video suggerito
video suggerito
16 Ottobre 2023
17:00

Permessi retribuiti nel CCNL farmacie private

I permessi retribuiti nel CCNL Farmacie private sono pari a 40 ore annuali da fruirsi a gruppi di 4 o 8 ore. Si aggiungono alle 32 ore di ex festività abolite o soppresse, spettanti ai lavoratori con contratto full-time. Ai lavoratori part-time, i permessi sono riproporzionati. Vediamo la maturazione mensile dei permessi retribuiti e la retribuzione spettante per i permessi non goduti nell'anno di maturazione.

1 condivisione
Permessi retribuiti nel CCNL farmacie private
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Permessi retribuiti nel contratto farmacie private

Nel contratto collettivo delle farmacie private sono previsti permessi retribuiti pari a 40 ore annuali da godersi in gruppi di 4 o 8 ore. Questi permessi si aggiungono alle 32 ore di permessi retribuiti per ex festività.

A prevederli è l'articolo 26 del CCNL Farmacie private che tratta le "Altre festività".

Il contratto collettivo, infatti, prevede il riconoscimento delle festività nazionali e infrasettimanali come assenze da lavoro giustificate e retribuite, poi prevede:

  • ulteriori 32 ore di permessi per le festività non più considerate tali agli effetti civili della legge 5 marzo 1977, n. 54 (si tratta del 19 marzo – festa di S. Giuseppe, del giorno dell'Ascensione, del giorno del Corpus Domini e del 29 giugno festa dei SS. Pietro e Paolo);
  • ed infine sono previste 40 ore annuali come permessi retribuiti.

Sia le ex festività abolite che danno diritto a 32 ore di permessi retribuiti che le 40 ore di permessi retribuiti annuali, per un totale di 72 ore di permessi retribuiti, sono da godersi in determinate modalità, ossia a gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito.

Ecco la tabella riepilogativa dei permessi ROL + ex festività maturati in un anno:

Qualifica Permessi ROL in un anno Ex festività in un anno Totale permessi maturati ogni anno
Operaio 40 ore 32 ore 72 ore
Impiegato 40 ore 32 ore 72 ore
Qualifica Permessi ROL in un anno
Operaio 40 ore
Impiegato 40 ore
Qualifica Ex festività in un anno
Operaio 32 ore
Impiegato 32 ore
Qualifica Totale permessi maturati ogni anno
Operaio 72 ore
Impiegato 72 ore

Per quanto riguarda le modalità di godimento dei permessi, il contratto collettivo stabilisce che "I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività della farmacia".

Per quanto riguarda la maturazione dei permessi, essi maturano su base annuale, pertanto il lavoratore inquadrato con un contratto a tempo pieno di 40 ore settimanali (full-time) maturerà 2,67 ore di permessi ex festività al mese e 3,33 ore di permessi retribuiti al mese, per un totale di 6 ore di permessi retribuiti mensili.

Vediamo ora la maturazione mensile dei permessi ROL + ex festività:

Qualifica Permessi ROL ogni mese Ex festività ogni mese Totale permessi maturati ogni mese
Operaio 3,33 ore mensili 2,66 ore mensili 6 ore mensili
Impiegato 3,33 ore mensili 2,66 ore mensili 6 ore mensili
Qualifica Permessi ROL ogni mese
Operaio 3,33 ore mensili
Impiegato 3,33 ore mensili
Qualifica Ex festività ogni mese
Operaio 2,66 ore mensili
Impiegato 2,66 ore mensili
Qualifica Totale permessi maturati ogni mese
Operaio 6 ore mensili
Impiegato 6 ore mensili

Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, ossia i lavoratori con contratto part-time, detti permessi verranno goduti proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.

Questo vuol dire che ad esempio un lavoratore part-time al 50%, ossia con 20 ore settimanali, maturerà 16 ore di permessi ex festività su base annuale e 20 ore di permessi retribuiti sempre su base annuale.

Di conseguenza, ogni mese tale lavoratore maturerà 1,33 ore mensili di permessi ex festività e 1,67 di permessi retribuiti, per un totale di 3 ore di permessi retribuiti mensili.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 58, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

La retribuzione di fatto, secondo l'articolo 58 del CCNL Farmacie private, è costituita dalle voci di cui al precedente art. 57, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi
per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero escluso dall'imponibile retributivo a norma di legge.

La normale retribuzione del lavoratore, indicata dall'art. 57, è costituita dalla retribuzione base nazionale conglobata, dall'indennità di contingenza, dagli eventuali scatti di anzianità, dall'indennità speciale quadri per gli aventi diritto, dall'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) di euro 10,33.

Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione per ogni ora di permesso retribuito, il calcolo va fatto dividendo la retribuzione mensile di fatto del lavoratore per il divisore orario 173.

Avatar utente
Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views