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5 Agosto 2023
13:00

Peculato: cos’è e quando si prescrive

Il reato di peculato, ai sensi dell'art. 314 c.p., è uno dei reati contro la pubblica amministrazione che punisce il pubblico ufficiale che si appropria di una cosa mobile di cui ha la disponibilità per ragione del suo ufficio. Il peculato (assieme alla corruzione, alla concussione, alla malversazione di erogazioni pubbliche e all’abuso d’ufficio) è uno dei reati più gravi dei reati contro la P.A. previsti dalla legge.

Peculato: cos’è e quando si prescrive
Dottoressa in Giurisprudenza
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Il peculato è il reato che commette il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che avendo la disponibilità di una cosa mobile o di una somma di denaro, in ragione del suo ufficio, se ne appropria.

Il reato di peculato è disciplinato all’articolo 314 del Codice Penale e apre la trattazione dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I e, più in generale, i delitti contro la PA del Titolo II del Codice Penale. La norma prevede che:

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

Il delitto di peculato, assieme alla corruzione, alla concussione, alla malversazione di erogazioni pubbliche e all’abuso d’ufficio rappresenta uno dei reati più gravi di cui un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio possa macchiarsi, andando a ledere gli interessi di legalità, efficienza e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Vediamo adesso quali sono i soggetti del reato di peculato, quanti tipi di peculato con esempi prevede il nostro ordinamento, come viene punito e in quanto tempo si prescrive il delitto.

Soggetti e oggetti del reato di peculato

Il reato di peculato è un reato proprio, poiché può essere commesso esclusivamente da coloro i quali rivestano particolari qualifiche o condizioni identificate dall’ordinamento, ciò perché la legge riconosce a questi soggetti il potere di offendere lo specifico bene giuridico che si ritiene essere tutelato.

Soggetti

Sono soggetti attivi del reato esclusivamente il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio i quali sono definiti nelle loro qualità dal Codice Penale, rispettivamente all’articolo 357 e 358.

Chi è il pubblico ufficiale?

L’articolo 357 c.p. prevede che:

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Ciò che connota il pubblico ufficiale è l’esercizio di una funzione pubblica e, in quanto tale, rientrano nella descrizione i dipendenti pubblici o privati che, in virtù dei poteri conferitegli dal diritto pubblico, concorrono a formare e manifestare la volontà della P.A.

La Corte di Cassazione, con sent. n. 21088 del 5 maggio 2004, specifica che è pubblico ufficiale anche chi è chiamato a svolgere quei compiti accessori e sussidiari ai fini istituzionali degli enti pubblici, perchè – seppure attraverso un’attività con partecipazione minore – si concorre alla volontà della Pubblica Amministrazione.

Si ritiene pubblico ufficiale anche il cd. funzionario di fatto, ovvero quella persona che, in virtù di un’accondiscenza della P.A., esercita oggettivamente una pubblica funzione pur non essendone formalmente investito.

I poteri riconosciuti al pubblico ufficiale sono di tipo autoritativo e certificativo, ma cosa significa?
Sono poteri autoritativi quelli di carattere imperativo che vengono esercitati nei confronti di un soggetto che non è in posizione paritetica.

Sono invece poteri certificativi l’insieme di quelle attività di documentazione a cui la legge riconosce l’efficacia probatoria.

Chi è la persona incaricata di un pubblico servizio?
L’incaricato di un pubblico servizio è il soggetto che viene descritto all’articolo 358 c.p., come:

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

In altre parole, l’incaricato di pubblico servizio è quella persona che svolge un’attività per lo Stato o per un altro Ente Pubblico e che non gode degli stessi poteri del pubblico ufficiale, ma non svolge  neppure una funzione meramente materiale.

E’ un esempio di persona incaricata di un pubblico servizio il dipendente di una società che con concessione eroga energia elettrica o gas.

Oggetti

E’ oggetto giuridico del reato di peculato il patrimonio della Pubblica Amministrazione da cui taluno possa sottrarre o approfittare, o più in generale tutte quelle cose che hanno un valore economico di cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio possa trarre utilità.

