Il periodo di prova nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata va da 45 a 60 giorni di lavoro effettivo ai 6 mesi di calendario in base al livello di inquadramento.
Il patto di prova è una libera facoltà delle parti, che possono inserire o meno un periodo di prova nel contratto di lavoro.
Se le parti decidono di prevede un periodo di prova nella mansione indicata nel contratto di lavoro o nella lettera di assunzione, devono rispettare la durata massima prevista dal contratto collettivo.
Durata massima del periodo di prova
La Sezione Quarta – Disciplina del rapporto di lavoro – Titolo III – Instaurazione del rapporto di lavoro – Capo IV del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata disciplina il "Periodo di prova" all'articolo 105, comma 1:
"La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Livello | Durata massima periodo di prova |
---|---|
Quadri e livello 1 | 6 mesi (in giorni di calendario) |
Livello 2 e livello 3 | 60 giorni effettivi di lavoro |
Livello 4 e livello 5 | 60 giorni effettivi di lavoro |
Livello 6 e livello 7 | 45 giorni effettivi di lavoro |
In corrispondenza del livello, il contratto collettivo prevede la durata massima del periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti può liberamente recedere dal contratto di lavoro.
Le parti possono decidere anche per una durata del periodo di prova inferiore.
Come si calcolano i giorni di prova
Il comma 2 dell'articolo 105 stabilisce che "Il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo".
La differenza del conteggio del periodo di prova sta nel fatto che in giorni di calendario significa compreso il sabato e la domenica e ogni giorno della settimana dal lunedì alla domenica, comprendendo anche quelli non lavorativi. Mentre in giorni di lavoro effettivo si contano solo i giorni lavorati.
Retribuzione durante il periodo di prova
Il comma 3 dell'articolo 105 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso".
Nella sostanza al lavoratore in prova spetta la retribuzione in riferimento al livello di inquadramento, senza differenze con altri lavoratori non in prova.
Recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova
Il comma 4 dell'articolo 105 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie".
Il comma 5 dell'articolo 105 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio".
Sostanzialmente c'è libertà del datore di lavoro di recedere dal contratto, così come anche il lavoratore può liberamente interrompere il rapporto di lavoro durante il periodo di prova.