festività in un anno |
---|---|
Operaio | 32 ore |
Impiegato | 32 ore |
Qualifica | Totale permessi maturati ogni anno |
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Operaio | 72 ore |
Impiegato | 72 ore |
Per quanto riguarda le modalità di godimento dei permessi, il contratto collettivo stabilisce che "I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività della farmacia".
Per quanto riguarda la maturazione dei permessi, essi maturano su base annuale, pertanto il lavoratore inquadrato con un contratto a tempo pieno di 40 ore settimanali (full-time) maturerà 2,67 ore di permessi ex festività al mese e 3,33 ore di permessi retribuiti al mese, per un totale di 6 ore di permessi retribuiti mensili.
Vediamo ora la maturazione mensile dei permessi ROL + ex festività:
Qualifica | Permessi ROL ogni mese | Ex festività ogni mese | Totale permessi maturati ogni mese |
---|---|---|---|
Operaio | 3,33 ore mensili | 2,66 ore mensili | 6 ore mensili |
Impiegato | 3,33 ore mensili | 2,66 ore mensili | 6 ore mensili |
Qualifica | Permessi ROL ogni mese |
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Operaio | 3,33 ore mensili |
Impiegato | 3,33 ore mensili |
Qualifica | Ex festività ogni mese |
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Operaio | 2,66 ore mensili |
Impiegato | 2,66 ore mensili |
Qualifica | Totale permessi maturati ogni mese |
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Operaio | 6 ore mensili |
Impiegato | 6 ore mensili |
Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, ossia i lavoratori con contratto part-time, detti permessi verranno goduti proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.
Questo vuol dire che ad esempio un lavoratore part-time al 50%, ossia con 20 ore settimanali, maturerà 16 ore di permessi ex festività su base annuale e 20 ore di permessi retribuiti sempre su base annuale.
Di conseguenza, ogni mese tale lavoratore maturerà 1,33 ore mensili di permessi ex festività e 1,67 di permessi retribuiti, per un totale di 3 ore di permessi retribuiti mensili.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 58, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
La retribuzione di fatto, secondo l'articolo 58 del CCNL Farmacie private, è costituita dalle voci di cui al precedente art. 57, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi
per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge.
La normale retribuzione del lavoratore, indicata dall'art. 57, è costituita dalla retribuzione base nazionale conglobata, dall'indennità di contingenza, dagli eventuali scatti di anzianità, dall'indennità speciale quadri per gli aventi diritto, dall'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di euro 10,33.
Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione per ogni ora di permesso retribuito, il calcolo va fatto dividendo la retribuzione mensile di fatto del lavoratore per il divisore orario 173.