Nel CCNL edilizia artigianato è consentito lo svolgimento di un periodo di prova per i lavoratori neo assunti.
Il periodo di prova nel CCNL edilizia artigianato è regolato all’art. 3 per i dipendenti assunti come operai e all’art. 46 per gli impiegati. Infatti il contratto collettivo per l’edilizia artigianato opera una distinzione tra la figura degli operai e quella degli impiegati e stabilisce anche una diversa durata del periodo di prova.
Affinché il periodo di prova risulti valido non deve superare i limiti di durata massima previsti dal CCNL edilizia artigianato che per gli operai vanno da 35 giorni a 15 giorni; mentre per gli impiegati da 6 mesi a 2 mesi in relazione ai livelli di assunzione dei lavoratori.
È previsto un periodo di prova anche per gli apprendisti fissato in 6 settimane massimo.
Vediamo tutta la normativa sul periodo di prova nel CCNL edilizia artigianato.
CCNL edilizia artigianato: periodo di prova operai
Per quanto riguarda gli operai, come detto, il periodo di prova è regolato dall’art. 3 del CCNL edilizia artigianato, in parte modificato dall’accordo del gennaio 2014.
Innanzitutto, il contratto collettivo definisce la durata del periodo di prova per gli operai e stabilisce quanto segue:
“L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a:
Livello | Durata massima del periodo di prova |
---|---|
Operai di 4° livello | 35 giorni di lavoro |
Operai specializzati | 30 giorni di lavoro |
Operai qualificati | 25 giorni di lavoro |
tutti gli altri Operai | 15 giorni di lavoro |
Durante il periodo di prova è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità”.
Periodo di prova autisti autobetoniere e autobetonpompe
Oltre alle categorie di operai menzionati sopra, l’art. 3 del CCNL stabilisce che l'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un:
- periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro.
Anche in questo caso durante il periodo di prova è ammesso, sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.
Periodo di prova nel contratto di lavoro
La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.
Prima dell’accordo di rinnovo di gennaio 2014, il periodo di prova per gli operai era pari a: 25 giorni di lavoro per operai di 4° livello, 20 giorni di lavoro per operai specializzati, 15 giorni di lavoro per operai qualificati, 5 giorni di lavoro per tutti gli altri operai. Mentre per autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, il periodo di prova era non superiore a 20 giorni di lavoro.
Operai esclusi dal periodo di prova
Sono esentati dallo svolgimento del periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Questa parte del CCNL stabilisce quindi una serie di condizioni contemporanee.
La prima cosa è che tra le parti se vi è stato un contratto, ma risalente a più di tre anni prima, il datore di lavoro può inserire nuovamente un periodo di prova.
Se negli ultimi tre anni vi è stato un rapporto di lavoro, il periodo di prova non è consentito nel contratto di lavoro solo se sussistono stesse mansioni (quindi a quel punto stesso livello di inquadramento) e stessa qualifica (operaio) rispetto al contratto precedente.
Periodo di prova e scatti di anzianità
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato. Quindi, per il dipendente assunto come operaio, una volta confermato dopo il periodo di prova, lo stesso verrà considerato utile al fine del calcolo dell’anzianità di servizio.
Malattia o infortunio durante il periodo di prova
L’art. 3 del CCNL edilizia artigianato stabilisce che per gli operai la malattia sospende il periodo di prova e l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso. Quindi, per poter continuare il periodo di prova, il periodo di malattia non deve superare quello di prova.
Il CCNL edilizia artigianato regolamenta anche il caso in cui si verifichi, durante il periodo di prova, un infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Tali situazioni sono regolamentate dall’art. 28 del contratto collettivo stesso, il quale tra le altre cose considera anche il caso della malattia professionale o dell’infortunio sul lavoro durante la prova e stabilisce che:
“Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempre che, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio”.
CCNL edilizia artigianato: periodo di prova impiegati
Per quanto riguarda gli impiegati, il periodo di prova è regolato dall’art. 46 del CCNL edilizia artigianato.
