Nel CCNL Farmacie private all’articolo 8 viene disciplinato, come avviene in tutti gli altri contratti collettivi, lo svolgimento del periodo di prova per i nuovi assunti del settore.
Anche il contratto collettivo delle farmacie private prevede, infatti, la possibilità che le parti inseriscano nel contratto individuale di lavoro un periodo di prova.
Il periodo di prova, affinché sia valido non deve superare i termini prescritti dal CCNL del settore e deve essere indicato nell’atto scritto redatto ai fini dell’assunzione.
Si parla infatti di patto di prova, che non è obbligatorio, ma è una facoltà delle parti.
Per la sua validità è necessaria la forma scritta, perché lo prevede il CCNL Farmacie private, quindi la clausola apposita sul periodo di prova va indicata nel contratto individuale di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore.
Ciò che conta è che per essere valida deve contenere un periodo di prova che rispetti la durata massima prevista dal CCNL Farmacie private.
Vediamo, pertanto, cosa stabilisce il CCNL Farmacie private circa lo svolgimento del periodo di prova.
Periodo di prova: durata nel CCNL Farmacie private
I dipendenti delle Farmacie private assunti con il relativo contratto collettivo nazionale, svolgono un periodo di prova che va da 15 giorni a 90 giorni in relazione al livello di inquadramento.
L’art. 8 del CCNL Farmacie private che regola il periodo di prova ne stabilisce anche la durata.
Nello specifico detta quanto segue: “Il periodo di prova ha la seguente durata:
Livello di inquadramento | Durata massima del periodo di prova |
---|---|
Primo livello super | 90 giorni di calendario |
Primo livello | 90 giorni di calendario |
Secondo livello | 60 giorni di calendario |
Terzo e quarto livello | 45 giorni di calendario |
Quinto e sesto livello | 15 giorni di calendario |
Livello di inquadramento | Durata massima del periodo di prova |
---|---|
Primo livello super | 90 giorni di calendario |
Primo livello | 90 giorni di calendario |
Secondo livello | 60 giorni di calendario |
Terzo e quarto livello | 45 giorni di calendario |
Quinto e sesto livello | 15 giorni di calendario |
Il periodo di prova per il neoassunto decorre dalla data di assunzione ed è pari al periodo indicato nel contratto individuale di lavoro stipulato dal lavoratore ed il datore di lavoro.
Il periodo di prova è in giorni di calendario, quindi si contano tutti i giorni da lunedì alla domenica.
Il CCNL stabilisce, infatti, la durata massima del periodo di prova, ma quel che conta è il patto di prova tra le parti. Non è possibile, però, indicare nel contratto individuale un patto di prova di durata superiore a quanto stabilito nel CCNL.
Le parti possono stabilire un periodo di prova inferiore, ma pur sempre congruo per espletare la prova nella mansione, rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo. Non possono invece stabilire una durata del periodo di prova superiore a quella indicata dal CCNL Farmacie private.
Secondo l’art. 5 relativo ai documenti per l'assunzione, il periodo di prova deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione.
Infatti, secondo il CCNL farmacie private, “l'assunzione del lavoratore viene effettuata secondo le norme di legge e deve risultare da atto scritto contenente:
- la data di assunzione,
- la durata del periodo di prova,
- la qualifica del lavoratore,
- il relativo livello di inquadramento,
- la retribuzione”.
La durata in giorni di calendario significa che nel conteggio del periodo di prova vanno considerati i giorni di calendario, comprendendo i sabato e la domenica, le festività, così come tutti i giorni del calendario indipendentemente se sono lavorati.
Vediamo ora dei casi particolari riguardanti il periodo di prova.
Infortunio e malattia durante il periodo di prova
Il CCNL Farmacie private stabilisce che durante la malattia o infortunio il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare.
Dopo i 180 giorni, qualora la malattia perduti, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento del lavoratore con la corresponsione delle indennità di cui agli artt. 77 e 83 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo articolo 50.
Cosa accade, invece, al lavoratore in prova che dovesse ammalarsi o subire un infortunio che non gli consenta di recarsi a lavoro durante il periodo di prova?
Sempre l’art. 8 del CCNL Farmacie private stabilisce che: “In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 20 giorni.
Qualora il lavoratore, nel compiere il periodo di prova, dovesse nuovamente ricadere in malattia, il rapporto deve ritenersi estinto ad ogni effetto”.
Quindi il periodo di prova si interrompe in caso di malattia del dipendente in prova.
Tuttavia, se il dipendente in prova, torna in servizio entro 20 giorni dalla malattia o dall’infortunio allora il periodo di prova potrà essere completato, altrimenti il rapporto si estingue.
Il rapporto si estingue, inoltre, anche se una volta tornato sul posto di lavoro per finire il periodo di prova, il dipendente abbia una ricaduta.
Periodo di prova e chiamata alle armi
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto, fermo restando a tutti gli effetti il computo del tempo trascorso in servizio militare nella anzianità di servizio (scatti di anzianità, preavviso).
Invece, in caso di richiamo alle armi durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
Recesso durante il periodo di prova: cosa accade
L’art. 8 in relazione alla possibilità delle parti, quindi sia datore di lavoro che lavoratore di recedere dal contratto durante il periodo di prova, stabilisce che: “Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Quindi, sia che voglia recedere dal contratto il lavoratore che il datore di lavoro non è necessario dare nessun preavviso all’altra parte del contratto. Spetteranno però le indennità previste per la risoluzione del rapporto.
Diversamente, se trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo di prova sarà computato nell'anzianità di servizio.