Il pegno è uno dei diritti reali di garanzia disciplinato a partire dalla Sezione I, Titolo III, Libro VI del Codice Civile e ha la funzione di garantire la soddisfazione di un credito.
Una volta data in pegno una cosa mobile, questa sarà riservata al soddisfacimento del creditore pignoratizio che potrà rivalersi sul bene, a preferenza di altri eventuali creditori, nel caso in cui il debitore sia inadempiente.
Definizioni e caratteristiche
Il Codice Civile definisce il pegno all’interno dell’articolo 2784 c.c.:
“Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di beni mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”.
La disciplina prevede che il debitore, di comune accordo con il proprio creditore, può scegliere che la buona riuscita dell’adempimento della sua obbligazione abbia una garanzia.
Come? Individuando uno o più beni mobili che vengono materialmente rimessi nel possesso del creditore.
Nel caso in cui il debitore non dovesse adempiere all’obbligazione contratta con il proprio creditore, quest’ultimo potrà vendere il bene e ricavare dal prezzo la sua soddisfazione.
Sebbene il pegno assomigli all’ipoteca, da questa si discosta perché il pegno riguarda i beni mobili e l’ipoteca gli immobili. Ulteriore differenza tra i due è data dal fatto che con il pegno il bene esce dalla disponibilità di fruizione del debitore, a differenza dell’ipoteca in cui l’ipotecato non subisce lo spossessamento.
Il pegno, inoltre, è definito come causa legittima di prelazione dal momento che permette al creditore pignoratizio (cioè colui che è garantito dal pegno) di potersi soddisfare sul bene individuato dal debitore e con preferenza, cioè prima, di altri eventuali creditori.
Una particolare ipotesi è rappresentata dal pegno rotativo, ovvero il caso in cui le parti scelgano di sostituire i beni originariamente individuati in garanzia, con la conseguenza che il credito non si estingue solo perché ne è stata sostituita la cosa individuata originariamente in garanzia (in giuridichese, si chiama “effetto novativo”).
Infine, il pegno è indivisibile e riguarda il bene (mobile o documento che sia) nella sua interezza e anche se la proprietà venga divisa per altre vicende (si pensi ad una divisione per testamento).
Come si costituisce il pegno?
Il pegno si costituisce attraverso la consegna del bene (in giuridichese diremmo “traditio”) dal debitore al proprio creditore. L’atto scritto, con cui viene identificato il credito e i beni individuati per l’ipoteca, rileva solo ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione di un creditore rispetto ad un altro.
L’articolo 2786 c.c. (che in termini giuridici è l’abbreviazione di Codice Civile) prevede gli adempimenti necessari alla realizzazione del pegno individuando:
- spossessamento del bene da parte del debitore;
- ingresso del bene nella disponibilità del creditore
Particolarità definita dall’articolo è che il bene possa anche essere consegnato ad un terzo, che è chiamato a custodirlo e limitare l’utilizzo del debitore e del creditore. I due, infatti, potranno usare il bene solo a fronte di una cooperazione fra loro, ma anche con il proprio custode che assolve il ruolo di super partes.
Il custode, inoltre, assolve a due finalità ulteriori:
- evitare che il bene pignorato possa essere danneggiato o distrutto a discapito della controparte;
- evitare che un terzo estraneo e in buona fede possa impossessarsi del bene.
Cosa comporta la consegna della cosa data in pegno
La consegna del bene dato in pegno comporta la perdita del possesso (spossessamento) per il proprietario/debitore ma anche una forma di pubblicità (simile all’iscrizione per l’ipoteca) con cui si rende noto a terzi interessati che il bene è una garanzia per il debito contratto.
Il funzionamento del Banco dei Pegni ne è un esempio: il banco dei pegni, infatti, si impegna a cedere una certa quantità di denaro – valutata alla stregua della stima compiuta sul bene – a coloro i quali diano in pegno i propri preziosi, e a patto di vedersi restituiti i propri oggetti una volta saldato il debito con il Banco.
I gioielli, in questo caso, fungono da garanzia per la restituzione del credito elargito dal creditore.
