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28 Novembre 2023
11:00

Periodo di prova bancari (CCNL Credito): come funziona

Il periodo di prova nel contratto dei bancari (CCNL Credito) è pari a 3 mesi per gli impiegati e 30 giorni per gli operai e coloro che svolgono mansioni da inquadrati nell'Area unificata (ex 1ª e 2ª Area professionale). Vediamo come si contano i giorni e cosa succede in caso di dimissioni durante il periodo di prova o recesso datoriale per mancato superamento del patto di prova.

Periodo di prova bancari (CCNL Credito): come funziona
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Periodo di prova bancari (CCNL Credito) come funziona

Il periodo di prova nel contratto dei bancari (CCNL Credito) è non superiore a 3 mesi per gli impiegati. Si riduce a 30 giorni per gli operai e per il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1ª e 2ª Area professionale) che svolge attività di cui all'art. 91 del C.C.N.L. 31.3.2015.

A disciplinare il periodo di prova nel CCNL Credito è l‘articolo 40, che è contenuto nella Parte Generale – Capitolo IV – Politiche attive per l'occupazione del contratto collettivo.

L'articolo 40 stabilisce al comma 1 che "L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a tre mesi (30 giorni per il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1ª e 2ª Area professionale) che svolge attività di cui all'art. 91 del C.C.N.L. 31.3.2015, nonché per il personale addetto a mansioni operaie)".

La prima cosa da chiarire che il patto di prova è una facoltà delle parti. Quindi viene inserito nel contratto di lavoro per volontà delle parti. Che quindi possono anche non prevederlo nel contratto di lavoro.

Periodo di prova impiegati ed operai

Il contratto collettivo fissa la durata massima del periodo di prova, che nel caso del settore bancario è una durata massima di:

  • 3 mesi per gli impiegati;
  • e di 30 giorni per gli operai.

La differenza di durata è dovuta alla maggiore complessità della mansione impiegatizia rispetto a quella del personale addetto a mansioni operaie.

Computo dei mesi e giorni del periodo di prova

Il contratto collettivo parla di 3 mesi per gli impiegati, senza indicare se si tratta di periodi di effettivo lavoro.

Quindi il conteggio dei mesi va effettuato in mesi di calendario a partire dal giorno di assunzione, quindi compreso i giorni non lavorati ed il sabato e la domenica.

Analogamente anche nel caso degli operai, essendo citati i 30 giorni, devono intendersi di calendario, a partire dal giorno di assunzione.

Quindi sempre considerando i giorni da lunedì alla domenica, anche se il sabato e la domenica non sono lavorativi

Periodo di prova Area unificata (ex 1ª e 2ª Area professionale)

Il contratto collettivo fa riferimento al periodo di prova non superiore a 30 giorni per il personale inquadrato nell'Area unificata (ex 1ª e 2ª Area professionale) che svolge attività di cui all'art. 91 del C.C.N.L. 31.3.2015.

Si tratta dei lavoratori e delle lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per l’esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare.

I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella presente area sono quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, personale di guardiania.

Per questi lavoratori quindi il periodo di prova massimo è di 30 giorni, così come per tutti gli operai.

L'articolo 40 comma 2 del CCNL credito stabilisce che "Alla lavoratrice/lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente contratto, con le eccezioni previste dai comma seguenti".

Dimissioni del lavoratore durante il periodo di prova senza preavviso

I commi seguenti sono il comma 3 che stabilisce che "Durante il periodo di prova ciascuna delle Parti può recedere senza preavviso", ossia che se il datore di lavoro recede dal contratto per mancato superamento del periodo di prova non deve pagare al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.

Ed altresì se il lavoratore effettua la dimissione durante il periodo di prova non deve subire la trattenuta dell'indennità sostitutiva per mancato preavviso concesso al datore di lavoro.

Il comma 4 dell'art. 40 del contratto dei bancari stabilisce che "Nel caso di recesso ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, devono essere corrisposte le competenze fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio, ivi compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestato, computando, a tal fine, come mese intero l'eventuale frazione dello stesso".

Quindi in caso di dimissioni del lavoratore durante il periodo di prova, quest'ultimo ha diritto al pagamento della retribuzione per le giornate lavorate. Ed ha diritto anche ai ratei di tredicesima.

Recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova: al lavoratore spetta il mese intero

Il comma 4 dell'art. 40 si conclude con la seguente norma: "Nell'ipotesi di recesso ad iniziativa dell'impresa dette competenze devono essere corrisposte sino alla fine del mese in corso".

Quindi se c'è un recesso del datore di lavoro durante il periodo di prova, il datore di lavoro deve pagare il lavoratore fino alla conclusione del mese di recesso datoriale, a che se ha lavorato un minor numero di giorni in quel mese. In altre parole, il datore di lavoro deve recedere pagando lo stipendio per un mese intero nel mese di cessazione per volontà datoriale.

Il comma 5 dell'art. 40 del CCNL Credito tratta il caso di superamento del periodo di prova da parte del lavoratore: "Compiuto il periodo di prova, il personale si intende confermato in servizio".

Esonero dal periodo di prova: ecco per chi

Il comma 6 dell'articolo 40 stabilisce che "Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa ovvero presso banche incorporate (o di cui sia stata comunque assunta la prosecuzione degli affari), per almeno tre mesi."

Il successivo comma 7 stabilisce che "Non è ammessa l'assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal presente Contratto".

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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