Non può essere oggetto di peculato il bene immobile o il bene privo di valore economico.

Parte della dottrina ritiene che il minimo danno patrimoniale arrecato alla P.A., poiché di lieve entità economica, non escluda il peculato dal momento che comunque realizzi la condotta tipica descritta dal reato.

Tipi di peculato

La legge permette di distinguere diversi tipi di peculato, ovvero:

  • peculato d’uso;
  • peculato di vuoto cassa;
  • peculato mediante profitto dell’errore altrui;
  • peculato per distrazione

Cosa significa peculato d’uso e peculato per distrazione? Quando si parla di peculato di vuoto cassa e come si distingue dal peculato mediante profitto altrui?

Vediamo queste tipologie di peculato di seguito.

Peculato d’uso

Il peculato d’uso è disciplinato al comma 2 dell’articolo 314 c.p. e si realizza nel caso in cui l’agente si appropria della cosa con l’intento di farne un uso solo temporaneo e, al termine, restituirla immediatamente. La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Nonostante inizialmente il reato ex art. 314 c.p. prevedesse il peculato d’uso come una sua attenuante specifica, oggi rappresenta una figura autonoma.

Oggetto del peculato d’uso possono essere solo le cose mobili e mai il denaro, poiché in quel caso l’agente risponderebbe del reato di peculato standard.

La durata del peculato d’uso è strettamente vincolata all’utilizzo del bene, cioè l’appropriazione non può superare il tempo di uso della cosa sottratta e tale da non compromettere la funzionalità della P.A.

Facciamo un esempio: pensiamo al telefono cellulare d’ufficio utilizzato per scopi personali, al di là dei casi d’urgenza e delle autorizzazioni eventualmente previste.

Sulla configurabilità del peculato d’uso a proposito dell’entità danno economico arrecato alla P.A. è discusso sia in dottrina sia in giurisprudenza se il reato venga a costituirsi anche in presenza di una lieve entità economica o se non si possa parlare, in quel caso, di peculato d’uso.

Sul punto vi sono diversi orientamenti, una prima corrente ritiene che, non essendo di grave entità il danno economico patito dalla Pubblica Amministrazione, non sarebbe corretto parlare di peculato d’uso, ciò consentirebbe di assolvere le appropriazioni ritenute irrisorie (Cassazione sent. n. 13064/2005; Cassazione, sez. VI penale, sentenze 19 settembre 2000, Mazzitelli e 2 giugno 199, Cudia).

Altra corrente, invece, ritiene che il reato di peculato d’uso debba ritenersi ugualmente configurato – ancorché in presenza di un danno di lieve entità – poiché ciò che rileverebbe ai fini della sussistenza del reato sarebbe la condotta appropriativa del soggetto agente.

Ad ogni modo, è indiscusso che l’uso della cosa in via sporadica, episodica, occasionale e in via d’urgenza non configuri il reato di peculato d’uso purché vengano verificate le circostanze concrete (Corte di Cassazione, sez. V, 5 settembre 2019, sent. n. 37186; sez. VI, 9 febbraio 2012, sent. n. 5006).

A dirimere la questione, sono poi intervenute le Sezioni Unite con sentenza n. 19054/2013 ritenendo che la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali, al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce una lesione concreta alla funzionalità della P.A. e deve ritenersi irrilevante se non produce conseguenze economiche.

Peculato “vuoto di cassa”

Il peculato di vuoto cassa è una tipologia non disciplinata precisamente dalla legge, ma che rappresenta una categoria “pratica”. Il peculato cd. “vuoto di cassa” si verifica nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro che, in ragione del proprio ufficio o servizio, sono tenuti a custodire.

Il reato si intende consumato (ovvero realizzato, perfezionato) sia che il denaro venga riconsegnato, sia nel lasso di tempo in cui il soggetto agente lo abbia fatto proprio e sia in attesa di restituirlo.

Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Si parla di peculato mediante profitto dell’errore altrui nel caso del reato disciplinato dall’art. 316 c.p., ossia la condotta commessa dal pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, giovandosi dell’errore altrui e nell’esercizio delle proprie funzioni, riceve o trattiene denaro o altra utilità, per sé o per un terzo soggetto.

Il peculato mediante profitto dell’errore altrui è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Questa è, senza subbio, una forma attenuata del peculato, tuttavia arricchito dalla presenza dell’errore – che può ricadere tanto sulla prestazione in senso stretto quanto sull’ammontare specifico (in termini giuridici si dice che possa ricadere sia sull’an che sul quantum debeatur) – di chi effettua il pagamento. Fondamentale però è che questo errore non venga mai provocato con dolo, ovvero con l’intenzionalità di causare un danno e trarne vantaggio, da parte dell’agente perché in quel caso risponderà di un reato diverso, ovvero di concussione.

Peculato per distrazione

A seguito della nuova formulazione dell’articolo 314 c.p., la previgente figura del peculato per distrazione è stata abrogata dalla Legge 26 aprile 1990, n. 86 e oggi non è più prevista dal nostro ordinamento. La tutela a cui rinviava questa tipologia di reato attualmente è ricompresa all’interno dell’abuso d’ufficio, ex art. 323 c.p.

Il peculato per distrazione rappresentava la condotta di colui che indirizzava la cosa o il denaro al profitto proprio o di altri.

Elementi costitutivi e circostanze aggravanti

Sono elementi costitutivi del reato di peculato:

  • la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
  • la ragione d’ufficio o servizio prestato, inteso come la ragione per la quale l’agente ha in disponibilità la cosa;
  • il possesso, ovvero la relazione immediata che si instaura tra soggetto agente e bene;
  • l’appropriazione, la condotta specifica e tipica di colui che imprime la propria volontà sul bene, utilizzando come se fosse il legittimo proprietario (si dice uti dominus);
  • il dolo, l’elemento soggettivo che connota l’azione dell’agente: la volontarietà.

Il nostro Codice Penale all’articolo 61, n. 9, rinviene poi le circostanze aggravanti comuni di cui possa connotarsi il reato, ovvero l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Questa circostanza si ravvisa ogni volta in cui il pubblico ufficiale vada ben oltre le proprie competenze, non attenendosi alle norme giuridiche che regolano la sua attività o quando l’appropriazione risulti facilitata dalle qualità personali dell’agente che gli permetta di compiere il reato mentre assolve il proprio incarico o servizio.

Elemento oggettivo

E’ elemento oggettivo del reato di peculato la condotta di appropriazione: attraverso questa il soggetto agente realizza l’interversione del possesso, ovvero esercita la sua ingerenza sul bene appartenente ad altri, facendolo rientrare nel proprio pieno controllo e disponendone come se fosse il proprietario – cioè uti dominus.

Elemento soggettivo

Il dolo di cui si caratterizza il peculato è un dolo generico, che consiste cioè nella piena coscienza e volontà di appropriarsi del bene, distraendolo dal controllo del legittimo proprietario e mutando la destinazione che altrimenti la cosa avrebbe.Occorre infatti che il soggetto agente abbia avuto la volontà di ritenere il bene.

Come viene punito il reato di peculato e quando va in prescrizione

Il peculato è punito con la pena della reclusione minima di 4 anni fino al massimo di 10 anni e 6 mesi. Il reato di peculato si prescrive nel termine di 10 anni e 6 mesi, aggiungendo per eventuali atti interruttivi ¼ e ciò per un totale di 13 anni, 1 mese e 15 giorni.

Nel caso del peculato d’uso, la pena applicata va da 6 mesi a 3 anni.Il delitto di peculato d’uso si prescrive nel termine di 6 anni, così come anche per il peculato mediante profitto altrui.

La prescrizione è da calcolarsi a partire dal momento in cui il reato si ritiene essere consumato (cioè perfezionato) o tentato.

Il reato di peculato è un reato di natura istantanea, pertanto la consumazione coincide con il momento a partire dal quale il soggetto agente si appropria della cosa.

E’ ammesso il tentativo che può anche consistere in più atti.

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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