Il peculato è il reato che commette il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che avendo la disponibilità di una cosa mobile o di una somma di denaro, in ragione del suo ufficio, se ne appropria.
Il delitto di peculato, assieme alla corruzione, alla concussione, alla malversazione di erogazioni pubbliche rappresenta uno dei reati più gravi di cui un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio possa macchiarsi.
Il legislatore intende tutelare gli interessi di legalità, efficienza e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Il reato di peculato: cosa dice l'art. 314 c.p.
Il reato di peculato è disciplinato all’articolo 314 del Codice Penale e apre la trattazione dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I e, più in generale, i delitti contro la PA del Titolo II del Codice Penale. La norma prevede che:
“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.
Vediamo adesso quali sono i soggetti del reato di peculato, quanti tipi di peculato con esempi prevede il nostro ordinamento, come viene punito e in quanto tempo si prescrive il delitto.
Caratteristiche del reato di peculato
Il reato di peculato è un reato proprio, poiché può essere commesso esclusivamente da coloro i quali rivestano particolari qualifiche o condizioni identificate dall’ordinamento, ciò perché la legge riconosce a questi soggetti il potere di offendere lo specifico bene giuridico che si ritiene essere tutelato.
Il reato di peculato è un reato di natura istantanea, pertanto la consumazione coincide con il momento a partire dal quale il soggetto agente si appropria della cosa.
È ammesso il tentativo che può anche consistere in più atti.
I soggetti
Sono soggetti attivi del reato esclusivamente il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio i quali sono definiti nelle loro qualità dal Codice Penale, rispettivamente all’articolo 357 e 358.
Chi è il pubblico ufficiale?
L’articolo 357 c.p. prevede che:
“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
Ciò che connota il pubblico ufficiale è l’esercizio di una funzione pubblica e, in quanto tale, rientrano nella descrizione i dipendenti pubblici o privati che, in virtù dei poteri conferitegli dal diritto pubblico, concorrono a formare e manifestare la volontà della P.A.
La Corte di Cassazione, con sent. n. 21088 del 5 maggio 2004, specifica che è pubblico ufficiale anche chi è chiamato a svolgere quei compiti accessori e sussidiari ai fini istituzionali degli enti pubblici, perchè – seppure attraverso un’attività con partecipazione minore – si concorre alla volontà della Pubblica Amministrazione.
Si ritiene pubblico ufficiale anche il cd. funzionario di fatto, ovvero quella persona che, in virtù di un’accondiscenza della P.A., esercita oggettivamente una pubblica funzione pur non essendone formalmente investito.
I poteri riconosciuti al pubblico ufficiale sono di tipo autoritativo e certificativo, ma cosa significa?
Sono poteri autoritativi quelli di carattere imperativo che vengono esercitati nei confronti di un soggetto che non è in posizione paritetica.
Sono invece poteri certificativi l’insieme di quelle attività di documentazione a cui la legge riconosce l’efficacia probatoria.
Chi è la persona incaricata di un pubblico servizio?
L’incaricato di un pubblico servizio è il soggetto che viene descritto all’articolo 358 c.p., come:
“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
In altre parole, l’incaricato di pubblico servizio è quella persona che svolge un’attività per lo Stato o per un altro Ente Pubblico e che non gode degli stessi poteri del pubblico ufficiale, ma non svolge neppure una funzione meramente materiale.
E’ un esempio di persona incaricata di un pubblico servizio il dipendente di una società che con concessione eroga energia elettrica o gas.
L'interesse giuridico
L' oggetto giuridico del reato di peculato il patrimonio della Pubblica Amministrazione da cui taluno possa sottrarre o approfittare, o più in generale tutte quelle cose che hanno un valore economico di cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio possa trarre utilità.
Non può essere oggetto di peculato il bene immobile o il bene privo di valore economico.
Parte della dottrina ritiene che il minimo danno patrimoniale arrecato alla P.A., poiché di lieve entità economica, non escluda il peculato dal momento che comunque realizzi la condotta tipica descritta dal reato.
Tipi di peculato
La legge permette di distinguere diversi tipi di peculato, ovvero:
- peculato d’uso;
- peculato di vuoto cassa;
- peculato mediante profitto dell’errore altrui;
- peculato per distrazione
Cosa significa peculato d’uso e peculato per distrazione? Quando si parla di peculato di vuoto cassa e come si distingue dal peculato mediante profitto altrui?
Vediamo queste tipologie di peculato di seguito.
Peculato d’uso
Il peculato d’uso è disciplinato al comma 2 dell’articolo 314 c.p. e si realizza nel caso in cui l’agente si appropria della cosa con l’intento di farne un uso solo temporaneo e, al termine, restituirla immediatamente. La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Nonostante inizialmente il reato ex art. 314 c.p. prevedesse il peculato d’uso come una sua attenuante specifica, oggi rappresenta una figura autonoma.
Oggetto del peculato d’uso possono essere solo le cose mobili e mai il denaro, poiché in quel caso l’agente risponderebbe del reato di peculato standard.
La durata del peculato d’uso è strettamente vincolata all’utilizzo del bene, cioè l’appropriazione non può superare il tempo di uso della cosa sottratta e tale da non compromettere la funzionalità della P.A.
Facciamo un esempio: pensiamo al telefono cellulare d’ufficio utilizzato per scopi personali, al di là dei casi d’urgenza e delle autorizzazioni eventualmente previste.
