Permessi retribuiti Commercio tra ROL ed Ex festività [GUIDA]

Il contratto CCNL Commercio prevede il diritto di 32 ore annue di permessi per ex festività soppresse e fino a 72 ore di permessi retribuiti (ROL). Nei primi due anni dall'assunzione spettano solo 32 ore di permessi retribuiti per ex festività, nel terzo e quarto anno spettano i permessi in maniera ridotta. Vediamo il calcolo dei permessi ROL ed Ex festività annuali e mensili in busta paga, in caso di full-time, part-time, apprendistato, orario di lavoro di 40 o 39 o 38 ore..

5 Ottobre 2024
9:30
Permessi retribuiti Commercio tra ROL ed Ex festività [GUIDA]
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
permessi contratto commercio

I lavoratori dipendenti del settore commercio, terziario distribuzioni e servizi hanno diritto ai permessi retribuiti del CCNL commercio.

Si tratta di ore di permessi retribuiti, ivi compreso i permessi ROL del contratto commercio e permessi per le ex festività, che vanno da un minimo di 32 ore di permessi ex festività ad un massimo di 104 ore tra permessi ex festività e permessi ROL.

Sommario

Permessi retribuiti Commercio: come funzionano

Il contratto commercio prevede un riconoscimento crescente in materia di permessi retribuiti.

Nei primi due anni di rapporto di lavoro spettano solo le 32 ore di ex festività, mentre non spettano i permessi ROL.

Nel terzo e quarto anno, spettano i permessi ROL in misura ridotta.

E’ infatti previsto un diverso calcolo dei permessi retribuiti dei dipendenti assunti prima o dopo il 26 febbraio 2011, nonché un diverso calcolo dei permessi retribuiti in base all’orario di lavoro a tempo pieno applicato dall’azienda, che secondo CCNL può essere di 40 ore ma anche di 39 o 38 ore.

E’ quindi necessario per il lavoratore controllare bene la propria busta paga e comunque informarsi bene su quante ore di permessi sia ROL che ex festività si ha diritto, quale è il sistema di maturazione dei permessi retribuiti che poi sono indicati nella propria busta paga.

A disciplinare i permessi retribuiti maturati da ogni lavoratore nel corso del rapporto di lavoro è l’art. 158 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi firmato da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, il contratto commercio più utilizzato.

Nella sostanza i permessi indicati dal CCNL Commercio sono suddivisi in permessi retribuiti (ROL) ed ex festività.

Pertanto la maturazione dei permessi indicati in busta paga segue quanto previsto dall’art. 158, che riportiamo nel dettaglio in seguito, e che ora elenchiamo sinteticamente, andando ad analizzare il calcolo di permessi ROL ed ex Festività in caso di full-time, part-time, apprendistato e tempo determinato.

Permessi retribuiti nelle aziende fino a 15 dipendenti

La prima cosa da sapere è che i permessi retribuiti maturano in maniera differente in base all'anzianità di servizio nell'azienda:

  • nei primi due anni,
  • nel terzo e quarto anno,
  • e dal quinto anno dall'assunzione.

I permessi retribuiti per riduzione orario di lavoro (ROL) e per ex festività sono inferiori nei primi due anni di rapporto e nel terzo e quarto anno di rapporto.

Nel contratto Commercio vi sono vari livelli e mansioni, ma i permessi ROL ed ex festività non dipendono dall'inquadramento del lavoratore, ma solo dall'anzianità. Quindi un lavoratore del 4 livello commercio avrà gli stessi diritti di un lavoratore del quinto livello commercio, in termini di permessi retribuiti.

Ecco i permessi ROL ed ex festività per i dipendenti assunti a tempo pieno nelle aziende fino a 15 dipendenti (da 1 dipendente a 15 dipendenti compresi, di qualsiasi orario di lavoro):

Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti Permessi per ex Festività spettanti Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore 32 ore 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 28 ore 32 ore 60 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 56 ore 32 ore 88 ore
Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 28 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 56 ore
Anzianità di servizio Permessi per ex Festività spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 32 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 32 ore
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 60 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 88 ore

Leggendo quanto contenuto nel CCNL Commercio, infatti, i dipendenti delle Aziende fino a 15 dipendenti hanno diritto a:

  • 56 ore di permessi retribuiti (permessi ROL – Riduzione orario di lavoro);
  • 32 ore di permessi da ex-festività (che sono le 4 festività soppresse).
  • Totale: 88 ore di permessi retribuiti annui.

