Il periodo di prova nel CCNL Grafici editoria industria è disciplinato sia per gli operai che per gli impiegati. Il contratto collettivo indica il periodo di prova massimo che le parti possono inserire nel contratto di lavoro ed il parametro di riferimento sono i giorni e mesi di prestazione effettiva.
Per gli operai è prevista una durata massima del periodo di prova pari a due mesi di prestazione effettiva, prorogabili di un mese, per un totale di tre mesi di prestazione effettiva.
Per gli impiegati è prevista una durata massima del periodo di prova pari a quattro mesi di prestazione effettiva prorogabili di un mese di prestazione effettiva (due mesi per gli impiegati del gruppo A), per un totale di cinque o sei mesi di prestazione effettiva.
Quindi nel CCNL Grafici editoria (industria) è previsto lo svolgimento di un periodo di prova per i dipendenti assunti. Il periodo di prova non è obbligatorio, bensì è una facoltà delle parti, che va indicata per iscritto.
Il patto di prova, quindi, va inserito nel contratto individuale tra datore di lavoro e lavoratore e, per essere legittimo, deve rispettare quanto previsto dal contratto collettivo in materia di durata massima del periodo di prova.
Vediamo cosa prevede il CCNL grafici editoriali industria in materia di periodo di prova per i dipendenti del settore, anche dopo l'accordo di rinnovo del contratto collettivo del 2021.
Normativa periodo di prova nel contratto e secondo legge
Il contratto collettivo nazionale per le aziende del comparto grafica ed editoria industria, prevede la regolamentazione del periodo di prova per i dipendenti del settore distinguendo tra gli operai e gli impiegati.
Nel contratto collettivo nazionale per il settore Grafici, Editoriali (Industria) il periodo di prova è disciplinato dall’art.1 parte seconda – operai e dall’art.1 parte terza – impiegati.
Il periodo di prova, affinché sia valido deve essere indicato nell’atto scritto redatto ai fini dell’assunzione dove ne viene evidenziata la durata del periodo di prova.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo da ciascuna delle due parti senza preavviso.
Alla scadenza del periodo di prova, se nessuna delle due parti ha effettuato il recesso, il dipendente si intende confermato.
Il periodo di prova deve essere nelle mansioni per le quali è stato assunto il lavoratore. È necessario, quindi, che il lavoratore venga effettivamente adibito alle mansioni per le quali è stato assunto in prova. Se ciò non avviene, non è configurabile un esito negativo della prova e il licenziamento non è riconducibile alla recedibilità ad nutum dal rapporto in prova, non potendo il datore avvalersi del patto cui non abbia dato corretta esecuzione.
Periodo di prova operai: due mesi prorogabili
La disciplina del periodo di prova per i dipendenti assunti come operai nelle aziende che applicano il CCNL Grafica editoria industria è prevista all’articolo 1, parte seconda, del contratto stesso.
L’assunzione dell’operaio può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per iscritto, non superiore a due mesi di prestazione effettiva, prorogabili consensualmente di un altro mese di prestazione effettiva.
Non sono ammesse altre protrazioni né la rinnovazione del periodo di prova.
Quindi per gli operai il periodo di prova è fissato in due mesi eventualmente prorogabili di un mese, per un totale di tre mesi di prova, ma non si può andare oltre tale durata.
Alla scadenza del periodo di prova, l’operaio si intenderà confermato in servizio ove l’azienda non abbia proceduto alla disdetta.
Tuttavia, qualora l’operaio sia assunto con contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno il periodo di prova non può essere superiore ad un mese.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del contratto collettivo, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Periodo di prova impiegati: quattro mesi prorogabili
Per quanto riguarda gli impiegati, invece, la disciplina del periodo di prova nelle aziende che applicano il CCNL Grafica editoria industria è prevista all’art.1 parte terza del contratto stesso.
Il CCNL prevede che l’assunzione dell’impiegato può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per iscritto, non superiore a quattro mesi di prestazione effettiva, prorogabile consensualmente di altri due mesi di prestazione effettiva, per gli impiegati del Gruppo professionale A e non superiore a due mesi di prestazione effettiva, prorogabili consensualmente di un altro mese di prestazione effettiva, per gli impiegati degli altri gruppi professionali.
Quindi, i quattro mesi di prova possono essere così prorogati:
- proroga di due mesi di prestazione effettiva per gli impiegati del Gruppo A;
- proroga di un mese di prestazione effettiva per gli impiegati di tutti gli altri gruppi professionali.
Non sono ammesse altre protrazioni né la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
I versamenti previdenziali si effettuano anche durante il periodo di prova, fatta eccezione per il contributo dovuto all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni per la Cassa di previdenza per gli impiegati. Detto contributo dovrà essere corrisposto, dopo superato il periodo di prova, con decorrenza dalla data di assunzione.
Cosa significa prestazione effettiva del periodo di prova
Il contratto collettivo parla di mese di "prestazione effettiva". Ciò vuol dire che il conteggio dei giorni del periodo di prova non deve essere effettuato in giorni di calendario, ma tenendo conto della prestazione effettiva resa dal lavoratore in termini di giorni.
Ne consegue che, analogamente a quando viene usata la dicitura “giorni di effettiva presenza al lavoro” non vanno conteggiati nel periodo di prova i giorni di riposo settimanale né le eventuali giornate di riposo compensativo.
Ed in generale vanno considerate le giornate di prestazione effettiva svolta dal lavoratore.
Recesso durante il periodo di prova senza preavviso
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo da ciascuna delle due parti senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto dell’operaio spetta la normale retribuzione per il periodo di servizio prestato.
Se la prova ha avuto una durata superiore a 15 giorni sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la misura e i criteri previsti dall’art. 47, Parte Prima, Norme Generali del CCNL Grafica Editoria.
Se la prova ha avuto una durata superiore al mese, saranno corrisposti anche i ratei di ferie maturati secondo la misura ed i criteri previsti dall’art. 5 per gli operai e dall’art.6 per gli impiegati.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo da ciascuna delle due parti senza preavviso. Tuttavia, alla scadenza del periodo di prova, il dipendente, operaio o impiegato che sia, s’intenderà confermato in servizio qualora l’azienda non abbia proceduto alla disdetta.