Sulla configurabilità del peculato d’uso a proposito dell’entità danno economico arrecato alla P.A. è discusso sia in dottrina sia in giurisprudenza se il reato venga a costituirsi anche in presenza di una lieve entità economica o se non si possa parlare, in quel caso, di peculato d’uso.
Sul punto vi sono diversi orientamenti, una prima corrente ritiene che, non essendo di grave entità il danno economico patito dalla Pubblica Amministrazione, non sarebbe corretto parlare di peculato d’uso, ciò consentirebbe di assolvere le appropriazioni ritenute irrisorie (Cassazione sent. n. 13064/2005; Cassazione, sez. VI penale, sentenze 19 settembre 2000, Mazzitelli e 2 giugno 199, Cudia).
Altra corrente, invece, ritiene che il reato di peculato d’uso debba ritenersi ugualmente configurato – ancorché in presenza di un danno di lieve entità – poiché ciò che rileverebbe ai fini della sussistenza del reato sarebbe la condotta appropriativa del soggetto agente.
Ad ogni modo, è indiscusso che l’uso della cosa in via sporadica, episodica, occasionale e in via d’urgenza non configuri il reato di peculato d’uso purché vengano verificate le circostanze concrete (Corte di Cassazione, sez. V, 5 settembre 2019, sent. n. 37186; sez. VI, 9 febbraio 2012, sent. n. 5006).
A dirimere la questione, sono poi intervenute le Sezioni Unite con sentenza n. 19054/2013 ritenendo che la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali, al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce una lesione concreta alla funzionalità della P.A. e deve ritenersi irrilevante se non produce conseguenze economiche.
Peculato “vuoto di cassa”
Il peculato di vuoto cassa è una tipologia non disciplinata precisamente dalla legge, ma che rappresenta una categoria “pratica”.
Il peculato cd. “vuoto di cassa” si verifica nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro che, in ragione del proprio ufficio o servizio, sono tenuti a custodire.
Il reato si intende consumato (ovvero realizzato, perfezionato) sia che il denaro venga riconsegnato, sia nel lasso di tempo in cui il soggetto agente lo abbia fatto proprio e sia in attesa di restituirlo.
Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Si parla di peculato mediante profitto dell’errore altrui nel caso del reato disciplinato dall’art. 316 c.p., ossia la condotta commessa dal pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, giovandosi dell’errore altrui e nell’esercizio delle proprie funzioni, riceve o trattiene denaro o altra utilità, per sé o per un terzo soggetto.
Il peculato mediante profitto dell’errore altrui è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Questa è, senza subbio, una forma attenuata del peculato, tuttavia arricchito dalla presenza dell’errore – che può ricadere tanto sulla prestazione in senso stretto quanto sull’ammontare specifico (in termini giuridici si dice che possa ricadere sia sull’an che sul quantum debeatur) – di chi effettua il pagamento. Fondamentale però è che questo errore non venga mai provocato con dolo, ovvero con l’intenzionalità di causare un danno e trarne vantaggio, da parte dell’agente perché in quel caso risponderà di un reato diverso, ovvero di concussione.
Peculato per distrazione (314 bis c.p.)
Il peculato per distrazione è stato introdotto nel nostro ordinamento mediante il decreto legge 4 luglio 2024, n. 92.
Il reato, dapprima ricompreso all’interno dell’abuso d’ufficio che ora è stato abrogato, adesso diviene figura autonoma.
“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”
Elementi costitutivi e circostanze aggravanti
Sono elementi costitutivi del reato di peculato:
- la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- la ragione d’ufficio o servizio prestato, inteso come la ragione per la quale l’agente ha in disponibilità la cosa;
- il possesso, ovvero la relazione immediata che si instaura tra soggetto agente e bene;
- l’appropriazione, la condotta specifica e tipica di colui che imprime la propria volontà sul bene, utilizzando come se fosse il legittimo proprietario (si dice uti dominus);
- il dolo, l’elemento soggettivo che connota l’azione dell’agente: la volontarietà.
Il nostro codice penale all’articolo 61, n. 9, rinviene poi le circostanze aggravanti comuni di cui possa connotarsi il reato, ovvero l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
Questa circostanza si ravvisa ogni volta in cui il pubblico ufficiale vada ben oltre le proprie competenze, non attenendosi alle norme giuridiche che regolano la sua attività o quando l’appropriazione risulti facilitata dalle qualità personali dell’agente che gli permetta di compiere il reato mentre assolve il proprio incarico o servizio.
Elemento oggettivo
L’elemento oggettivo del reato di peculato è la condotta di appropriazione.
Mediante l'appropriazione, l'agente realizza l’interversione del possesso, esercitando la sua ingerenza sul bene appartenente ad altri, facendolo rientrare nel proprio pieno controllo e disponendone come se fosse il proprietario – cioè uti dominus.
Elemento soggettivo
L'elemento psicologico di cui si caratterizza il peculato è il dolo generico.
Come viene punito il reato di peculato e quando va in prescrizione
Il peculato è punito con la pena della reclusione minima di 4 anni fino al massimo di 10 anni e 6 mesi. I
l reato di peculato si prescrive nel termine di 10 anni e 6 mesi, aggiungendo per eventuali atti interruttivi ¼ e ciò per un totale di 13 anni, 1 mese e 15 giorni.
Nel caso del peculato d’uso, la pena applicata va da 6 mesi a 3 anni.Il delitto di peculato d’uso si prescrive nel termine di 6 anni, così come anche per il peculato mediante profitto altrui.
La prescrizione è da calcolarsi a partire dal momento in cui il reato si ritiene essere consumato (cioè perfezionato) o tentato.