Il periodo di prova nel CCNL Edilizia Cooperative va dai 5 giorni ai 35 giorni per gli operai e dai 2 ai cinque mesi per gli impiegati.
Il conteggio per gli operai è effettuato in giorni effettivi di lavoro, per gli impiegati in giorni di calendario.
Ecco la durata massima del periodo di prova degli operai e degli impiegati nel contratto delle cooperative edili:
Livello di inquadramento | Durata massima periodo di prova operai | Durata massima periodo di prova impiegati |
---|---|---|
Livello 6, livello 7 e livello 8 | 35 giorni di lavoro | 5 mesi di calendario |
Livello 5 | 35 giorni di lavoro | 3 mesi di calendario |
Livello 4 | 30 giorni di lavoro | 2 mesi di calendario |
Livello 3 | 20 giorni di lavoro | 2 mesi di calendario |
Livello 2 | 15 giorni di lavoro | 2 mesi di calendario |
Livello 1 | 5 giorni di lavoro | 2 mesi di calendario |
Autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o di autobetonpompe | 20 giorni di lavoro | Nessuna |
La differenza sta nel fatto che il conteggio in giorni di calendario comprende anche la domenica, il sabato o comunque i giorni non lavorati.
Vediamo cosa prevede il contratto collettivo sul periodo di prova sia per operai che impiegati.
Periodo di prova operai cooperative edili
L'articolo 43 del CCNL Cooperative edili definisce il periodo di prova, ossia la durata massima prevista dalla contrattazione collettiva del patto di prova inserito nel contratto di lavoro dalle parti, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
L'art. 43 del contratto delle cooperative edili stabilisce che "L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 35 giorni di lavoro per gli operai di 5° livello e superiori, a 30 giorni di lavoro per gli operai di 4° livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai di 3° livello, a 15 giorni di lavoro per gli operai di 2° livello e a 5 giorni di lavoro per gli operai di 1° livello".
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante tale periodo è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta di una delle parti, l’assunzione del lavoratore diviene definitiva.
L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o di autobetonpompe, se effettuata nella categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Periodo di prova impiegati cooperative edili
A disciplinare il periodo di prova della categoria impiegati delle cooperative edili è l'art. 78 che stabilisce che "L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a: cinque mesi di calendario per gli impiegati di 8°, 7° e 6° livello, tre mesi di calendario per gli impiegati di 5° livello e due mesi di calendario per gli impiegati di 4°, 3°, 2° e 1° livello.
Il suddetto periodo di prova deve risultare da apposita lettera di assunzione.
Non sono ammessi né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, fatta eccezione per le situazioni indicate al comma successivo.
In caso di malattia il periodo di prova resta sospeso per tutta la durata della malattia e verrà ripreso a guarigione avvenuta fino al compimento del periodo prefissato. Se però la malattia ha una durata superiore al periodo di prova, il rapporto può essere risolto al momento in cui viene superato tale periodo, senza preavviso né indennità.
Nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica, dopodiché sarà ripreso fino al compimento dell'eventuale periodo ancora mancante.
Durante l'assenza per malattia, per infortunio sul lavoro o per malattia professionale non e dovuto all'impiegato alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso dei periodo di prova sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso.
La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio, superando il periodo di prova, nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dall'effettuare il periodo di prova.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso".