Il femminicidio di Giulia Cecchettin, di cui avremmo preferito un epilogo decisamente diverso e per il quale non può che osservarsi un rispettoso silenzio, apre in queste ore uno spiraglio di riflessione sull’iter giudiziario che vedrà coinvolto Filippo Turetta.
A partire dalla conferma della sua cattura avvenuta in Germania, nelle ultime ore si apprende che Filippo Turetta ha dato il suo consenso a essere consegnato alle autorità italiane. Durante la sua fuga di circa mille chilometri e durata una settimana, sull’ex fidanzato della giovane pendeva infatti un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura di Venezia con l’accusa di omicidio.
Ma cos’è il mandato di arresto europeo e come funziona invece l’estradizione? Facciamo chiarezza.
Mandato di arresto europeo cos’è?
Il mandato di arresto europeo (il cd. M.A.E.) è una disciplina speciale che regola i rapporti giurisdizionali tra gli Stati membri dell’Unione Europea. In quanto strumento di cooperazione giudiziaria, esso si fonda sul principio del mutuo riconoscimento, ovvero il rispetto dell’autonomia decisionale e operativa delle autorità giudiziarie europee.
Il M.A.E. è stato introdotto attraverso la Legge 22 aprile 2005, n. 69 che ha dato esecuzione alla Decisione Quadro 2002/584/GAI e sin dai suoi esordi ha inteso sostituire, sebbene entro certi limiti, la procedura di estradizione con l’obiettivo di poter accelerare l’arresto e la consegna delle persone ricercate nell’area Schengen.
Presupposto fondamentale del mandato di arresto europeo è il rispetto del principio della doppia punibilità, ovvero il latitante deve aver commesso un reato che sia riconosciuto come tale sia dal Paese in cui è stato commesso, sia da quello in cui viene catturato.
Una volta che la persona latitante viene arrestata, l’autorità giudiziaria competente in quel momento procede a informarlo dell’esistenza del mandato di cattura europeo a suo carico, delle ragioni poste alle base e della possibilità di acconsentire alla sua consegna alla giustizia dello Stato che lo ha emesso, in modo da essere processato.
La deliberazione sulla consegna del ricercato-catturato deve intervenire entro 60 giorni dall’arresto, prorogabili per particolari esigenze di 30 giorni.
Nel caso in cui il ricercato fosse consenziente, lo Stato presso cui il latitante viene arrestato deve adottare la decisione esecutiva del mandato di arresto entro massimo di 10 giorni e al termine dei quali verrà organizzata la consegna alle autorità giudiziarie territorialmente competenti per il delitto.
In quanto strumento di cooperazione giudiziaria, il M.A.E. è scevro dei filtri politici che invece trovano applicazione per l’estradizione poiché è proprio la magistratura a segnalare nel SIS (ovvero, il database europeo) i dati identificativi della persona ricercata e la descrizione del fatto-reato commesso.
Estradizione come funziona?
L’estradizione è lo strumento di cooperazione giudiziaria internazionale che permette a uno Stato di chiedere la consegna di quell’individuo presente sul territorio di un altro Stato, per poter eseguire una condanna o un provvedimento restrittivo per i reati di cui questi è responsabile.
Così come per il mandato di arresto europeo, anche l’estradizione si fonda sul principio della doppia punibilità.
La richiesta di estradizione, quando proveniente dall’Italia per soggetti presenti all’estero, viene inviata dal Ministro della Giustizia allo Stato straniero assieme a una copia della sentenza di condanna emessa a suo carico oppure la contestazione degli illeciti commessi.
A quel punto, il Procuratore generale ha il compito di disporre l’audizione del soggetto per procedere alla sua identificazione, ma anche per verificare l’assenza di quelle condizioni che osterebbero la consegna (come ad esempio, il rischio che nel Paese richiedente possano essere compiute torture, trattamenti disumani e degradanti oppure l’applicazione della pena di morte).
Successivamente, si dà avvio alla procedura di trasferimento e consegna dallo Stato estero a quello italiano.
Mandato di arresto europeo ed estradizione: differenze
La principale differenza tra il mandato di arresto europeo e l’estradizione risiede nell’ambito applicativo, ovvero il primo ha rilievo nella dimensione regionale (cioè entro i confini dell’Unione europea), mentre il secondo opera a carattere internazionale.
Infatti, lo strumento dell’estradizione nei rapporti tra Stati UE trova luogo soltanto in via residuale, poichè la via principale è rappresentata dal M.A.E, ma resta invece pienamente applicabile nei rapporti con gli Stati non facenti parte dell’Unione europea.
Il mandato di arresto europeo, a differenza dell’estradizione, prevede che l’emissione e l’esecuzione siano attività rimesse esclusivamente all’autorità giudiziaria: il Ministro della Giustizia, quindi, assume slo una funzione amministrativa che si sostanzia nel ricevere i mandati da eseguire in Italia e trasmetterli ai giudici e ai pubblici ministeri italiani, allegando la traduzione degli atti.
Inoltre, mentre l’estradizione accoglie in sé il peso di essere un atto di natura politica, per il quale è necessaria una mediazione intergovernativa tra gli Stati coinvolti e ciò a differenza del mandato di arresto che invece incarna il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie emesse tra Stati appartenenti all’Unione europea.
Anche alla luce degli elementi di cui sopra, il mandato di arresto europeo assume il compito di agevolare e accorciare le distanze sorgenti tra Stati coinvolti dal passaggio, per così dire, dell’autore del reato assolvendo alla necessità di abbreviare sensibilmente i tempi che altrimenti la classica estradizione richiederebbe.