Il periodo di prova nel contratto Tessile Abbigliamento Moda Industria va da 1 mese a 6 mesi, in base al livello di inquadramento.
Prevista una durata ridotta alla metà in caso di contratti a tempo determinato fino a 6 mesi.
Il patto di prova deve risultare da atto scritto (contratto individuale di lavoro) e durante il periodo di prova il lavoratore ha tutti i diritti in termini di stipendio e retribuzione.
Vediamo come funziona il periodo di prova nel CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria.
Periodo di prova contratto indeterminato o apprendistato
L'articolo 30 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria disciplina il "Periodo di prova" stabilendo che "L'assunzione può essere fatta, d'accordo tra le parti, con un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a:
Livello | Durata massima periodo di prova |
---|---|
Livello 8 | 6 mesi |
Livello 7 | 6 mesi |
Livello 6 | 5 mesi |
Livello 5 | 5 mesi |
Livello 4 | 3 mesi |
Livello 3 | 2 mesi |
Livello 2 | 2 mesi |
Livello 1 | 1 mese |
Si tratta dei termini di preavviso previsti per i contratti a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante e tutti i contratti, anche a tempo determinato, superiori a 6 mesi.
Riguardo al conteggio dei giorni di prova, si tratta di giorni di calendario perché il contratto collettivo non indica che siano giorni lavorativi.
Periodo di prova contratto a tempo determinato o a termine
L'articolo 30 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda stabilisce anche che "Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è ridotta della metà".
Quindi la durata massima del periodo di prova per i contratti a tempo determinato fino a sei mesi è la seguente:
Livello | Durata massima periodo di prova |
---|---|
Livello 8 | 3 mesi |
Livello 7 | 3 mesi |
Livello 6 | 2,5 mesi |
Livello 5 | 2,5 mesi |
Livello 4 | 1,5 mesi |
Livello 3 | 1 mese |
Livello 2 | 1 mese |
Livello 1 | 15 giorni |
E' chiaro che per i contratti a tempo determinato di durate superiore a 6 mesi, valgono le durate massime del periodo di prova non ridotte della metà.
Quando il patto di prova è vietato
L'articolo 30 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria stabilisce anche che "Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell'arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione".
Quindi in questi casi, le parti non possono proprio prevedere il patto di prova nel contratto individuale di lavoro.
Obbligo di atto scritto del patto di prova
L'articolo 30 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria stabilisce che "Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva".
Il patto di prova è facoltativo, è una clausola da inserire nel contratto individuale di lavoro, quindi su volontà del datore di lavoro e del lavoratore, e che serve alle parti per valutare reciprocamente il rapporto di lavoro stesso.
Il patto di prova deve prevedere la mansione per la quale verrà svolto il periodo di prova. E per tale motivo il patto di prova deve essere necessariamente risultante da atto scritto, quindi nel contratto di lavoro stipulato dalle parti.
Malattia, infortunio, gravidanza e congedo parentale sospendono il periodo di prova
L'articolo 30 del CCNL Tessile Abbigliamento Moda Industria stabilisce espressamente per quali assenze da lavoro si interrompe il decorso del periodo di prova:
"La malattia, l'infortunio non sul lavoro, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 61 e 62, del presente contratto; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
Il periodo di prova è altresì sospeso durante i periodi di assenza per gravidanza e puerperio (astensione obbligatoria prima e dopo il parto, congedo parentale facoltativo di cui all' art. 32 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151) e riprenderà a decorrere, per la parte residua, al rientro del soggetto che ne abbia usufruito.
Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale".
Retribuzione durante il periodo di prova
Un passaggio del contratto collettivo dell'industria tessile riguarda la retribuzione: "In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto.
Qualora alla scadenza del periodo di prova non sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro si intenderà instaurato a tutti gli effetti del presente contratto".
Nella sostanza durante il periodo di prova il lavoratore ha tutti i diritti retributivi, quindi ha diritto alla retribuzione contrattuale, ai ratei di tredicesima e alla maturazione di ferie e trattamento di fine rapporto, ovviamente per i mesi in cui è stato in forza, quindi a lavoro, anche se erano durante il periodo di prova.