Ma ci sono riduzioni dei permessi spettanti per riduzione orario di lavoro (ROL) per gli assunti dopo il 26 febbraio 2011:

  • Nei primi due anni spettano solo le 32 ore di permessi per ex festività e non spettano le 56 ore di permessi retribuiti (ROL);
  • Nel terzo e quarto anno dall’assunzione spettano il 50% delle 56 ore di permessi retribuiti (ROL), quindi 28 ore all’anno, oltre alle 32 ore di permessi per ex festività, per un totale di 60 ore di permessi retribuiti;
  • Dal quinto anno dall'assunzione in poi spettano le 88 ore di permessi retribuiti di cui sopra.

Ecco il motivo per il quale c'è una sostanziale riduzione dei permessi nei primi anni nelle buste paga dei lavoratori del commercio.

Permessi retribuiti nelle aziende con più di 15 dipendenti

Il contratto commercio prevede che per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore annuali. 

Ma anche per tali lavoratori si applica la riduzione dei permessi ROL nei primi due anni e nel terzo e quarto anno.

Ecco i permessi ROL ed ex festività per i dipendenti assunti a tempo pieno nelle aziende con più di 15 dipendenti (da 16 dipendenti in poi, con qualsiasi orario):

Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti Permessi per ex Festività spettanti Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore 32 ore 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 36 ore 32 ore 68 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 72 ore 32 ore 104 ore
Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 36 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 72 ore
Anzianità di servizio Permessi per ex Festività spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 32 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 32 ore
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 68 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 104 ore

Leggendo quanto contenuto nel CCNL Commercio, infatti, i dipendenti delle Aziende sopra i 15 dipendenti hanno diritto a:

  • 72 ore di permessi retribuiti (permessi ROL – Riduzione orario di lavoro);
  • 32 ore di permessi da ex-festività (che sono le 4 festività soppresse).
  • Totale 104 ore di permessi retribuiti annui.

Ma anche in questo caso, ci sono riduzioni dei permessi spettanti per riduzione orario di lavoro (ROL) per gli assunti dopo il 26 febbraio 2011:

  • Per tali soggetti nei primi due anni spettano solo le 32 ore di permessi per ex festività;
  • Nel terzo e quarto anno dall’assunzione spettano il 50% delle 72 ore di permessi retribuiti (ROL), quindi 36 ore all’anno, oltre alle 32 ore di permessi per ex festività. Quindi un totale di 68 ore di permessi retribuiti;
  • Dal quinto anno di assunzione in poi spettano le 104 ore di permessi retribuiti di cui sopra.

Maturazione permessi in busta paga ogni mese

Il contratto collettivo disciplina le modalità di calcolo dei permessi annui retribuiti spettanti.

Il calcolo dei permessi retribuiti ROL ed Ex festività è mensile in busta paga.

E per calcolare il rateo mensile bisogna dividere le ore maturate annualmente per 12.

Il CCNL infatti stabilisce che "In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto".

Per quanto riguarda la maturazione permessi retribuiti in busta paga, come abbiamo visto, il totale dei permessi retribuiti (ROL) e delle ex festività sono pari a 88 ore annue nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti. Ciò significa che in busta paga il lavoratore deve maturare 7,3 ore al mese di permessi retribuiti.

Il totale dei permessi retribuiti (ROL) e delle ex festività sono pari a 104 ore annue nel caso di aziende con più di 15 dipendenti. Ciò significa che in busta paga il lavoratore deve maturare 8,67 ore al mese di permessi retribuiti.

