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26 Agosto 2024
9:00

Periodo di prova CCNL Barbieri, parrucchieri e acconciatori: da 40 giorni a 3 mesi

Il periodo di prova CCNL Barbieri, parrucchieri e acconciatori va da 40 giorni a 3 mesi di calendario in base a livello di inquadramento contrattuale.

Periodo di prova CCNL Barbieri, parrucchieri e acconciatori: da 40 giorni a 3 mesi
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova CCNL Barbieri Parrucchieri Acconciatori

Il periodo di prova CCNL Barbieri, parrucchieri e acconciatori va da 40 giorni a 3 mesi in base a livello di inquadramento contrattuale.

Si tratta di un patto di prova obbligatoriamente previsto con comunicazione scritta (contratto individuale di lavoro), ma che è una facoltà delle parti, datore di lavoro e lavoratore.

Vediamo come funziona il periodo di prova nel contratto collettivo dei barbieri, parrucchieri e acconciatori.

Periodo di prova: quale è la durata massima e come si calcola

L’articolo 12 del CCNL Barbieri, parrucchieri e acconciatori stipulato da Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil disciplina gli aumenti periodici di anzianità disciplina il periodo di prova dei lavoratori del settore.

Ricordiamo che il  contratto collettivo si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere, ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera, toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente.

Secondo l’articolo 12 del CCNL Barbieri, parrucchieri e acconciatori “Il periodo di prova – che dovrà risultare da comunicazione scritta – non può essere superiore a:

Livello Durata massima periodo di prova
Livello 1 3 mesi
Livello 2 2 mesi
Livello 3 45 giorni
Livello 4 40 giorni
Apprendisti 45 giorni

Il contratto collettivo non indica se sono giorni lavorativi, quindi vanno considerati giorni di calendario (quindi tutti i giorni da lunedì alla domenica, compreso i giorni non lavorati).

Patto di prova nel contratto individuale di lavoro

Il contratto collettivo stabilisce che il periodo di prova dovrà risultare da comunicazione scritta.

Il patto di prova è una facoltà delle parti, ossia del datore di lavoro e del lavoratore, non è obbligatorio inserire un periodo di prova nel rapporto di lavoro, nel contratto di lavoro.

Ma se le parti decidono di inserire un patto di prova, una clausola contrattuale relativa ad un periodo di prova, dovranno farlo rispettando la durata massima del periodo di prova indicata dal contratto collettivo e dovranno anche disciplinare il periodo di prova nella lettera di assunzione o nel contratto di lavoro, non essendo possibile un periodo di prova pattuito verbalmente.

La funzione del patto di prova è quella di concordare volontariamente che la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro sia condizionata al previo esperimento di un periodo di prova, che ha lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza lavorativa offerta e al datore di valutare le competenze e le effettive capacità del lavoratore, nonché la sua attitudine all’integrazione nel contesto produttivo aziendale. Quindi il periodo di prova ha una finalità di “mettere alla prova” il rapporto di lavoro.

La durata massima stabilita dal contratto collettivo è comunque un periodo di prova che viene ritenuto congruo in base al livello di inquadramento contrattuale. E’ chiaro che più è alto il livello e più sarà alta la durata del periodo di prova stabilito dal CCNL.

Retribuzione e diritti dei lavoratori durante il periodo di prova

L’articolo 12 del CCNL Barbieri, parrucchieri e acconciatori stabilisce che “Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l'integrazione economica”.

E poi stabilisce che “Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione del rapporto senza alcun preavviso.

In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti”.

Sostanzialmente il lavoratore in prova ha gli stessi diritti retribuiti dei lavoratori non in prova, in termini di stipendio, di trattamento di fine rapporto, di tredicesima mensilità e di ferie.

Periodo di prova e apprendistato

L’articolo 12 del CCNL Barbieri, parrucchieri e acconciatori stabilisce infine che “I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la durata dell'apprendistato”.

Quindi durante il periodo di prova dell’apprendistato, l’apprendistato decorre, ossia i mesi sono validi come periodo di apprendistato, che è quel periodo in cui l’apprendista si forma al fine di ottenere la qualificazione nel livello di inquadramento finale.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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