Nello specifico, l’art. 46 stabilisce che: “Per gli impiegati l'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
Livello | Durata massima del periodo di prova |
---|---|
Impiegati di 7° livello (categoria prima super) | 6 mesi |
Impiegati di 6° livello (categoria prima) | 5 mesi |
Impiegati di 5° livello (seconda categoria) e per gli assistenti tecnici di 4° livello | 3 mesi |
Impiegati di 4°, 3°, 2°, 1° livello | 2 mesi |
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Quindi da atto scritto tra le parti.
Così come stabilisce, tra le altre cose il CCNL all’art.46, “non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova”. Quindi, il periodo di prova non può essere né prolungato né rinnovato.
Periodo di prova impiegati: casi di esclusione
Così come abbiamo visto per gli operai, anche per gli impiegati vale la disposizione secondo la quale un soggetto che abbia già prestato servizio presso l’impresa non debba svolgere il periodo di prova.
L’art. 46 al comma 5 stabilisce che:
“L'impiegato, che in epoca precedente di non oltre un anno abbia, prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato”.
Quindi, l'impiegato che abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, in un periodo precedente non superiore ad un anno, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
Periodo di prova in caso di malattia ed infortunio sul lavoro
A norma dell’art. 46 del CCNL edilizia artigianato, “la malattia sospende il periodo di prova purché la stessa non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso. Qualora invece si verifichi un infortunio sul lavoro o malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino a guarigione clinica.
Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico”.
Periodo di prova: diritti ed obblighi dell’impiegato
Al comma 4 l’art. 46 in merito al periodo di prova degli impiegati stabilisce che: “Salvo quanto espressamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso”.
Questo significa che durante il periodo di prova, gli impiegati assunti in prova appunto e il datore di lavoro hanno diritti e obblighi reciproci, quali quelli previsti dal contratto collettivo stesso.
Durante il periodo di prova, entrambe le parti in qualsiasi momento possono chiedere la risoluzione del rapporto, senza preavviso né indennità.
Tuttavia, in caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Se alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, il dipendente in prova come impiegato si intenderà confermato in servizio ed il periodo di prova concorrerà a formare l’anzianità di servizio dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
Periodo di prova contratto a tempo determinato
Il periodo di prova, anche detto patto di prova è ammissibile anche nel caso di assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato secondo il CCNL edilizia artigianato.
Quindi il periodo di prova nel caso di contratto a tempo determinato nel contratto collettivo è di regola concesso e le parti devono rispettare i limiti massimi stabiliti dal CCNL edilizia artigianato, in termini di durata massima in settimane o giorni o mesi.
Il periodo di prova va svolto sulla mansione prevista dal contratto di lavoro individuale tra azienda e lavoratore. Tuttavia, nel caso di contratto a tempo determinato, il patto di prova può essere considerato nullo, qualora il periodo di valutazione della prestazione del lavoratore (quindi la prova) abbia durata del tutto coincidente a quella del contratto di lavoro nel quale è inserita.
Periodo di prova apprendistato CCNL edilizia artigianato
Per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, l’assunzione può avvenire con contratto di apprendistato.
Anche in questo caso però, gli apprendisti così come gli operai e gli impiegati, potranno dover svolgere un periodo di prova.
Secondo quanto stabilito dal CCNL edilizia artigianato all’allegato 4 del contratto e dagli accordi successivi al contratto stesso, il periodo di prova, per gli apprendisti avrà la durata massima di 6 settimane.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto. Generalmente il periodo di prova risulta dal contratto di apprendistato stipulato, contenente tra l'altro il piano formativo.
Così come per i lavoratori assunti con contratto di lavoro, anche per i giovani assunti con contratto di apprendistato, durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità. All’apprendista in prova, nel caso di risoluzione del contratto durante il periodo di prova, spetterà il pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Qualora, invece, vi sia il superamento del periodo di prova, l'assunzione in qualità di apprendista sarà com