Nel CCNL Pelli e cuoio industria è previsto, come in tutti gli altri contratti collettivi, la possibilità per le parti cioè datore di lavoro e lavoratore, di inserire nel contratto individuale di lavoro un periodo di prova.
Nel contratto collettivo nazionale per il settore pelli e cuoio industria il periodo di prova è disciplinato all’art. 32 – capitolo IV, che riguarda le norme del contratto collettivo riguardo lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia per operai che per impiegati.
Il contratto collettivo del settore Pelli e Cuoio Industria disciplina il periodo di prova in caso di contratto a tempo indeterminato, tempo determinato fino a 6 mesi e oltre, apprendistato e part-time orizzontale, verticale e misto.
Il periodo di prova, affinché sia valido non deve superare i termini prescritti dal CCNL del settore, inoltre l’eventuale periodo di prova deve essere indicato nell’atto scritto (contratto di lavoro) redatto ai fini dell’assunzione.
Quindi il patto di prova non è obbligatorio, ma per la sua validità è necessaria la forma scritta, la clausola apposita sul periodo di prova indicata nel contratto individuale di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore.
Vediamo come il CCNL pelli e cuoi industria disciplina lo svolgimento del periodo di prova, in base ai vari livelli di assunzione e inquadramento dei lavoratori, nonché in base al contratto di lavoro (full-time, part-time e apprendistato).
Periodo di prova contratto indeterminato CCNL Pelli e Cuoio
I soggetti assunti nel settore pelli e cuoio industria e quindi assunti con il relativo contratto collettivo nazionale, svolgono prima dell’assunzione un periodo di prova che va da 1 mese a 6 mesi in relazione al livello di inquadramento.
L’art. 32 del CCNL Pelli e Cuoio industria regola il periodo di prova e tra l’altro stabilisce la durata del periodo d prova. Nello specifico lo stesso art. 32 stabilisce che:
“L’assunzione può essere fatta d’accordo fra le parti, con un periodo di prova di effettiva prestazione la cui durata non potrà essere superiore a:
Livello di inquadramento | Periodo di prova (durata massima) |
---|---|
6° livello | 6 mesi di effettiva prestazione |
5° livello | 4 mesi di effettiva prestazione |
4°S livello | 3 mesi e mezzo di effettiva prestazione |
4° livello | 3 mesi di effettiva prestazione |
3° livello | 2 mesi e mezzo di effettiva prestazione |
2° livello | 2 mesi di effettiva prestazione |
1° livello | 1 mese di effettiva prestazione di effettiva prestazione |
Livello di inquadramento | Periodo di prova (durata massima) |
---|---|
6° livello | 6 mesi di effettiva prestazione |
5° livello | 4 mesi di effettiva prestazione |
4°S livello | 3 mesi e mezzo di effettiva prestazione |
4° livello | 3 mesi di effettiva prestazione |
3° livello | 2 mesi e mezzo di effettiva prestazione |
2° livello | 2 mesi di effettiva prestazione |
1° livello | 1 mese di effettiva prestazione di effettiva prestazione |
Il periodo di prova sopra descritto è un periodo di prova massimo, ossia il CCNL indica il numero di mesi e giorni massimi di periodo di prova che un soggetto assunto con CCNL Pelli e cuoio industria può essere chiamato a svolgere.
Svolgimento e durata del periodo di prova devono risultare da atto scritto firmato da entrambe le parti interessate ed una copia dovrà essere consegnata al lavoratore.
Quindi l’eventuale periodo di prova deve essere comunicato all’interessato per iscritto indicando inoltre nel contratto di lavoro:
- la data di assunzione;
- il livello e la qualifica a cui viene assegnato e la relativa paga;
- il trattamento economico (specificato voce per voce);
- la località di prestazione del lavoro.
Va ricordato che il patto di prova che supera i limiti imposti dal CCNL è da considerarsi una clausola nulla, ossia come non apposta nel contratto, in quanto viola una norma di rango superiore quale è il contratto collettivo di settore applicato al rapporto di lavoro. La conseguenza è che non è possibile per nessuna delle parti il recesso per mancato periodo di prova, dal lato datoriale, o la “dimissione” durante il periodo di prova da parte del lavoratore.
Periodo di prova contratto a termine: CCNL pelli e cuoio industria
Il CCNL Pelli e Cuoio industria stabilisce che per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato va svolto comunque un periodo di prova.
Nello specifico il CCNL stabilisce che per le assunzioni a termine di durata sino a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto alla metà.
Quindi per i dipendenti assunti con contratto a termine andrà dimezzato il periodo di prova massimo stabilito per i lavoratori a tempo indeterminato, ma solo per le assunzioni a termine di durata sino a 6 mesi (6 mesi compreso).
