Il periodo di prova nel CCNL Alimentari industria va dai 18 giorni lavorativi per il livello 6 ai sei mesi di calendario per i lavoratori inquadrati nel livello 1 e livello 1 super. Il calcolo va dalla data di assunzione.
A stabilire il periodo di prova nel contratto per il settore dell'industria alimentare è l'articolo 17.
Durata massima periodo di prova CCNL Alimentari industria
Il periodo di prova nel CCNL Alimentari Industria è stabilito dall'articolo 17 del contratto degli alimentaristi industria, come modificato dall'accordo di rinnovo del 1 marzo 2024:
"L'assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a:
Livello di inquadramento | Durata massima periodo di prova |
---|---|
Livello 1 e livello 1 Super | sei mesi di calendario |
Livello 2, livello 3A e livello 3 | tre mesi di calendario |
Livello 4 e livello 5 | un mese e mezzo di calendario |
Livello 6 | 18 giorni lavorativi (12 giorni lavorativi prima del 1 marzo 2024) |
Calcolo giorni di periodo di prova
La data di partenza è il giorno di assunzione e da quel momento partono i mesi di calendario, ivi compreso il giorno di sabato, domenica ed i giorni non lavorativi della settimana.
Nel caso del livello 6, il calcolo va fatto in giorni lavorativi, quindi escludendo i giorni della settimana durante i quali non è prevista la prestazione lavorativa da contratto individuale di lavoro.
Retribuzione durante il periodo di prova
Sempre l'articolo 17 stabilisce che "Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Contratto".
Questo vuol dire che il lavoratore ha tutti i diritti retributivi durante il periodo di prova, ma anche gli obblighi.
Sempre l'articolo 17 stabilisce che "In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati".
Recesso durante il periodo di prova
Sempre l'articolo 17 del contratto alimentaristi industria prevede che "Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità".
Quindi il periodo di prova è valido per il calcolo degli scatti di anzianità.
Lavoratori esclusi dal periodo di prova
E' previsto dall'art. 17 del CCNL Alimentari Industria: "Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente".
Quindi se nei 5 anni precedenti il lavoratore ha già lavorato con lo stesso datore di lavoro e con le stesse mansioni, nel contratto di lavoro non può essere previsto un periodo di prova. E se è indicato, è nullo perché il lavoratore è esentato dal periodo di prova.
Periodo di prova a tempo determinato
Sempre l'art. 17 del CCNL Alimentari industria prevede che "Nei rapporti a tempo determinato il periodo di prova sarà riproporzionato nel rispetto dei requisiti definiti dalla legislazione vigente".
Il Decreto Trasparenza all'art. 7 prevede che il periodo di prova massimo deve essere di sei mesi.
Il comma 2 dell'art. 7 "Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova e' stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego".
Né la legge né il contratto collettivo indicano però un criterio.
Periodo di prova e malattia, infortunio, maternità e paternità
L'art. 17 stabilisce che "In caso di sopravvenienza di eventi, quali malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, il periodo di prova è prolungato in misura corrispondente alla durata dell'assenza".
Quindi non bisogna conteggiare nel calcolo della durata massima periodo di prova questi giorni di assenza.
E questa disposizione è stata introdotta dall'accordo di rinnovo del 1 marzo 2024.