Per gli assunti dopo il 26 febbraio 2011, per gli assunti a tempo pieno o full-time, la maturazione mensile delle ore di permessi retribuiti è la seguente:

  • 32 ore pari a 2,67 ore di permessi retribuiti al mese nei primi due anni;
  • 60 ore pari a 5 ore di permessi retribuiti al mese nel terzo e quarto anno per i lavoratori impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti;
  • 68 ore pari a 5,67 ore di permessi retribuiti al mese nel terzo e quarto anno per i lavoratori impiegati in aziende con più di 15 dipendenti;
  • 88 ore pari a 7,3 ore di permessi retribuiti al mese dal quinto anno in poi per i lavoratori impiegati in aziende con meno di 15 dipendenti;
  • 104 ore pari a 8,67 ore di permessi retribuiti al mese dal quinto anno in poi per i lavoratori impiegati in aziende con più di 15 dipendenti.

Maturazione rateo permessi mensili (aziende fino a 15 dipendenti)

Riepilogando, ecco i permessi maturati ogni mese dai lavoratori a tempo pieno nelle aziende fino a 15 dipendenti:

Anzianità di servizio Permessi  (ROL) spettanti ogni mese Permessi ex Festività spettanti ogni mese Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti ogni mese
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore mensili (o ore annue) 2,67 ore mensili (32 ore annue) 2,67 ore mensili (32 ore annue)
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 2,33 ore mensili (28 ore annue) 2,67 ore mensili (32 ore annue) 5 ore mensili (60 ore annue)
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 4,67 ore mensili (56 ore annue) 2,67 ore mensili (32 ore annue) 7,33 ore mensili (88 ore annue)
Anzianità di servizio Permessi  (ROL) spettanti ogni mese
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore mensili (o ore annue)
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 2,33 ore mensili (28 ore annue)
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 4,67 ore mensili (56 ore annue)
Anzianità di servizio Permessi ex Festività spettanti ogni mese
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 2,67 ore mensili (32 ore annue)
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 2,67 ore mensili (32 ore annue)
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 2,67 ore mensili (32 ore annue)
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti ogni mese
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 2,67 ore mensili (32 ore annue)
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 5 ore mensili (60 ore annue)
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 7,33 ore mensili (88 ore annue)

Maturazione rateo permessi mensili (aziende con più di 15 dipendenti)

Riepilogando, ecco i permessi maturati ogni mese dai lavoratori a tempo pieno nelle aziende con più di 15 dipendenti:

Anzianità di servizio Permessi  (ROL) spettanti ogni mese Permessi ex Festività spettanti ogni mese Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti ogni mese
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore mensili (o ore annue) 2,67 ore mensili (32 ore annue) 2,67 ore mensili (32 ore annue)
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 3 ore mensili (36 ore annue) 2,67 ore mensili (32 ore annue) 5,67 ore mensili (68 ore annue)
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 6 ore mensili (72 ore annue) 2,67 ore mensili (32 ore annue) 8,67 ore mensili (104 ore annue)
Anzianità di servizio Permessi  (ROL) spettanti ogni mese
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore mensili (o ore annue)
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 3 ore mensili (36 ore annue)
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 6 ore mensili (72 ore annue)
Anzianità di servizio Permessi ex Festività spettanti ogni mese
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 2,67 ore mensili (32 ore annue)
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 2,67 ore mensili (32 ore annue)
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 2,67 ore mensili (32 ore annue)
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti ogni mese
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 2,67 ore mensili (32 ore annue)
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 5,67 ore mensili (68 ore annue)
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 8,67 ore mensili (104 ore annue)

Permessi retribuiti part-time commercio

L'articolo 86 del contratto commercio stabilisce il "Criterio di proporzionalità" che è il seguente:

"Ai sensi del punto 3, dell'art. 82, la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto".

Cosa vuol dire? Che il trattamento economico e normativo viene applicato secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

Permessi retribuiti part-time 20 ore

Il lavoratore assunto con un part-time al 50%, ossia con un orario di lavoro settimanale di 20 ore settimanali su 40 ore, avrà un trattamento economico e normativo proporzionato, quindi ad esempio in termini di diritto ai permessi retribuiti avrà diritto al 50% delle ore di permesso per riduzione orario di lavoro (ROL) e per l'ex festività.

