Il CCNL alimentari piccola industria prevede una propria disciplina per quanto riguarda il periodo di prova che i lavoratori devono svolgere dopo l’assunzione.
Il periodo o patto di prova deve essere inserito nel contratto individuale di lavoro stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, nel rispetto della disciplina nazionale del settore prevista all’art. 7 parte II del CCNL Alimentari PMI.
Affrontiamo il contenuto del contratto collettivo degli Alimentari industria e i limiti imposti dalla normativa di settore per quanto riguarda il periodo di prova da inserire nel contratto di lavoro.
Periodo di prova CCNL Alimentari: durata massima
Il contratto collettivo nazionale del settore alimentare PMI disciplina all’art. 7 parte II il periodo di prova.
Innanzitutto, l’articolo stabilisce che: “L’assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione, non superiore a:
Livello di inquadramento | Durata massima periodo di prova |
---|---|
Livello Quadri, 1° e 2° | 130 giorni di effettiva prestazione |
Livello 3°, 4° e 5° | 90 giorni di effettiva prestazione |
Livello 6° | 40 giorni di effettiva prestazione |
Livello 7° | 35 giorni di effettiva prestazione |
Livello 8° | 30 giorni di effettiva prestazione |
Come vedremo, tali durate massime valgono anche per gli apprendisti.
Periodo di prova CCNL Alimentari in caso di 6 giorni lavorativi
L’art. 7 del CCNL alimentari PMI chiarisce un altro punto molto importante, stabilisce infatti che: “In caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni, i giorni di prova sopra indicati saranno incrementati in ragione del coefficiente 1,2 fino ad un massimo complessivo di 130 giorni”.
Quindi il periodo di prova massimo stipulabile tra le parti nel patto di prova indicato nel contratto, in caso di orario di lavoro su 6 giorni lavorativi, è il seguente:
Livello di inquadramento | Durata massima periodo di prova |
---|---|
Livello Quadri, 1° e 2° | 130 giorni di effettiva prestazione |
Livello 3°, 4° e 5° | 108 giorni di effettiva prestazione |
Livello 6° | 48 giorni di effettiva prestazione |
Livello 7° | 42 giorni di effettiva prestazione |
Livello 8° | 36 giorni di effettiva prestazione |
Quindi per gli operatori del settore che si trovano a lavorare 6 giorni a settimana su 7, ivi compreso gli apprendisti come vedremo, la durata del periodo di prova, come sopra indicata per ogni livello di inquadramento, va aumentata di tanti giorni quanto quelli indicati dal coefficiente 1,2.
Tuttavia il periodo di prova non può superare i 130 giorni totali previsti per i livelli Quadri, 1° e 2° e per questo motivo per i lavoratori assunti in quei livelli di inquadramento c’è la deroga sul calcolo.
Giorni di effettiva prestazione: cosa significa
Il computo del periodo di prova quando nel contratto collettivo si fa riferimento ai giorni di effettiva prestazione, comporta secondo la Cassazione, la necessità, in caso di riferimento nel periodo di prova indicato nel CCNL ai "giorni di effettiva prestazione" di calcolare i giorni escludendo i giorni non lavorati, ivi compreso il giorno di riposo settimanale.
In sostanza, se l’orario di lavoro è su 5 giorni lavorativi, poi effettivamente lavorati, vanno considerati 5 giorni indicati nel contratto di lavoro.
Analogo discorso sull’orario di lavoro distribuito sui 6 giorni lavorativi settimanali.
Secondo tale interpretazione, vanno esclusi dal computo i giorni di assenza retribuita come ferie, permessi, ROL, festività, ecc., andando quindi a contare solo giorni di effettiva presenza e prestazione lavorativa del lavoratore.
Periodo di prova: necessaria forma scritta
Come per tutti gli altri contratti collettivi di settore, come tra l'altro consolidata giurisprudenza e normativa, il CCNL alimentari piccola industria stabilisce che il periodo di prova, se pattuito tra le parti, per avere effetto deve essere indicato per iscritto.
