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21 Ottobre 2024
17:00

Periodo di prova CCNL Metalmeccanici cooperative: come funziona e quando la durata è ridotta

Il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici Cooperative va da 20 giorni a sei mesi di calendario ed è prevista una durata ridotta in alcuni casi. Vediamo nel dettaglio.

Periodo di prova CCNL Metalmeccanici cooperative: come funziona e quando la durata è ridotta
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova CCNL Metalmeccanici cooperative come funziona e quando la durata e ridotta

Nel contratto delle cooperative metalmeccaniche il periodo di prova ha una durata che va da 20 giorni a sei mesi ed è prevista una durata ridotta o ordinaria in base alla situazione lavorativa del lavoratore.

L'articolo 2 del CCNL Metalmeccanici Cooperative stabilisce che:

"L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

Categoria professionale Durata ordinaria Durata ridotta
Livello 1 1 mese 20 giorni
Livello 2, livello 3 e livello 3S 1 mese e mezzo 1 mese
Livello 4, livello 5 e livello 6 3 mesi 2 mesi
Livello 7, livello 8 e livello 9 6 mesi 3 mesi

Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.

Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.

Durante il periodo di prova sussistono fra le Parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavorazione a cottimo, con il guadagno spettante per il lavoro eseguito".

Durata periodo di prova ridotta: in quali casi

L'articolo 2 del CCNL delle cooperative metalmeccaniche stabilisce che "I periodi di prova sono ridotti nelle misure sopra indicate per i lavoratori:
a) che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.

Al fine di poter usufruire delle riduzioni sopra riportate i lavoratori di cui ai punti a) e b) dovranno presentare all'azienda, al momento dell'assunzione, gli attestati o i certificati di lavoro atti a documentare i compiti e le funzioni svolte nelle precedenti occupazioni".

Periodo di prova vietato: in quali casi

Sempre l'articolo 2 del CCNL delle cooperative metalmeccaniche stabilisce che: "Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito peril rispettivo livello di inquadramento non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi la durata della prova è ridotta nella stessa misura".

Periodo di prova nel contratto di lavoro

Sempre l'articolo 2 del CCNL delle cooperative metalmeccaniche stabilisce che: "Comunque per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova fa testo soltanto la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal comma 1 del presente articolo.

L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 del presente Titolo e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo".

Periodo di prova e malattia o infortunio

Sempre l'articolo 2 del CCNL delle cooperative metalmeccaniche stabilisce che: "Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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