Quindi ad esempio se il lavoratore è assunto in un'azienda fino a 15 dipendenti con un contratto a tempo parziale di 20 ore settimanali, avrà diritto alla maturazione delle seguenti ore di permessi:

Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti Permessi per ex Festività spettanti Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore 16 ore 16 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 14 ore 16 ore 30 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 28 ore 16 ore 44 ore
Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 14 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 28 ore
Anzianità di servizio Permessi per ex Festività spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 16 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 16 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 16 ore
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 16 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 30 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 44 ore

Si tratta esattamente della metà delle ore di permessi di un lavoratore full-time.

Permessi retribuiti part-time 24 ore

Il lavoratore assunto con un part-time al 60%, ossia con un orario di lavoro settimanale di 30 ore settimanali su 40 ore, avrà un trattamento economico e normativo proporzionato, quindi ad esempio in termini di diritto ai permessi retribuiti avrà diritto al 60% delle ore di permesso per riduzione orario di lavoro (ROL) e per l'ex festività.

Quindi ad esempio se il lavoratore è assunto in un'azienda fino a 15 dipendenti con un contratto a tempo parziale di 30 ore settimanali, avrà diritto alla maturazione delle seguenti ore di permessi:

Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti Permessi per ex Festività spettanti Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore 19,20 ore 19,20 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 16,80 ore 19,20 ore 36 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 33,60 ore 19,20 ore 52,80 ore
Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 16,80 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 33,60 ore
Anzianità di servizio Permessi per ex Festività spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 19,20 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 19,20 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 19,20 ore
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 19,20 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 36 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 52,80 ore

Si tratta esattamente del 60% (24 su 40) delle ore di permessi di un lavoratore full-time.

Lo stesso calcolo può essere replicato anche per il part-time a 30 ore (part-time 75%) o altro orario. Basta dividere per 40 e moltiplicare per il numero di ore contrattuali.

Cosa succede se l'azienda supera i 15 dipendenti o scende sotto i 15 dipendenti

Il contratto collettivo non disciplina tale aspetto, ma si limita a stabilire che "Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore" (4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992; 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993; 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994) ed intende di 16 ore di permessi retribuiti su base annua.

Ma come abbiamo visto la maturazione dei permessi è mensile sulla base della determinazione dei permessi annui. Lo stesso CCNL stabilisce anche che "I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 195 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo".

Come abbiamo già visto il contratto stabilisce che "In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto".

Il contratto collettivo non disciplina i casi di superamento dei 15 dipendenti in corso d'anno o la discesa della forza aziendale al di sotto dei 15 dipendenti. C'è da ritenere che la base di calcolo annuale dei permessi retribuiti, per ogni singolo rateo mensile di ogni dipendente, vada presa con riferimento al numero di dipendenti presenti in azienda nel mese di elaborazione della busta paga, avendo probabilmente cura di stabilire il diritto al minor numero o al maggior numero di permessi a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento dei 15 dipendenti o la discesa a 15 o minor numero di dipendenti. Questo perché è lo stesso contratto collettivo che riconduce il calcolo dei "dodicesimi", ossia dei ratei di permessi retribuiti, "per ogni mese intero di servizio prestato".

In altre parole, se un'azienda assume un lavoratore il 10 di gennaio superando i 15 dipendenti, il rateo di permessi di gennaio di tutti i lavoratori andrà calcolato prendendo a riferimento il calcolo ante superamento dei 15 dipendenti, poi da febbraio in poi va calcolato il maggior numero di permessi retribuiti spettanti, per ogni singola posizione, in base ai singoli diritti di ogni lavoratore (se assunto prima o dopo il 2011, ecc.). Analogo discorso vale per l'ipotesi di discesa del numero di lavoratori pari o al di sotto dei 15 dipendenti. In questo caso vi è una diversa e ridotta base di calcolo dei ratei mensili.

Permessi retribuiti apprendistato commercio

Molti lavoratori sono assunti con un contratto di apprendistato nel settore commercio. E si chiedono quante ore di permessi ROL e per ex festività maturano al mese e in un anno, tenuto conto del rapporto di lavoro di apprendistato.

