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25 Ottobre 2023
9:00

Periodo di prova CCNL Scuole private laiche Aninsei

Il contratto collettivo delle scuole private laiche Aninsei disciplina il periodo di prova, prevedendo la durata massima espressa in giorni effettivi di lavoro per primo, secondo livello (30 giorni) e terzo livello (60 giorni) ed in giorni di calendario per i livelli da quarto a settimo livello (4 mesi) e per l’ottavo livello (6 mesi). Vediamo come funziona il patto di prova secondo il CCNL scuole private Aninsei e cosa succede in caso di assenza per malattia, infortunio, ferie, permessi, festività, ecc.

Periodo di prova CCNL Scuole private laiche Aninsei
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova CCNL Scuole private laiche Aninsei

Il CCNL scuole private Aninsei prevede, come tutti i contratti collettivi, la possibilità per le parti (datore di lavoro e lavoratore) di inserire nel contratto individuale di lavoro un periodo di prova. Il contratto collettivo delle scuole private laiche aderenti all’Aninsei disciplina il periodo di prova, inteso come durata massima, all’art. 11.

Il periodo di prova è un patto di prova stabilito dalle parti, ma per essere valido deve rientrare nella durata massima prevista dal CCNL Scuole private Aninsei e rispettare quanto previsto dal contratto collettivo. Vediamo pertanto tutto quel che c’è da sapere.

Periodo di prova contratto scuole private laiche Aninsei: ecco la durata massima

Il contratto collettivo delle scuole private Aninsei prevede un articolo che stabilisce la durata massima del periodo di prova. Tale articolo è l’art. 11.

L’art. 11 del CCNL Scuole private laiche Aninsei stabilisce che “La durata del periodo di prova, del dipendente assunto a tempo indeterminato, indipendentemente dal suo orario settimanale che deve risultare dall’atto scritto di assunzione, non può superare:

Livello Periodo massimo di prova
I e II livello 30 giorni effettivi di lavoro
III livello 60 giorni effettivi di lavoro
IV, V, VI e VII livello 4 mesi di calendario
VIII A e VIII B livello 6 mesi di calendario

Mentre per il personale assunto a tempo determinato, indipendentemente dal livello di assunzione il periodo di prova non può essere superiore ad 1 mese.

Dalla lettura dell’art. 11 si evidenzia che il contratto collettivo delle scuole private Aninsei distingue il contratto a tempo indeterminato dal contratto a termine, ma non modifica il periodo di prova per i contratti a tempo parziale, essendo quest’ultimi contratti a riduzione dell’orario di lavoro. In altre parole, coloro che hanno un contratto part-time, laddove nel contratto di lavoro stipulato tra le parti vi sia l’indicazione del patto di prova, avranno i medesimi diritti e doveri dei lavoratori a tempo pieno.

Giorni effettivi di lavoro e giorni di calendario: come funziona

È opportuno specificare, sempre in riferimento a quanto specificamente indicato dall’art. 11 del contratto delle scuole private Aninsei, la differenza tra giorni effettivi di lavoro e mesi e giorni di calendario.

I giorni di lavoro effettivi lavorati sono quelli nei quali il lavoratore svolge l’attività lavorativa, senza tener conto ad esempio dei giorni di permesso, di ferie, di sciopero. La prova riprenderà al termine di queste assenze. Ciò in quanto laddove il CCNL non preveda diversamente, i periodi di servizio effettivo sono da computarsi con effetto sospensivo del periodo di prova laddove si verifichino assenze da lavoro non prevedibili in anticipo, quali malattie, infortunio, gravidanza, permessi, sciopero e ferie. Le festività invece sospendono il decorso del periodo di prova.

Quando il computo dei giorni di prova è in giorni o mesi di calendario, lo svolgimento della prova non tiene conto di eventuali sospensioni della prestazione lavorativa, pertanto va operato un mero conteggio dei giorni calendario alla mano, compreso sabato, domenica, festivi, giorni di assenza tutelata.

Malattia ed infortunio durante il periodo di prova

Il contratto collettivo delle scuole private Aninsei prevede però specificamente che “Se durante il periodo di prova si verifica malattia o infortunio, la prova è sospesa ed il dipendente avrà la possibilità di riprendere la prova se nell’arco di massimo 4 mesi potrà ritornare in servizio”. Pertanto, in caso di malattia e infortunio, aldilà del computo dei giorni di calendario o di durata effettiva, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per una delle due assenze di lavoro giustificate, quali sono malattia o infortunio, il periodo di prova si interrompe, anche per coloro che hanno la durata massima stabilita in giorni di calendario.

Sempre in merito alla durata del periodo di prova, c’è da dire che esiste un termine massimo applicabile a qualsiasi contratto collettivo nazionale per lo svolgimento del periodo di prova. Nonostante ciò, allo stato attuale sono i singoli CCNL dei vari settori a stabilire la durata del periodo di prova tenendo conto di qualifica ed inquadramento del soggetto che si vuole assumere.

Il contratto collettivo indica la durata massima del periodo di prova, ma le parti sono libere di non indicare il periodo di prova nel contratto di lavoro o di prevedere una durata inferiore a quanto previsto dal CCNL.

Al contrario invece, il periodo di prova stabilito nel contratto tra datore di lavoro e lavoratore non può essere di durata superiore rispetto a quello previsto dal CCNL, qualora questo dovesse succedere ed il lavoratore viene licenziato per mancato superamento del periodo prova intimato dopo la scadenza del periodo di prova stabilito nel CCNL, la Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento è nullo.

Nell’ipotesi opposta, invece, che il rapporto prosegue senza disdetta dopo il periodo di prova, vuol dire che lo stesso ha avuto esito positivo.

In caso di durata minima garantita, che è un altro patto individuale stipulabile tra le parti, le parti non possono recedere prima della scadenza del termine.

Periodo di prova: contano le mansioni effettivamente svolte

Il periodo di prova o anche patto di prova, è quel patto tra le parti con il quale il lavoratore e il datore di lavoro decidono volontariamente di inserire un periodo di prova nel contratto individuale di lavoro.

Lo svolgimento del periodo di prova propedeutico all’assunzione deve essere previsto nel CCNL secondo il quale il lavoratore verrà assunto e la durata dovrà essere riportata nel contratto individuale stipulato tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

Essendo quindi una volontà delle parti, lo ribadiamo, il patto di prova non deve necessariamente esistere, si può anche decidere di superare tale facoltà e procedere direttamente con l’assunzione.

Qualora comunque le parti concordino che l’instaurazione del rapporto di lavoro sia condizionata allo svolgimento di un periodo di prova, questo servirà sia al lavoratore che al datore di lavoro per valutare, il primo, l’esperienza lavorativa svolta, mentre al datore di lavoro servirà per valutare il dipendente nella complessità. Infatti il periodo di prova al datore di lavoro non servirà solo per valutare le competenze del lavoratore che si intende assumere ma anche per capire se questo riesce ad integrarsi nel contesto lavorativo compresi i colleghi.

Quindi il periodo di prova non è solo un mezzo di tutela per il datore di lavoro, ma anche per il lavoratore che può valutare la convenienza del contratto propostogli.

Inoltre è bene sapere che durate il periodo di prova il datore di lavoro deve far svolgere al lavoratore le mansioni effettive per le quali sarà assunto. Nel caso questo non avvenga non si configura la possibilità di un licenziamento per esito negativo della prova, in quanto non si è data corretta esecuzione al patto tra le parti.

Se io, titolare di scuola privata, assumo con CCNL scuole private Aninsei un lavoratore con incarico di docenza prevedendo un periodo di prova, non posso durante la stessa far svolgere al docente funzioni di segreteria e valutarlo in base a questo.

Periodo di prova: il CCNL scuole private Aninsei richiede la forma scritta

In caso di assunzione di personale secondo il CCNL scuole private Aninsei, lo stesso stabilisce he tenendo conto delle norme vigenti in materia, le assunzioni vengono effettuate dal legale rappresentante dell’istituto, mediante sottoscrizione del contratto individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore, l’altra per l’istituto. Dovrà inoltre essere indicato il CCNL che si applica e nel contratto dovranno essere indicati:

la natura del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, nei limiti indicati nell’art. 12 parte seconda; il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie di insegnamento distintamente per ciascun corso funzionante, anche se nel medesimo plesso scolastico; l’orario di lavoro; il trattamento economico; la durata del periodo di prova; la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di cessazione, la motivazione dell’assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona supplita; la sede di lavoro o, in mancanza, la sede o il domicilio del datore di lavoro.

L’assunzione di un dipendente per un periodo di prova deve risultare da atto scritto, altrimenti il rapporto si considera nullo (così come stabilito dall’art. 2096 c.c.).

Può essere però attuata una proposta di assunzione che contenga gli elementi del contratto e nella quale venga anche compreso il patto di prova sottoscritta dalle parti.

Si tenga presente che la stipulazione in forma scritta deve essere precedente o al massimo contemporanea all'effettivo inizio dell'attività.

CCNL scuole private Aninsei: diritti e doveri durante il periodo di prova

Il CCNL scuole private Aninsei, sempre all’art. 11 stabilisce che i lavoratori durante il periodo di prova avranno tutti i diritti e gli obblighi compresi nel CCNL.

Si tratta quindi del diritto:

  • alla 13esima mensilità;
  • al TFR;
  • alle ferie.

Tuttavia essendo un periodo di prova, in qualsiasi momento potrà avvenire la risoluzione del rapporto tra le parti per decisione sia del datore di lavoro che del lavoratore. Quindi sarà ciascuna delle due parti a poter decidere di interrompere la prova e di risolvere il contratto.

Se la prova invece va a buon fine e quindi trascorsi i giorni deputati a prova non sia intervenuta da nessuna delle due parti la disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente secondo quanto previsto dal CCNL “si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova gli verrà computato ad ogni effetto”.

Riassunzione e prova. Il periodo di prova non deve essere ripetuto in caso di riassunzione con le stesse mansioni, di quei dipendenti che abbiano maturato una anzianità uguale o superiore al periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale. A stabilirlo è il CCNL sempre all’art. 11.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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