Obblighi del creditore pignoratizio
Il creditore pignoratizio è tenuto al rispetto di alcune circostanze, precisamente rintracciabili all’interno del nostro Codice Civile:
- art. 2790 c.c. "Conservazione della cosa e spese relative", ossia il creditore deve custodire la cosa ricevuta in pegno;
- art. 2792 c.c. "Divieto di uso e disposizione della cosa", ossia il creditore ha il divieto di usare e disporre della cosa senza il consenso del proprietario, inoltre non può darla in pegno a propria volta o permettere ad altri di goderne;
- art. 2793 c.c. "Sequestro della cosa", ossia il creditore ha l’obbligo di non abusare del proprio diritto di credito;
- art. 2794 c.c. "Restituzione della cosa", ossia il creditore deve restituire la cosa quando il credito sia soddisfatto.
Tipi di pegno
Il nostro ordinamento contempla diverse tipologie di pegno, in grado di rispondere alle diverse esigenze di carattere commerciale, bancario o finanziario. Tra queste si annoverano:
- il pegno irregolare;
- il pegno su cosa futura;
- il pegno sul credito futuro.
Il pegno irregolare è disciplinato dall’articolo 1851 del Codice Civile. Nel caso di pegno irregolare, il creditore dispone delle cose fungibili ricevute in pegno e assume in sé l’obbligo di restituire una somma pari ed equivalente al valore delle cose costituite in pegno, una volta adempiuta e risolta l’obbligazione principale; diversamente, dove l’obbligazione principale non fosse adempiuta, una somma pari all’eccedenza del valore rispetto alla prestazione dovuta.
Il pegno su cosa futura ha un effetto obbligatorio e si perfeziona con la determinazione, nel corso dell’accordo, sia del credito da garantire sia del pegno da offrire in garanzia. L’elemento che dovrà verificarsi in futuro assume i connotati della materialità e si sostanzia nella consegna della cosa al creditore. Nel caso in cui non vi fosse la consegna, il contratto sarebbe nullo.
Il pegno sul credito futuro rappresenta un istituto teorizzato dalla dottrina ma privo di una specifica normativa di riferimento. Analogo a quanto visto per il pegno su cosa futura, questa tipologia di pegno prevede la costituzione di un diritto reale di garanzia successivamente all’individuazione del bene soggetto a pegno.
Estinzione e cancellazione del pegno
Le cause di estinzione del pegno sono le stesse a cui rinvia la disciplina dell’ipoteca, ovvero:
- cancellazione dell’iscrizione;
- mancata rinnovazione dell’iscrizione allo spirare del termine;
- estinzione dell’obbligazione che ha originato l’esigenza di ipoteca;
- perimento o distruzione dell’immobile ipotecato;
- rinuncia da parte del creditore per condizione risolutiva inserita al momento di costituzione;
- provvedimento di trasferimento del bene espropriato e successiva cancellazione dell’ipoteca gravante.
Diversa accezione, invece, assume la cancellazione del pegno che riguarda per lo più il pegno su azioni e più propriamente al soddisfacimento del credito coperto da garanzia.
In questo caso, cioè in cui il credito si estingua, il creditore pignoratizio potrà prestare il proprio consenso affinché il pegno venga cancellato.
Il pegno, in questo caso, verrà cancellato dal libro soci e dal titolo e determinerà la restituzione dei titoli azionari al suo titolare originario.
Differenze tra pegno e ipoteca
Il pegno e l’ipoteca, per quanto abbiano una disciplina affine, si distinguono tra loro sotto diversi punti di vista, ovvero:
Oggetto
Il pegno ha come oggetto, ai sensi dell’articolo 2784, comma 2, c.c., “beni mobili, le universalità di beni mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili”.
L’ipoteca ha per oggetto solo i beni immobili, i diritti reali immobiliari (come nel caso dell’usufrutto), i beni mobili registrati (ad esempio, un’automobile) e le rendite dello Stato.
Costituzione
Il pegno si costituisce con contratto tra creditore e il debitore, o un terzo che consegnerà il bene. Il contratto si perfeziona al momento di effettiva dazione del bene e infatti si definisce contratto reale.
L’ipoteca si costituisce attraverso l’iscrizione nei pubblici registri immobiliari presso l’ufficio territorialmente competente per l’ubicazione del bene. Solo con l’iscrizione l’ipoteca si ritiene validamente costituita.
Spossessamento
Per il pegno, come visto per la sua costituzione, la materiale consegna del bene – che passa dal debitore al creditore pignoratizio, o al custode intermedio tra loro – realizza lo spossesamento, anche se temporaneo, della cosa da parte del suo proprietario-debitore.
Nel caso dell’ipoteca, il bene resta nella fruizione del suo proprietario e, solo nel caso in cui questi non adempiesse all’obbligazione contratta, la cosa passerebbe al suo creditore.