L'articolo 52 del contratto commercio, che disciplina il "Trattamento normativo" degli apprendisti, stabilisce che:

"L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.

Fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell'art. 158, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 158 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato".

Il primo comma dell'art. 158 è quello che riguarda le 32 ore di ex festività. E agli apprendisti spettano pienamente.

Le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto sono invece i permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) per aziende fino a 15 dipendenti e con più di 15 dipendenti.

I permessi retribuiti ROL per gli apprendisti del commercio sono ulteriormente ridotti per la prima metà dell'apprendistato e per la seconda metà.

Ma quale è la prima e la seconda metà dell'apprendistato?

Le durate massime dell'apprendistato sono le seguenti (in base al livello di destinazione al termine dell'apprendistato):

  • livello 2: 36 mesi;
  • livello 3: 36 mesi;
  • livello 4: 36 mesi;
  • livello 5: 36 mesi;
  • livello 6: 24 mesi.

La metà dell'apprendistato (durante la quale spettano i permessi ROL al 50%) è nella maggior parte dei casi di 18 mesi, ma la riduzione scatta solo sui permessi ROL, che però non spettano nei primi 24 mesi per gli assunti dal 2011 in poi, sia per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che determinato e quindi anche in caso di apprendistato.

Quindi anche agli apprendisti spettano zero ore di permessi ROL nei primi 2 anni di apprendistato. Mentre spettano in misura piena le 32 ore di ex festività

Calcolo permessi retribuiti apprendisti (aziende fino a 15 dipendenti)

Ecco, pertanto, i permessi ROL ed ex festività per i dipendenti assunti con contratto di apprendistato a tempo pieno nelle aziende fino a 15 dipendenti (da 1 dipendente a 15 dipendenti compresi, di qualsiasi orario di lavoro):

Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti Permessi per ex Festività spettanti Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni di apprendistato 0 ore 32 ore 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo anno di apprendistato 14 ore 32 ore 48 ore
Permessi ROL ex festività nel quarto anno (apprendistato trasformato in indeterminato) 28 ore 32 ore 60 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno (indeterminato) 56 ore 32 ore 88 ore
Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni di apprendistato 0 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo anno di apprendistato 14 ore
Permessi ROL ex festività nel quarto anno (apprendistato trasformato in indeterminato) 28 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno (indeterminato) 56 ore
Anzianità di servizio Permessi per ex Festività spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni di apprendistato 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo anno di apprendistato 32 ore
Permessi ROL ex festività nel quarto anno (apprendistato trasformato in indeterminato) 32 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno (indeterminato) 32 ore
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni di apprendistato 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo anno di apprendistato 48 ore
Permessi ROL ex festività nel quarto anno (apprendistato trasformato in indeterminato) 60 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno (indeterminato) 88 ore

In caso di apprendistato a tempo parziale (minimo al 60% secondo previsione del contratto collettivo) occorrerà effettuare una riparametrazione. Esempio: se l'apprendista è assunto a 24 ore settimanali, quindi part-time al 60%, avrà diritto al 60% delle ore di permesso sopra indicate.

Calcolo permessi retribuiti apprendisti (aziende oltre 15 dipendenti)

Ecco i permessi ROL ed ex festività per i dipendenti assunti con contratto di apprendistato a tempo pieno nelle aziende con più di 15 dipendenti (da 16 dipendenti in poi, con qualsiasi orario):

Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti Permessi per ex Festività spettanti Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni di apprendistato 0 ore 32 ore 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo anno di apprendistato 18 ore 32 ore 50 ore
Permessi ROL ex festività nel quarto anno (apprendistato trasformato in indeterminato) 36 ore 32 ore 68 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno (indeterminato) 72 ore 32 ore 104 ore
Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni di apprendistato 0 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo anno di apprendistato 18 ore
Permessi ROL ex festività nel quarto anno (apprendistato trasformato in indeterminato) 36 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno (indeterminato) 72 ore
Anzianità di servizio Permessi per ex Festività spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni di apprendistato 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo anno di apprendistato 32 ore
Permessi ROL ex festività nel quarto anno (apprendistato trasformato in indeterminato) 32 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno (indeterminato) 32 ore
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni di apprendistato 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo anno di apprendistato 50 ore
Permessi ROL ex festività nel quarto anno (apprendistato trasformato in indeterminato) 68 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno (indeterminato) 104 ore

In caso di apprendistato a tempo parziale (minimo al 60% secondo previsione del contratto collettivo) occorrerà effettuare una riparametrazione. Esempio: se l'apprendista è assunto a 30 ore settimanali, quindi part-time al 75 % (30 ore diviso 40 ore), avrà diritto al 75% delle ore di permesso sopra indicate.

