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27 Ottobre 2023
9:00

Periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi

Il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici Industria PMI Confapi dipende dal livello di inquadramento. E' previsto un periodo di prova di durata ordinaria da uno a sei mesi, così come una durata ridotta del periodo di prova da 20 giorni a 3 mesi in alcuni casi previsti dal CCNL. Vediamo come funziona il periodo di prova nel contratto dei metalmeccanici industria PMI Confapi.

Periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi

Il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici PMI Confapi è previsto in doppia versione, una di durate ordinaria e l’altra di durata ridotta. Si va da 20 giorni a 3 mesi, di durata di calendario per la durata massima ridotta del patto di prova, alla durata da 1 mese a 6 mesi per la durata massima ordinaria del periodo di prova.

In altre parole, il contratto collettivo disciplina la durata anche in base ad eventuali precedenti rapporti di lavoro tra le parti. Ed individua la durata massima del periodo di prova da inserire nel contratto individuale di lavoro.

Le parti, quindi datore di lavoro e lavoratore, poi sono libere di inserire o meno un patto di prova nel contratto di lavoro, ma sempre rispettando la durata massima prevista dal CCNL Metalmeccanici PMI Confapi.

Chiaramente nella maggior parte dei casi è il datore di lavoro che richiede l’inserimento di un periodo di prova, durante il quale è possibile un recesso senza motivazioni dal rapporto di lavoro per ognuna delle parti.

Durata ordinaria periodo di prova

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di Impianti, meglio conosciuto come CCNL Metalmeccanici PMI Confapi, prevede la disciplina del periodo di prova all’articolo 3 del capitolo secondo riguardante la “Costituzione del rapporto individuale di lavoro”.

La durata ordinaria va rispettata per tutti coloro che non hanno l’obbligo di rispettare la durata ridotta che in seguito vedremo.

L’art. 3 prevede che “l’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

Livello o categoria Durata massima del periodo di prova
livello primo o categoria professionale livello 1° 1 mese di calendario
livello secondo e terzo o categoria professionale livello 2° e livello 3° 1 mese e 15 di calendario
livello quarto, quinto e sesto o categoria professionale livello 4°, livello 5° e livello 6° 3 mesi calendario
livello settimo, ottavo e nono o categoria professionale livello 7°, livello 8° e livello 9° 6 mesi calendario

Nell’ambito dei periodi temporali massimi sopra previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di prova.

Durata ridotta del periodo di prova

Il contratto collettivo CCNL Metalmeccanici Piccola e Media Industria Confapi disciplina quando vi è il diritto del lavoratore o comunque l’obbligo delle parti di prevedere una durata ridotta del periodo di prova: “I periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe mansioni e profilo professionale abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende, nonché ai lavoratori che, con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano completato il periodo complessivo previsto per lo stesso profilo professionale di assunzione.

Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare all’atto dell’assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti”.

Lo stesso CCNL Metalmeccanici Industria PMI Confapi prevede che “Per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova, fa comunque testo la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi”.

L’art. 3 del CCNL Metalmeccanici Industria PMI Confapi, nello specifico caso del periodo di prova con durata ridotta nei casi sopra previsti, prevede che “l’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

Livello o categoria Durata massima del periodo di prova
livello primo o categoria professionale livello 1° 20 giorni di calendario
livello secondo e terzo o categoria professionale livello 2° e livello 3° 1 mese di calendario
livello quarto, quinto e sesto o categoria professionale livello 4°, livello 5° e livello 6° 2 mesi calendario
livello settimo, ottavo e nono o categoria professionale livello 7°, livello 8° e livello 9° 3 mesi calendario

Quando il periodo di prova è vietato

Il contratto collettivo CCNL Metalmeccanici PMI Confapi prevede che “Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell’ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è ridotta nella stessa misura”.

Periodo di prova nel contratto di lavoro

Come abbiamo già specificato, il patto di prova è una clausola o facoltà delle parti, che possono quindi inserire nel contratto di lavoro un periodo di prova, ma sempre rispettando il limite massimo previsto dal contratto collettivo.

Abbiamo visto che “Per quanto concerne l’obbligo e la durata del periodo di prova, fa comunque testo la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal primo comma del presente articolo”. Questo perché le parti possono inserire anche un periodo di prova inferiore.

Il CCNL Metalmeccanici Industria PMI Confapi prevede anche che “L’obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all’articolo 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo”, che è il seguente “Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia od infortunio, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi dall’inizio dell’assenza”.

Recesso durante il periodo di prova

Il CCNL Metalmeccanici Piccola e media industria Confapi prevede che “Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né di indennità”.

Quindi durante il periodo di prova il recesso non obbliga chi recede, il lavoratore per “dimissione” durante il periodo di prova o il datore di lavoro per “licenziamento” durante il periodo di prova, a concedere all’altra parte il preavviso di dimissione o licenziamento né l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.

Prosecuzione oltre il periodo di prova

Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, il rapporto di lavoro diviene definitivo e l’anzianità decorrerà dal giorno dell’assunzione.

Questo vuol dire che durante il periodo di prova maturano gli anni per gli scatti di anzianità.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo quanto diversamente disposto nel contratto stesso.

Detto banalmente, al lavoratore spetta la normale retribuzione, quindi il normale stipendio, oltre che tutti gli altri diritti in termini di ferie, permessi e assenze tutelate dalla legge.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l’azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavoro a cottimo, con il guadagno spettante.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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