Sulla base di quanto previsto dal CCNL Pelli e Cuoio industria nel contratto a tempo determinato, abbiamo le seguenti durate massime del periodo di prova:
Livello di inquadramento | Periodo di prova contratto a termine fino 6 mesi (durata massima) | Periodo di prova contratto a termine oltre 6 mesi (durata massima) |
---|---|---|
6° livello | 3 mesi di effettiva prestazione | 6 mesi di effettiva prestazione |
5° livello | 2 mesi di effettiva prestazione | 4 mesi di effettiva prestazione |
4°S livello | 1 mese e 3/4 di effettiva prestazione | 3 mesi e mezzo di effettiva prestazione |
4° livello | 1 mese e mezzo di effettiva prestazione | 3 mesi di effettiva prestazione |
3° livello | 1 mese e 1/4 di effettiva prestazione | 2 mesi e mezzo di effettiva prestazione |
2° livello | 1 mese di effettiva prestazione | 2 mesi di effettiva prestazione |
1° livello | 15 giorni di effettiva prestazione | 1 mese di effettiva prestazione |
Livello di inquadramento | Periodo di prova contratto a termine fino 6 mesi (durata massima) |
---|---|
6° livello | 3 mesi di effettiva prestazione |
5° livello | 2 mesi di effettiva prestazione |
4°S livello | 1 mese e 3/4 di effettiva prestazione |
4° livello | 1 mese e mezzo di effettiva prestazione |
3° livello | 1 mese e 1/4 di effettiva prestazione |
2° livello | 1 mese di effettiva prestazione |
1° livello | 15 giorni di effettiva prestazione |
Livello di inquadramento | Periodo di prova contratto a termine oltre 6 mesi (durata massima) |
---|---|
6° livello | 6 mesi di effettiva prestazione |
5° livello | 4 mesi di effettiva prestazione |
4°S livello | 3 mesi e mezzo di effettiva prestazione |
4° livello | 3 mesi di effettiva prestazione |
3° livello | 2 mesi e mezzo di effettiva prestazione |
2° livello | 2 mesi di effettiva prestazione |
1° livello | 1 mese di effettiva prestazione |
Anche in questo caso si tratta di periodo di prova massimo che le parti possono inserire nel contratto di lavoro.
Calcolo giorni di effettiva prestazione lavorativa
Il contratto collettivo del settore Pelli e Cuoio poi sottolinea che il periodo di prova deve essere improntato sull’ "effettiva prestazione". Ed è bene quindi ricordare quali sono le norme sul periodo di prova in generale.
Durante lo svolgimento del periodo di prova le parti, quindi azienda e lavoratore, hanno reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi disposti dal CCNL pelli e cuoio industria.
Quando si parla di effettiva prestazione, il contratto collettivo pone l’accento sulla necessità che il lavoratore sia “provato” nello svolgimento della mansione effettiva indicata nel contratto di lavoro e quindi che esso non sia adibito a mansioni differenti, peggio ancora a mansioni superiori o mansioni inferiori.
C’è un altro aspetto relativo al computo dei giorni di ferie laddove il CCNL parli di “effettiva prestazione”. Se si computano i giorni di assenza, ad esempio.
In questo caso l’effettiva prestazione lavorativa o i giorni di effettivo lavoro dovrebbero escludere anche i giorni di riposo settimanale.
Vanno invece esclusi sicuramente dal computo i giorni non lavorati, ivi compreso i giorni di assenza da lavoro tutelata dalla legge quali ferie, permessi, ROL ecc.
Periodo di prova e indennità sostitutiva del preavviso
Inoltre il periodo di prova non vincola nessuna delle due parti dall'obbligo di assunzione. Infatti, durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può essere richiesta in qualsiasi momento da una delle parti senza avere alcun obbligo né di preavviso né di pagamento dell’indennità sostitutiva. Lo prevede il CCNL, sempre all’art. 32.
Stipendio e retribuzione durante il periodo di prova
L’art. 32 del CCNL Pelli e cuoio industria stabilisce tra le altre cose che in caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore in prova sarà corrisposta la retribuzione pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di gratifica natalizia (tredicesima), ferie e TFR in quanto maturati.
Tuttavia, se alla scadenza del periodo di prova nessuna delle due parti abbia comunicato disdetta, il rapporto di lavoro si intenderà instaurato con gli effetti del relativo contratto collettivo.
Infortunio e malattia durante il periodo di prova
Qualora durante il periodo di prova si verifichi un caso di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, nonché il lavoratore in prova frequenti corsi di formazione o riqualificazione professionale il periodo di prova sarà sospeso per un tempo pari alla loro durata.
Questo significa che al termine del periodo di assenza per una delle cause di cui sopra il lavoratore continuerà il periodo di prova che riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
Tuttavia in caso di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale il periodo di prova sarà sospeso per poi riprendere a tutti gli effetti alla fine della malattia o dell’infortunio qualora siano rispettati i termini di conservazione del posto stabiliti all’art. 57 del CCNL in oggetto.
In merito alla conservazione del posto, l’art. 57 del CCNL Pelli e Cuoio industria stabilisce quanto segue: “Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per tredici mesi.
Con decorrenza 1° settembre 2010, il limite di cui al comma precedente è stato elevato a 15 mesi per le seguenti gravi patologie debitamente documentate e accertate che richiedano terapie salvavita: uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie maligne.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.