Pagamento permessi non goduti

I permessi retribuiti per ROL ed ex festività non goduti devono essere pagati dal datore di lavoro entro 18 mesi dall'anno di maturazione, cioè entro il 30 giugno dell'anno successivo alla maturazione.

Quindi ad esempio se il lavoratore matura i permessi nell'anno 2024, dovrà goderne entro il 30 giugno 2025. Dopo tale data, i permessi retribuiti per ROL ed ex festività andranno pagati al lavoratore da parte del datore di lavoro.

Ex Festività soppresse

L’art. 158 del contratto commercio indica il diritto alle 32 ore annue per le ex festività soppresse: “Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e del D.PR. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980″.

Quando si ha diritto ad usufruire delle 32 ore di permessi ex festività: “I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva”.

Permessi retribuiti di 56 e 72 ore.Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (1) per le aziende fino a 15 dipendenti.

Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore:

  • 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992;
  • 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993;
  • 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994″.

Permessi retribuiti in caso di orario di lavoro ridotto

L’articolo 158 del CCNL stabilisce anche che “Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e c) dell'art. 133”.

Il riferimento è all’articolazione dell’orario settimanale che può essere di 40 ore settimanali.

Permessi retributivi lavoratori con orario di lavoro di 39 ore

La normativa del CCNL commercio prevede altresì, sempre all’art. 133, che l’orario settimanale del contratto a tempo pieno possa essere fissato nel contratto individuale tra le parti a 39 ore settimanali.

A quel punto è previsto un assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti, quindi al lavoratore spettano 36 ore in meno di permessi retribuiti (ROL), fermo restante il diritto alle 32 ore di permessi per ex festività.

Ecco i permessi ROL ed ex festività per i dipendenti con orario di lavoro di 39 ore settimanali, assunti nelle aziende fino a 15 dipendenti (da 1 dipendente a 15 dipendenti compresi, di qualsiasi orario di lavoro):

Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti Permessi per ex Festività spettanti Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore 32 ore 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 0 ore 32 ore 32 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 20 ore 32 ore 52 ore
Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 0 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 20 ore
Anzianità di servizio Permessi per ex Festività spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 32 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 32 ore
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 32 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 52 ore

Ecco i permessi ROL ed ex festività per i dipendenti con orario di lavoro di 39 ore settimanali, assunti nelle aziende con più di 15 dipendenti (da 16 dipendenti in poi, con qualsiasi orario):

Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti Permessi per ex Festività spettanti Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore 32 ore 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 0 ore 32 ore 32 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 36 ore 32 ore 68 ore
Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 0 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 36 ore
Anzianità di servizio Permessi per ex Festività spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 32 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 32 ore
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 32 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 32 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 68 ore

Permessi retribuiti lavoratori con orario di lavoro di 38 ore

Analogamente in caso di articolazione dell’orario di lavoro a tempo pieno di 38 ore settimanali, il CCNL prevede che tale orario di 38 ore settimanali (ridotto rispetto alle 40 ore settimanali) “si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell'art. 146 e 56 al terzo comma dell'art. 146”. Quindi in sostanza, spettano al lavoratore 16 ore di ex festività (e non 32 ore) e una decurtazione di 56 ore dai permessi retribuiti (ROL).

