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14 Agosto 2024
17:00

Periodo di prova CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: da 45 giorni di lavoro effettivo a 6 mesi di calendario

Il periodo di prova nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata va da 45 a 60 giorni di lavoro effettivo ai 6 mesi di calendario in base al livello di inquadramento. Vediamo come si calcola e come funziona.

Periodo di prova CCNL Distribuzione Moderna Organizzata: da 45 giorni di lavoro effettivo a 6 mesi di calendario
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova CCNL Distribuzione Moderna Organizzata da 45 giorni di lavoro effettivo a 6 mesi di calendario

Il periodo di prova nel CCNL Distribuzione Moderna Organizzata va da 45 a 60 giorni di lavoro effettivo ai 6 mesi di calendario in base al livello di inquadramento.

Il patto di prova è una libera facoltà delle parti, che possono inserire o meno un periodo di prova nel contratto di lavoro.

Se le parti decidono di prevede un periodo di prova nella mansione indicata nel contratto di lavoro o nella lettera di assunzione, devono rispettare la durata massima prevista dal contratto collettivo.

Durata massima del periodo di prova

La Sezione Quarta – Disciplina del rapporto di lavoro – Titolo III – Instaurazione del rapporto di lavoro – Capo IV  del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata disciplina il "Periodo di prova" all'articolo 105, comma 1:

"La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Livello Durata massima periodo di prova
Quadri e livello 1 6 mesi (in giorni di calendario)
Livello 2 e livello 3 60 giorni effettivi di lavoro
Livello 4 e livello 5 60 giorni effettivi di lavoro
Livello 6 e livello 7 45 giorni effettivi di lavoro

In corrispondenza del livello, il contratto collettivo prevede la durata massima del periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti può liberamente recedere dal contratto di lavoro.

Le parti possono decidere anche per una durata del periodo di prova inferiore.

Come si calcolano i giorni di prova

Il comma 2 dell'articolo 105 stabilisce che "Il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo".

La differenza del conteggio del periodo di prova sta nel fatto che in giorni di calendario significa compreso il sabato e la domenica e ogni giorno della settimana dal lunedì alla domenica, comprendendo anche quelli non lavorativi. Mentre in giorni di lavoro effettivo si contano solo i giorni lavorati.

Retribuzione durante il periodo di prova

Il comma 3 dell'articolo 105 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso".

Nella sostanza al lavoratore in prova spetta la retribuzione in riferimento al livello di inquadramento, senza differenze con altri lavoratori non in prova.

Recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova

Il comma 4 dell'articolo 105 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie".

Il comma 5 dell'articolo 105 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata stabilisce che "Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio".

Sostanzialmente c'è libertà del datore di lavoro di recedere dal contratto, così come anche il lavoratore può liberamente interrompere il rapporto di lavoro durante il periodo di prova.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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