Nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo è previsto lo svolgimento di un periodo di prova per i dipendenti. Il periodo di prova è una facoltà delle parti, quindi non è un obbligo.
Si tratta, infatti, di un patto di prova, che può essere inserito nel contratto di lavoro oppure no.
Il patto di prova va eventualmente inserito nel contratto individuale tra datore di lavoro e lavoratore e deve rispettare quanto previsto dal contratto collettivo, ossia la durata massima del periodo di prova in base al livello di inquadramento.
Ferie CCNL Turismo, Pubblici esercizi e ristorazione
Tale durata, secondo il contratto collettivo dei Pubblici esercizi, della Ristorazione e del Turismo, va da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 180 giorni di effettiva prestazione lavorativa. Generalmente nel contratto di lavoro viene inserito un periodo di prova per volontà del datore di lavoro.
Vediamo in questo approfondimento la durata massima del periodo di prova nel CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e Turismo, per ogni livello di inquadramento, come si calcola il periodo di prova e cosa significa “effettiva prestazione lavorativa”, quali giorni sono esclusi e inclusi, come funziona in caso di contratto di apprendistato, contratto a termine, contratto part-time, ecc.
Normativa periodo di prova nel contratto e secondo legge
Il contratto collettivo nazionale per i pubblici esercizi, la ristorazione ed il turismo, è stato sottoscritto nel 2018 doveva avere valenza fino al 2021 ma attualmente è ancora in vigore, in sostituzione del precedente CCNL turismo che resta valido per il settore alberghi e campeggi.
Nel nuovo contratto collettivo nazionale per i pubblici esercizi, la ristorazione ed il turismo il periodo di prova è disciplinato all’art. 110 – capo II, titolo V, relativo alle norme del contratto collettivo riguardo l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova, affinché sia valido deve essere indicato nell’atto scritto redatto ai fini dell’assunzione dove ne viene evidenziata la durata del periodo di prova.
Durante il periodo di prova, sia l’azienda che il lavoratore hanno un reciproco diritto di risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto del lavoratore al riconoscimento del trattamento di fine rapporto (TFR).
Durata periodo di prova nel contratto Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo
I dipendenti assunti nel settore della ristorazione, del turismo e dei pubblici esercizi e quindi assunti con il nuovo contratto collettivo nazionale e con contratto individuale indicante la prova, svolgono a partire dal primo giorno di assunzione un periodo di prova che va da 15 giorni a 6 mesi in relazione al livello di inquadramento.
Il comma 4 dell’art. 110 stabilisce che: “Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo, la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
Livello di inquadramento | Durata in giorni del periodo prova (limite massimo) |
---|---|
Livello A e B | 180 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 1 (primo) | 150 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 2 (secondo) | 75 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 3 (terzo) | 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 4 (quarto) e Livello 5 (quinto) | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 6S (sesto superiore) | 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 6 (sesto) e Livello 7 (settimo) | 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello di inquadramento | Durata in giorni del periodo prova (limite massimo) |
---|---|
Livello A e B | 180 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 1 (primo) | 150 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 2 (secondo) | 75 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 3 (terzo) | 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 4 (quarto) e Livello 5 (quinto) | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 6S (sesto superiore) | 20 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Livello 6 (sesto) e Livello 7 (settimo) | 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Quella appena elencata è la durata del periodo di prova intesa dal CCNL con valenza generale, quindi è il periodo di prova valido anche per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato.
Tuttavia la durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione del lavoratore. Lo stabilisce il contratto collettivo.
Trascorso poi il periodo di prova, il personale si intenderà assunto in servizio se nessuna delle parti, quindi se né il lavoratore né l’azienda, abbia dato disdetta per iscritto.
Una volta assunto, il periodo sarà concorrerà a tutti gli effetti al calcolo dell'anzianità di servizio. Quindi ad esempio per il diritto agli scatti di anzianità in busta paga.
Calcolo giorni del periodo di prova: conta l'effettiva prestazione lavorativa
Il contratto collettivo dice che: “Ai fini del corretto computo del periodo di prova vanno considerati come utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’art. 10 della legge n. 604/66”.
Questo vuol dire che il computo del periodo di prova indicato nel contratto individuale di lavoro va articolato in una maniera differente dal calcolo in giorni di calendario, in quanto in base alla distribuzione dell’orario di lavoro (su 5 o 6 giornate lavorative), in base alle giornate di effettiva prestazione lavorativa del lavoratore, va effettuato il conteggio, escludendo le giornate di assenza.
Quando si parla di effettiva prestazione lavorativa, il contratto collettivo si concentra sulla necessità che il lavoratore sia “provato” nella mansione effettiva indicata nel contratto di lavoro. Quindi il lavoratore in prova che non deve essere adibito a mansioni differenti, peggio ancora a mansioni superiori o mansioni inferiori.
Come accade anche per altri CCNL, di cui abbiamo già trattato in passato, c’è un altro aspetto relativo al computo dei giorni di ferie laddove il CCNL parli di “effettiva prestazione”. Se si computano i giorni di assenza, ad esempio. La Cassazione ha stabilito che il periodo di prova non è da intendersi sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, ecc.
Quindi l’effettiva prestazione lavorativa o i giorni di effettivo lavoro dovrebbero includere anche i giorni di riposo settimanale. Vanno invece esclusi dal computo i giorni non lavorati.