Ecco i permessi ROL ed ex festività per i dipendenti con orario di lavoro di 39 ore settimanali, assunti nelle aziende fino a 15 dipendenti (da 1 dipendente a 15 dipendenti compresi, di qualsiasi orario di lavoro):

Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti Permessi per ex Festività spettanti Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore 16 ore 16 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 0 ore 16 ore 16 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 0 ore 16 ore 16 ore
Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 0 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 0 ore
Anzianità di servizio Permessi per ex Festività spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 16 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 16 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 16 ore
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 16 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 16 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 16 ore

Ecco i permessi ROL ed ex festività per i dipendenti con orario di lavoro di 39 ore settimanali, assunti nelle aziende con più di 15 dipendenti (da 16 dipendenti in poi, con qualsiasi orario):

Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti Permessi per ex Festività spettanti Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore 16 ore 16 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 0 ore 16 ore 16 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 16 ore 16 ore 32 ore
Anzianità di servizio Permessi per riduzione orario di lavoro (ROL) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 0 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 0 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 16 ore
Anzianità di servizio Permessi per ex Festività spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 16 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 16 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 16 ore
Anzianità di servizio Totale Permessi (ROL + ex Festività) spettanti
Permessi ROL ex festività nei primi due anni 16 ore
Permessi ROL ex festività nel terzo e quarto anno 16 ore
Permessi ROL ex festività dal quinto anno 32 ore

Calcolo retribuzione dei permessi ROL non goduti: ecco quanto spetta in busta paga

L’art. 146 del CCNL prevede che “I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 208 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo”.

E la retribuzione spettante è quella indicata nell’art. 208 del CCNL, ossia la retribuzione di fatto:

La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 206 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge”.

Ed è proprio l’art. 206 del CCNL che parla delle voci del cedolino paga che vanno incluse nel calcolo dei permessi retribuiti residui da erogare in busta paga dopo 18 mesi, in caso di mancata fruizione.

E più precisamente, la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

a) paga base nazionale conglobata;

b) indennità di contingenza (con conglobamento dell’EDR);

c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;

d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 205;

e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

Il CCNL esclude, come si può leggere dall’art. 208, i rimborsi spese, il lavoro straordinario, i compensi una tantum e i compensi esclusi dall’imponibile previdenziale Inps.

Al lavoratore quindi spetta la retribuzione fissa e continuativa indicata nella parte alta del cedolino e più precisamente la retribuzione oraria.

La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:

a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali;

b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali;

c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.

Una volta ottenuta la retribuzione oraria (paga oraria generalmente indicata in busta paga) bisogna moltiplicarla per le ore di permessi residui maturati e non goduti, che vanno pagate in busta nella busta paga di giugno dell’anno successivo.

Permessi retribuiti: perché si riducono nei primi 2 e 4 anni

E' dal 26 febbraio 2011 che nel  CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi è stata aggiunta la seguente dicitura: "Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall'assunzione”.

I permessi retribuiti di cui al primo comma sono le ex festività e quindi a tali lavoratori spettano le 32 ore retribuite per le festività abolite, ma viene stabilita una riduzione delle ore di permessi retribuiti (ROL).

Per gli assunti dal 26 febbraio 2011, quindi, la maturazione dei permessi retribuiti (ivi compreso le ex festività) cambia e come abbiamo visto in precedenza è pari a:

  • 32 ore di permessi per i primi due anni (32 ore di ex festività);
  • 60 ore di permessi per il terzo e quarto anno nelle aziende con meno di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 28 ore di permessi retribuiti) e 68 ore di permessi per il terzo e quarto anno nelle aziende con più di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 36 ore di permessi retribuiti);
  • le normali 88 ore di permessi dal quinto anno nelle aziende con meno di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 56 ore di permessi retribuiti) e 104 ore di permessi dal quinto anno nelle aziende con più di 15 dipendenti (32 ore di ex festività e 72 ore di permessi retribuiti).

E c’è una precisazione: “In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi al 1° marzo 2011”.

Permessi retribuiti tempo determinato o inferiore all’anno

L’articolo dell’CCNL precisa che “In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto".

Il CCNL chiarisce anche quali sono i periodi per i quali non è dovuta la retribuzione perché non computati: “Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, il congedo di maternità anticipato o prolungato (ex assenza obbligatoria anticipata e il prolungamento dell'assenza obbligatoria post partum), i congedi parentali (ex assenza facoltativa post partum), i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzari da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva”.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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