In caso di superamento dei limiti predetti, il datore di lavoro potrà effettuare, e il lavoratore richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto al Trattamento di Fine Rapporto e alla indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore ammalato non può essere considerato in ferie né in preavviso di licenziamento, né in congedo matrimoniale durante i previsti periodi di conservazione del posto”.
In caso di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale il lavoratore ha comunque diritto al trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti
Formazione durante il periodo di prova
Oltre che in caso di malattia o infortunio, il lavoratore in prova può sospendere il periodo di prova per poi riprenderlo per il tempo restante, anche qualora svolga dei corsi di formazione o di riqualificazione professionale durante il periodo di prova stesso.
Il CCNL pelli e cuoio industria specifica che in caso di corsi di formazione o riqualificazione professionale svolti durante il periodo di prova, tale periodo può essere sospeso se si tratta dei corsi di formazione o riqualificazione professionale di cui al 2° comma dell’art. 30 – Parte generale del contratto collettivo in esame.
Tali corsi intervenuti durante il periodo di prova sospendono la prova stessa per un periodo pari alla loro durata; al termine del periodo di assenza per una delle cause di cui sopra riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
I corsi di cui sopra sono quelli appunto previsti dal comma 2 dell’articolo 30, si tratta nello specifico di “iniziative formative nonché programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile e per il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenza giustificata di lungo periodo, mediante la costituzione di un apposito gruppo di studio”.
Periodo di prova part-time CCNL Pelli e cuoio industria
Nel CCNL pelli e cuoio industria è prevista la possibilità di assumere personale con contratto part-time. anche in questo caso i lavoratori assunti con CCNL pelli e cuoio industria ma con contratto a tempo parziale dovranno svolgere un periodo di prova preliminare alla loro assunzione.
Il CCNL in esame detta le regole per il part-time all’art. 39 capitolo IV e nello specifico stabilisce che “per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova, di cui al 1° comma dell’art. 32 del presente contratto collettivo, dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative per ogni settimana di 5 giornate lavorative”.
Periodo di prova part-time verticale o misto
Il part-time verticale è il caso in cui il lavoratore lavora full-time per alcuni giorni alla settimana. Esempio il lunedì, il mercoledì e il venerdì per 8 ore.
Il part-time orizzontale è quando il lavoratore lavora part-time per tutti i giorni lavorativi della settimana.
Il part-time misto è ad esempio il lavoratore che lavora il lunedì 8 ore, il mercoledì 4 ore e il venerdì 8 ore.
Quindi i termini stabiliti al 1° comma dell’art. 32, che ricordiamo essere i seguenti:
- lavoratori assunti al 6° livello: durata periodo di prova 6 mesi;
- lavoratori assunti al 5° livello: durata periodo di prova 4 mesi;
- lavoratori assunti al 4°S livello: durata periodo di prova 3 mesi e mezzo;
- lavoratori assunti al 4° livello: durata periodo di prova 3 mesi;
- lavoratori assunti al 3° livello: durata periodo di prova 2 mesi e mezzo;
- lavoratori assunti al 2° livello: durata periodo di prova 2 mesi;
- lavoratori assunti al 1° livello: durata periodo di prova 1 mese;
vanno rimodulati per i lavoratori assunti con contratto part-time contando il tempo in giornate lavorative, calcolando che un mese sono 22 giornate lavorative, mentre ogni settimana sono 5 giornate lavorative.
Ricordiamo che nel caso di contratto part-time verticale o misto a tempo determinato, il periodo di prova andrà dimezzato.
Periodo di prova part-time orizzontale
Il part-time orizzontale è quel contratto a tempo parziale che prevede la prestazione lavorativa ridotta per tutti i giorni della settimana (es. 4 ore al giorno per 5 o 6 giorni lavorativi).
In questo caso il periodo di prova si computa in giorni effettivi di lavoro come i lavoratori full-time.
E quindi nel caso di contratto a tempo indeterminato part-time orizzontale si dovrà tener conto della normale durata massima del periodo di prova in caso di indeterminato.
Nel caso di contratto a tempo determinato part-time orizzontale (es. part-time al 50% per 3 mesi), occorrerà dimezzare la durata del part-time essendo un contratto a termine.
Periodo di prova apprendistato professionalizzante: 2 mesi
È previsto un periodo di prova anche nel caso di contratto di apprendistato professionalizzante. Il CCNL Pelli e cuoio industria prevede all’art. 72 la possibilità di assumere giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato “alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali”.
Come si formano i giovani apprendisti. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
Il CCNL all’art. 72 fa presente che il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° al 6° e per tutte le relative mansioni.
Inoltre l’art. 72 stabilisce per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra le parti, azienda e lavoratore.
In tale atto scritto devono essere indicati:
- la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo.
Anche per i soggetti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è convenuto un periodo di prova da svolgere ai sensi dell’art.32.
L’art. 72 alla lettera c stabilisce quanto segue: “Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 32 (Periodo di prova) del presente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere (livello finale). In ogni caso il periodo di prova non potrà superare i due mesi”.