Il contratto collettivo però pone anche un limite alla durata del patto di prova in riferimento ai 180 giorni di calendario, a partire dalla data di assunzione, di cui all’art. 10 della Legge n. 604/1966. Questo vuol dire che il conteggio dei giorni di effettiva prestazione lavorativa va effettuato tenendo conto che la prova comunque finisce dopo i 180 giorni di calendario dalla data di assunzione. Questo è un inciso importante per quanto riguarda il periodo di prova dei livelli A e B o del livello 1 del CCNL.
Periodo di prova: maturazione ferie e TFR, diritti ed obblighi
Nel periodo di svolgimento della prova sia per i dipendenti in prova che per l’azienda valgono i diritti e gli obblighi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
Quindi da una parte c’è il lavoratore che ha l’obbligo di svolgere l’attività lavorativa, dall’altra parte c’è l’azienda che ha l’obbligo di assicurare al lavoratore il pagamento della retribuzione.
Inoltre, durante il periodo di prova il lavoratore matura le ferie e matura il diritto al trattamento di fine rapporto.
Qualora, durante o alla fine del periodo di prova il personale assunto fuori provincia sia licenziato, l’azienda, quindi il datore di lavoro dovrà rimborsare l'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
Diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro
Durante il periodo di prova o alla fine di esso le parti hanno il reciproco diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Se allo scadere del periodo di prova nessuna delle due parti abbia comunicato disdetta, il rapporto di lavoro si intenderà instaurato con gli effetti del relativo contratto collettivo.
Infine, i lavoratori in periodo di prova sono esclusi dalla sfera di applicazione "Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo" previsti all’art. 213 capo IV del CCNL considerato.
Periodo di prova escluso: riassunzione entro 2 anni
Il CCNL per il settore turistico, di ristorazione e dei pubblici esercizi stabilisce che è dispensato, quindi escluso, dallo svolgimento del periodo di prova il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova.
Quando il contratto collettivo parla di qualifica si riferisce a impiegati, operai, quadri, dirigenti, ecc., quindi non si riferisce al livello di inquadramento.
Quindi se ad esempio un lavoratore è stato assunto come operaio 4 livello del contratto Pubblici esercizi e turismo, non dovrà effettuare il periodo di prova se viene assunto come operaio, a qualsiasi livello, dalla stessa azienda entro il termine di 2 anni dal precedente rapporto di lavoro. Il periodo di prova va effettuato solo se viene assunto come impiegato o quadro o Dirigente.
CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo: a chi si applica
E' importante chiarire quali tipi di aziende fanno parte del CCNL, quindi chi può applicare tale contratto collettivo e chi ne è invece escluso. Tale chiarimento è fondamentale essendo un CCNL relativamente nuovo che è andato a sostituire il precedente CCNL del Turismo.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo sottoscritto il giorno 8 febbraio 2018, disciplina i rapporti di lavoro subordinato nelle imprese, in ogni forma giuridica costituite, sotto indicate:
- Aziende pubblici esercizi;
- Aziende della Ristorazione Collettiva;
- Aziende della Ristorazione Commerciale;
- Stabilimenti balneari cioè stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali;
- Alberghi diurni;
- Rifugi alpini
Aziende di pubblici esercizi
Per Aziende di pubblici esercizi si intendono:
- ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio; caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25.8.1991, n. 287 e successive modifiche e integrazioni; chioschi di vendita di bibite, gelati e simili; gelaterie, cremerie; negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
- locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo, sale bingo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
- laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
- posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
- pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
- aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
- ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
- parchi a tema.
Aziende della Ristorazione Collettiva
Per Aziende della Ristorazione Collettiva si intendono:
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto, la ristorazione strutturata in forma interaziendale e servizi sostitutivi di mensa;
- bar aziendali e simili.
Aziende della Ristorazione Commerciale
Per Aziende della Ristorazione Commerciale si intendono:
- Attività gestite da aziende multilocalizzate organizzate in catena: bar, ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e posti di ristoro gestiti.
Soggetti esclusi dal CCNL
Come accennato precedentemente sono esclusi dall’applicazione del CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo le aziende alberghiere, i campeggi e le agenzie di viaggio per i quali è stato rinnovato il CCNL turismo.
Periodo di prova: calcolo stipendio e retribuzione
Proprio in relazione a questo ultimo punto, l’art. 110 al comma 2 stabilisce che “Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso”.
Quindi durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione pari almeno al minimo contrattuale stabilito per la qualifica che gli è stata attribuita. Il lavoratore in prova, oltre ad aver diritto allo stipendio, matura ferie e TFR.
Per sapere lo stipendio che spetta qualora si venga assunti con CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo si consiglia di consultare le Tabelle retributive per le aziende che applicano il CCNL Pubblici esercizi, turismo e ristorazione.
Periodo di prova nei contratti a termine
Il CCNL per i pubblici esercizi, la ristorazione ed il turismo prevede lo svolgimento di un periodo di prova anche per i lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato e con contratti a termine.
Nei contratti a tempo determinato e nei contratti a termine il periodo di prova è fissato in massimo 10 giorni lavorativi, per tutto il personale. In entrambi i casi è escluso dal periodo di prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda