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28 Giugno 2024
9:00

Periodo di prova CCNL Metalmeccanici Confimi: durata ordinaria e ridotta, come funziona

Il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici Confimi va da 20 giorni a 6 mesi di calendario, in base al livello di inquadramento del lavoratore e comunque escludendo le giornate di mancata prestazione. Prevista una durata massima ordinaria e ridotta del periodo di prova. Vediamo nel dettaglio.

Periodo di prova CCNL Metalmeccanici Confimi: durata ordinaria e ridotta, come funziona
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova CCNL Metalmeccanici Confimi durata ordinaria e ridotta, come funziona

Il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanici Confimi va da 20 giorni a 6 mesi di calendario, in base al livello di inquadramento del lavoratore e comunque escludendo le giornate di mancata prestazione.

E' prevista una durata ridotta del periodo di prova in determinati casi, così come dei casi in cui è vietato inserire il patto di prova nel contratto di lavoro.

Durata ordinaria e ridotta del periodo di prova

Si tratta del contratto collettivo delle Piccole e Medie Industrie Manifatturiere Metalmeccaniche e della Installazione di Impianti aderenti a Confimi, firmato da Confimi e Fim- Cisl, Uilm-Uil. Che è diverso dal CCNL firmato da Confapi.

L'Articolo 3 del CCNL Metalmeccanici Confimi disciplina il "Periodo di prova": "L'assunzione in servizio può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

Livello Durata ordinaria periodo di prova Durata ridotta periodo di prova
Livello 1 1 mese 20 giorni
Livello 2 e 3 1 mese e 15 giorni 1 mese
Livello 4, 5 e 6 3 mesi 2 mesi
Livello 7, 8 e 9 6 mesi 3 mesi

Nell'ambito dei periodi temporali massimi sopra previsti, da intendersi di calendario, le giornate di mancata prestazione determinano la sospensione del periodo di prova".

Come si contano i giorni del periodo di prova. Sulla base di quando disciplina l'art. 3 del contratto dei metalmeccanici Confimi, dai giorni e mesi di calendario vanno escluse le giornate di mancata prestazione, quindi i giorni non lavorati.

A chi si applica la durata del periodo di prova ridotta

E' lo stesso articolo 3 del CCNL Metalmeccanici Confimi che stabilisce che "I periodi di prova ridotti si applicano ai lavoratori che, con analoghe mansioni e profilo professionale abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende, nonché ai lavoratori che, con contratto di apprendistato professionalizzante, abbiano completato il periodo complessivo previsto per lo stesso profilo professionale di assunzione.

Per il diritto alla riduzione predetta i lavoratori dovranno presentare all'atto dell'assunzione gli attestati di lavoro relativi alle occupazioni precedenti".

Il patto di prova è comunque una libera scelta tra le parti e la durata massima del periodo di prova è indicata dal contratto collettivo ed è il limite di durata massima che le parti possono inserire nel contratto individuale di lavoro.

Il periodo di prova ridotto è quindi un diritto del lavoratore che abbia già esperienza nel settore o che abbia completato un periodo formativo di apprendistato. In questo caso la condizione di miglior favore per il lavoratore è proprio il fatto che nel contratto di lavoro la durata massima del periodo di prova è ridotta dalla contrattazione collettiva.

Divieto di inserimento del periodo di prova: quando scatta

Nel contratto collettivo sono previsti dei casi in cui l'inserimento del patto di prova nel contratto individuale è vietato alle parti. Lo disciplina sempre l'art. 3: "Nel caso di assunzione entro 12 mesi dalla scadenza dell'ultimo contratto, ovvero di trasformazione a tempo indeterminato, di lavoratori che abbiano prestato presso la stessa azienda attività lavorativa per lo svolgimento delle medesime mansioni sia in esecuzione di uno o più rapporti a termine che di uno o più contratti di somministrazione di manodopera, per un periodo complessivamente superiore al periodo di prova stabilito per il rispettivo livello di inquadramento, non può essere previsto il periodo di prova. Nel caso di periodi più brevi, la durata del periodo di prova è ridotta nella stessa misura".

Periodo di prova valido se inserito nel contratto di lavoro o nella lettera di assunzione

Sempre l'art. 3 del CCNL Metalmeccanici Confimi prevede che "Per quanto concerne l'obbligo e la durata del periodo di prova, fa comunque testo la lettera di assunzione, fermi restando i limiti massimi previsti dal 1° comma del presente articolo".

Questo vuol dire che se le parti decidono di inserire un patto di prova nel loro rapporto di lavoro, devono farlo per iscritto nel contratto di lavoro o nella lettera d'assunzione.

Proroga del periodo di prova per malattia o infortunio

Sempre l'art. 3 stabilisce che "L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'articolo 1 e non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nel caso in cui il periodo venga interrotto per causa di malattia od infortunio, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 3 mesi dall'inizio dell'assenza".

Recesso durante il periodo di prova

Il contratto collettivo prevede che "Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né di indennità".

Sempre l'art. 3 prevede che "Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato integrando tale trattamento, in caso di lavoro a cottimo, con il guadagno dovuto per il lavoro eseguito".

Superamento periodo di prova

L'art. 3 prevede infine che "Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, il rapporto di lavoro diviene definitivo e l'anzianità decorrerà dal giorno dell'assunzione.

Diritti del lavoratore durante il periodo di prova

L'art. 3 del CCNL Metalmeccanici Confimi prevede che "Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo quanto diversamente disposto nel contratto stesso".

Quindi ad esempio il lavoratore ha diritto a ferie, permessi, retribuzione e tutti gli altri diritti previsti per i lavoratori del suo livello di inquadramento contrattuale.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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