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20 Settembre 2024
13:00

Periodo di prova Case di cura private AIOP: da 1 a 6 mesi di calendario, assenze escluse

Il periodo di prova nel CCNL Case di Cura AIOP va da 3 a 6 mesi di calendario in caso di indeterminato e apprendistato, mentre si dimezza da 1 a 3 mesi in caso di contratto a tempo determinato o contratto a termine. Le assenze da lavoro prolungano il periodo di prova.

Periodo di prova Case di cura private AIOP: da 1 a 6 mesi di calendario, assenze escluse
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova Case di cura private AIOP da 1 a 6 mesi di calendario, assenze escluse

Il periodo di prova nel CCNL Case di Cura AIOP va da 3 a 6 mesi di calendario in caso di indeterminato e apprendistato, mentre si dimezza da 1 a 3 mesi in caso di contratto a tempo determinato o contratto a termine. Le assenze da lavoro prolungano il periodo di prova.

Vediamo come funziona il patto di prova nei contratti stipulati nel settore delle Case di Cura private a cui si applica il CCNL Case di Cura AIOP.

Periodo di prova indeterminato e apprendistato

L'articolo 14 del CCNL Case di Cura AIOP stabilisce il periodo di prova dei lavoratori del settore:

"L'assunzione in servizio a tempo indeterminato del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a:

  • tre mesi di calendario per le categorie A e B;
  • sei mesi di calendario per le altre categorie.

Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso".

Pertanto alla luce di quanto stabilisce il contratto collettivo delle Case di cura private AIOP, ecco la durata massima del periodo di prova, in caso di indeterminato, per ogni livello di inquadramento:

Livello Qualifica Periodo di prova massimo
Livello E, E1, E2 Direttore di struttura sanitaria 6 mesi di calendario
Livello DS, DS1, DS2, DS3 e DS4 Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi 6 mesi di calendario
Livello D, D1, D2, D3, D4 Personale infermieristico. tecnico sanitario 6 mesi di calendario
Livello C, C1, C2, C3, C4 Impiegati amministrativi di concetto 6 mesi di calendario
Livello B, B1, B2, B3, B4 Impiegati d'ordine – Operai specializzati 3 mesi di calendario
Livello A, A1, A2, A3, A4 Operai 3 mesi di calendario

Il periodo di prova massimo significa che nel contratto individuale di lavoro, le parti, ossia il datore di lavoro ed il lavoratore, possono prevedere un patto di prova della durata massima di 3 o 6 mesi e che una durata superiore non è possibile, mentre lo è una durata inferiore.

Quando si parla di mesi di calendario, significa comprendendo tutti i giorni del calendario, compreso sabato, domenica e giorni di riposo settimanale non lavorati.

Il contratto collettivo fa riferimento all'assunzione in servizio a tempo indeterminato, quindi viene compreso anche il contratto di apprendistato, che è un contratto che prevede un periodo formativo e una possibilità di recesso da parte del datore di lavoro o del lavoratore al termine del periodo formativo, ma è comunque un contratto a tempo indeterminato sin dal primo giorno.

Periodo di prova contratto a tempo determinato

L'articolo 14 del CCNL Case di Cura AIOP stabilisce ancora il periodo di prova dei lavoratori del settore a tempo determinato:

"In caso di assunzione a tempo determinato il periodo di prova sarà non superiore a:

  • un mese di calendario per le categorie A e B;
  • tre mesi di calendario per le altre categorie".

Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso".

Si tratta di una durata massima del periodo di prova dimezzato in caso di contratto a termine.