Quindi all’atto di assunzione il datore di lavoro deve comunicare al soggetto che intende assumere che lo stesso prima di vedere concretizzata l’assunzione dovrà svolgere un periodo di prova, che varierà dai 130 giorni ai 30 in relazione al livello di inquadramento.
Ma va sempre sottolineato che il periodo di prova indicato nel contratto è comunque un patto di prova, quindi una
Il periodo di prova eventualmente pattuito dovrà risultare per iscritto, insieme ad altri elementi quali:
- la località alla quale è destinato;
- la data di decorrenza dell’assunzione;
- la durata del rapporto di lavoro,
- l’orario di lavoro e la sua distribuzione settimanale;
- il livello professionale cui viene assegnato;
- la qualifica;
- la retribuzione;
- il numero di matricola;
- tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Per i viaggiatori e piazzisti dovranno inoltre essere precisati i compiti e la zona di competenza.
Periodo di prova: possibile un rinnovo
Il contratto collettivo del settore Alimentari piccola industria stabilisce che: “Laddove non fosse stato raggiunto il suddetto limite massimo, per i citati lavoratori sarà possibile stabilire un nuovo periodo di prova, in fase di assunzione, che complessivamente non potrà superare la differenza tra il periodo massimo previsto dal presente articolo e quello già compiuto nella stessa azienda nel biennio precedente”.
Quindi il limite massimo del periodo di prova sopra indicato (da 30 a 130 giorni, che si elevano a 36-130 giorni in caso di orario di lavoro superiore a 6 mesi), può essere preso a punto di riferimento per stabilire un nuovo periodo di prova, laddove le parti nel contratto di lavoro abbiano indicato un periodo di prova inferiore a quello del CCNL. In sostanza nei limiti massimi del CCNL è possibile stipulare due periodi di prova con lo stesso lavoratore, nel limite di due anni e per due contratti diversi.
Periodo di prova: dimissioni, disdetta e licenziamento
Il periodo di prova non vincola né l’azienda né il lavoratore all’obbligo di assunzione. Infatti, durante il periodo di prova le parti possono in qualsiasi momento decidere per la risoluzione del rapporto di lavoro senza avere alcun obbligo né di preavviso né di pagamento dell’indennità sostitutiva.
Tuttavia, durante il periodo di prova le parti non sono esenti da diritti ed obblighi reciproci, anzi anche durante la prova tra le parti sussistono tutti i diritti e gli obblighi previsti dal CCNL applicato.
Se alla scadenza del periodo di prova nessuna delle due parti interrompe il rapporto mediante disdetta, l’assunzione del lavoratore da parte dell’azienda diventa definitiva e per l’anzianità di servizio sarà computato anche il periodo di prova svolto.
Periodo di prova: casi di esclusione
Il CCNL alimentari PMI, sempre all’art. 7 stabilisce che alcune categorie di lavoratori sono esclusi dallo svolgimento del periodo di prova. Si tratta dei:
- lavoratori assunti a tempo determinato per le attività stagionali previsti dal DPR 1525/1963 e successive integrazioni;
- lavoratori assunti per svolgere attività definite dalle parti nell’art. 8, punto c) del paragrafo "Durata massima – Deroghe – Precedenze" del CCNL in oggetto;
- lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione se, nei due anni precedenti e per identiche mansioni, siano stati confermati in servizio nella stessa azienda dopo il superamento di precedenti periodi di prova che complessivamente abbiano raggiunto la durata massima prevista dal art. 7 parte II del CCNL.
Periodo di prova: durata per il settore panificazione industriale
Abbiamo già più volte detto che il periodo di prova nel CCNL alimentari PMI è disciplinato all’art.7 arte II dello stesso contratto collettivo. Sempre all’art. 7 è indicata la durata del periodo di prova per il settore della panificazione industriale, che in materia di durata del periodo di prova fissa limiti differenti rispetto alle altre tipologie di aziende del settore.