Pertanto alla luce di quanto stabilisce il contratto collettivo delle Case di cura private AIOP, ecco la durata massima del periodo di prova, in caso di contratto a tempo determinato o a termine, per ogni livello di inquadramento:

Livello Qualifica Periodo di prova massimo
Livello E, E1, E2 Direttore di struttura sanitaria 3 mesi di calendario
Livello DS, DS1, DS2, DS3 e DS4 Caposala. Capo-ostetrica. Direttore dei Corsi 3 mesi di calendario
Livello D, D1, D2, D3, D4 Personale infermieristico. tecnico sanitario 3 mesi di calendario
Livello C, C1, C2, C3, C4 Impiegati amministrativi di concetto 1 mese di calendario
Livello B, B1, B2, B3, B4 Impiegati d'ordine – Operai specializzati 1 mese di calendario
Livello A, A1, A2, A3, A4 Operai 1 mese di calendario

Il contratto fa riferimento ai rapporti a tempo determinato, quindi tale durata massima del periodo di prova vale sia per i contratti full-time a termine, che i contratti part-time a termine, così come vale per i contratti a tempo determinato di 6 mesi o 12 mesi oppure altra durata.

Nel caso di un contratto a termine di 1 o 2 o 3 mesi, e probabilmente anche 6 mesi, la durata del periodo di prova potrebbe essere consigliabile che sia riproporzionata, e quindi ridotta rispetto a quanto prevede il contratto collettivo, in base alla ridotta durata del contratto stesso. In quanto è possibile ridurre il periodo di prova, ma soprattutto il patto di prova è un patto dove le parti provano reciprocamente il rapporto di lavoro nella mansione indicata nel contratto di lavoro stesso.

Retribuzione e diritti dei lavoratori durante il periodo di prova

Sempre l'articolo 14 del CCNL Case di Cura AIOP stabilisce che "In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.

Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato".

Nella sostanza, il lavoratore in prova ha tutti i diritti retribuiti del lavoratore non in prova, ossia gli spetta tutto, tra ratei di tredicesima, TFR, ferie, permessi e normale stipendio.

Prolungamento del periodo di prova per assenze

Sempre l'articolo 14 del CCNL Case di Cura AIOP stabilisce che "Ove il periodo di prova venga interrotto nei casi di assenza previsti dalla legge, il lavoratore sarà ammesso a continuare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro centoventi giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.

Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del restante personale".

Le assenze da lavoro retribuite previste per legge sono per malattia, infortunio, maternità, ferie, festività ecc. Quindi in questi casi c'è il prolungamento del periodo di prova, quindi anche se il decorso del periodo di prova è in giorni di calendario, le assenze ne determinano il prolungamento.

Esonero dal periodo di prova

L'articolo 14 del CCNL Case di Cura AIOP stabilisce che "Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che, su loro richiesta, siano assegnati ad altra struttura del medesimo gruppo, sempreché abbiano già superato la prova presso la struttura di provenienza".

Quindi in questi casi, siccome il lavoratore ha già superato un periodo di prova nella mansione espletata, ha diritto all'esonero dal periodo di prova e dal patto di prova nel contratto individuale di lavoro.

Formazione durante il periodo di prova

L'articolo 14 del CCNL Case di Cura AIOP stabilisce che "Durante il periodo di prova le Strutture possono adottare iniziative formative per il personale neoassunto".

Questo significa che come per l'apprendistato anche per un tempo determinato o indeterminato è possibile che il lavoratore sia formato, quindi faccia formazione disposta dal datore di lavoro.

Ma è una facoltà del datore di lavoro, non un obbligo come lo è in caso di apprendistato professionalizzante.

Superamento del periodo di prova

L'articolo 14 del CCNL Case di Cura AIOP stabilisce infine che "Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio".

Il patto di prova consente alle parti un libero recesso dal rapporto di lavoro collegato al periodo di prova dove sia il datore di lavoro che il lavoratore "provano" il loro rapporto. Superata la durata massima del periodo di prova o la durata del periodo di prova indicata nel contratto individuale di lavoro, il lavoratore è confermato ossia dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà possibile recedere solo per dimissioni o licenziamento, secondo le normali procedure disciplinari nel caso di licenziamento.

La stessa cosa vale per il contratto a tempo determinato che si interromperà alla scadenza del termine apposto nel contratto di lavoro.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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