Nello specifico i limiti massimi di durata del periodo di prova per il settore della panificazione industriale sono così stabiliti:
Livello di inquadramento | Durata massima periodo di prova |
---|---|
Livello 1° e 2° | 90 giorni di lavoro effettivo |
Livello 3°A e 3°B | 60 giorni di lavoro effettivo |
Livello 4° | 45 giorni di lavoro effettivo |
Livello 5° e 6° | 30 giorni di lavoro effettivo |
In questo caso si parla di giornate effettive di lavoro, preme quindi ricordare che i giorni di lavoro effettivi lavorati sono quelli nei quali il lavoratore svolge l’attività lavorativa, senza tener conto ad esempio dei giorni di permesso, di ferie, di sciopero.
La prova riprenderà al termine di queste assenze. Le festività invece sospendono il decorso del periodo di prova.
La dicitura “giornate di effettivo lavoro”, che viene precisata in questo caso in luogo dei giorni di effettiva prestazione possono comportare il riferimento alle giornate lavorate indicate nel Libro unico del lavoro.
Campo di applicazione del CCNL Alimentari PMI
Ricordiamo inoltre che il CCNL alimentari PMI anche ai fini della validità del periodo di prova:
“si applica alle aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali”.
Periodo di prova nel tirocinio
Il CCNL alimentari PMI prevede la possibilità per le aziende di inserire nelle proprie realtà produttive soggetti attraverso il tirocinio. Si tratta di una modalità per agevolare l’inserimento di soggetto privi di qualsiasi esperienza, disoccupati da almeno 12 mesi o soggetti occupati in attività occasionali di essere inseriti in un contesto lavorativo.
Nello specifico il CCNL alimentari PMI all’art. 9 prevede la possibilità che gli stessi siano inquadrati:
- “nell’8° livello: fino a 18 mesi di effettivo servizio, qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 7° livello; fino a 24 mesi di effettivo servizio, qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 6° livello;
- nel 7° livello: fino a 27 mesi di effettivo servizio, qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti nel 5° livello;
- nel 6° livello: fino a 30 mesi di effettivo servizio, qualora per gli stessi sia previsto uno sbocco professionale in mansioni rientranti in livelli superiori al 5°”.
In questo caso il periodo di prova da svolgersi è differente in termini di durata:
- per i tirocinanti inquadrati all’8° livello il periodo di prova è di 40 giorni;
- per i tirocinanti inquadrati all’7° e 6° livello il periodo di prova è di 90 giorni;
tali periodi vanno proporzionalmente prolungati in caso di part-time.
Periodo di prova nel contratto di apprendistato
Il CCNL alimentari PMI consente alle aziende del settore di incorporare dipendenti anche attraverso il contratto di apprendistato. Il fine di questo tipo di contratto di lavoro è acquisire giovani da formare ed impiegare nelle attività lavorative.
Il CCNL alimentari PMI consente di impiegare personale giovane sia attraverso il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale che di apprendistato professionalizzante.
In entrambi i casi per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle disposizioni del CCNL alimentari PMI.
All’art. 14 parte I il CCNL alimentari PMI, in tema di apprendistato, chiarisce che l’assunzione in servizio di un apprendista è sempre fatta con un periodo di prova, espresso in giorni di effettiva prestazione.
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione, per un periodo non superiore a quello previsto dall’art. 7 per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento.
Anche in caso di apprendistato durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
Durante il periodo di prova sia il datore di lavoro che l’apprendista possono, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva dello stesso.
Se invece alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore assunto con contratto di apprendistato si intenderà confermato in servizio ed il periodo di prova sarà computato agli effetti dell’anzianità, fatto salvo quanto sotto previsto per gli aumenti periodici di anzianità.