Il patteggiamento nel calcio è possibile grazie a due norme del Codice di Giustizia sportiva della FIGC. Si tratta dell'articolo 126 e 127 del CDS, che trattano due diverse applicazioni di sanzioni su richiesta del calciatore, del dirigente e del tesserato. La riduzione della sanzione per ammissione di responsabilità e collaborazione da parte dell'incolpato è prevista dall'art. 128 del CDS.
L'articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva tratta l'"Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento". Si tratta di possibili sanzioni ridotte.
L'articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva tratta l'"Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento". Si tratta di possibili sanzioni ridotte.
L'articolo 128 del Codice di Giustizia Sportiva tratta i casi di "Collaborazione degli incolpati". Si tratta di possibili sanzioni ridotte, commutate o determinate in via equativa.
Quindi la tempistica della proposta di accordo, che deve giungere al Procuratore federale FIGC, è importante, perché il sistema sanzionatorio ed i perimetri entro i quali può avvenire il patteggiamento cambiano in base alla data o al momento del processo in cui arriva la richiesta, se prima del deferimento o dopo il deferimento.
Ai fini del patteggiamento, in particolare per ottenere riduzioni di sanzione più alte, conta anche che l'interessato si sia prontamente denunciato o che abbia collaborato ai sensi dell'art. 128 del CGS.
Vediamo nel dettaglio le tre norme per capire poi come sono state applicate nei casi di scommesse nel calcio.
- 1.1Il patteggiamento si avvia con una proposta di accordo
- 1.2Sanzione ridotta massimo alla metà
- 1.3Sanzione ridotta ulteriormente in presenza di circostanze attenuanti
- 1.4Quale è l'iter per ottenere la sanzione ridotta per patteggiamento
- 1.5Esecuzione della proposta di accordo accettata
- 1.6Cosa succede se l'interessato non rispetta l'accordo
- 1.7Patteggiamento art. 126 CGS escluso in caso di recidiva o violenza, alterazione di risultati
- 2.1Il Patteggiamento art. 127 CGS si avvia con un accordo diretto con la Procura federale
- 2.2Accordo con la Procura Federale possibile entro la prima udienza
- 2.3Cosa può contenere l'accordo
- 2.4Sanzione ridotta ad un terzo
- 2.5Sanzione ridotta ulteriormente in presenza di circostanze attenuanti
- 2.6Iter per ottenere la riduzione della sanzione
- 2.7Efficacia dell'accordo e sanzioni pecuniarie
- 2.8Violazione dell'accordo da parte del diretto interessato: cosa succede
- 2.9Patteggiamento art. 127 CGS escluso in caso di recidiva o violenza, alterazione di risultati
Patteggiamento prima del deferimento (art. 126 del CGS)
L‘articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) è denominato "Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento".
Vediamo il suo contenuto.
Il patteggiamento si avvia con una proposta di accordo
Il comma 1 dell'art. 126 stabilisce che "Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale:
- l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura;
- oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati".
La prima cosa da sapere è che questa normativa dell'articolo 126 si applica solo nella fase che precede il deferimento del calciatore, del dirigente, del tesserato di società di calcio.
Chi invia la proposta di accordo alla Procura Federale?
Formalmente, avvia il patteggiamento prima del deferimento, con l'obiettivo di applicazione di sanzioni su richiesta e ridotte, il diretto interessato, ossia il calciatore, il dirigente, il tesserato della società.
Ed in particolare colui ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini.
Quali sono le modalità di invio della proposta di accordo? Attraverso una PEC contenente una proposta di accordo, che quindi il calciatore, il dirigente o il tesserato, trasmette alla segreteria della Procura Federale.
Cosa deve contenere la proposta di accordo?
Ovviamente deve contenere una proposta riguardo l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, che è appunto l'obiettivo del calciatore, del dirigente o del tesserato che inoltra la proposta.
Il diretto interessato deve formalizzare alla Procura Federale la proposta di una sanzione ridotta, "indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati".
Ebbene, il diretto interessato, quindi il calciatore, il dirigente, il tesserato, può indicare nella proposta di accordo il tipo, la misura della riduzione della sanzione oppure, quindi in maniera alternativa, proporre dei propri impegni che siano volti a porre rimedio.
Sanzione ridotta massimo alla metà
Il comma 2 dell'articolo 126 del Codice di Giustizia sportiva stabilisce che "La sanzione può essere diminuita:
- fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria,
- ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti".
Si tratta di due passaggi fondamentali.
Senza applicazioni di circostanze attenuanti, la riduzione della sanzione indicata nella proposta alla Procura Federale è comunque limitata alla metà della sanzione.
Sanzione ridotta ulteriormente in presenza di circostanze attenuanti
Lo stesso articolo 126, comma 2 del CGS apre alla possibilità di ulteriori riduzioni della sanzione per circostanze attenuanti, tipo la collaborazione del calciatore, il fatto che si sia denunciato, ecc. In questo caso la normativa della FIGC non pone limiti alla riduzione della sanzione.
Quale è l'iter per ottenere la sanzione ridotta per patteggiamento
Il comma 3 dell'articolo 126 del CGS, tratta l'obbligo di informazione del Procuratore federale verso il Procuratore generale dello sport, in merito alla ricevuta proposta di accordo per patteggiamento del calciatore, del dirigente o del tesserato: "Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi".
Il successivo comma 4 stabilisce che il Procuratore Federale è obbligato a trasmettere la proposta di accordo al Presidente Federale per osservazioni: "La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport".
La proposta del calciatore, del dirigente, del tesserato diventa definitiva dopo che sono trascorsi i 15 giorni, lo stabilisce il successivo comma 5: "Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia".
Esecuzione della proposta di accordo accettata
La seconda parte del comma 5 dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC stabilisce che "L'accordo comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione".
Cosa succede se l'interessato non rispetta l'accordo
Il comma 6 tratta il caso dell'esecuzione non completa dell'accordo da parte del diretto interessato: "Nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza".
Patteggiamento art. 126 CGS escluso in caso di recidiva o violenza, alterazione di risultati
Il comma 7 dell'articolo 126 stabilisce che "Il comma 1 non trova applicazione:
- per i casi di recidiva,
- per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona,
- per gli episodi di abusi o di molestie sessuali,
- per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza,
- per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale".
In tutti i casi sopra elencati, il calciatore, il dirigente, il tesserato non può esercitare quanto previsto dal comma 1 che è appunto la possibilità di trasmettere una proposta di accordo via PEC riguardo l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.
La ratio della legge è di facile intuizione, si tratta di casi molto più gravi che non comportano il diritto ad ottenere una riduzione della sanzione alla metà o in misura superiore alla metà.
Patteggiamento dopo il deferimento (art. 127 del CGS)
L‘articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) è denominato "Applicazione di sanzioni su richiesta dopo del deferimento".
Vediamo ora cosa cambia se il calciatore, il dirigente, il tesserato si attiva per un patteggiamento dopo il deferimento.
Il Patteggiamento art. 127 CGS si avvia con un accordo diretto con la Procura federale
Il comma 1 dell'art. 127 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC stabilisce che "Successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l'incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura".
Accordo con la Procura Federale possibile entro la prima udienza
L'iter relativo al patteggiamento, ossia all'applicazione di sanzioni su richiesta del diretto interessato, dopo il deferimento, avviene in maniera diversa rispetto al caso previsto dall'art. 126 prima del deferimento.
In questo caso non è necessaria una PEC contenente l'accordo, ma nell'arco temporale tra la notifica dell'atto di deferimento e la prima udienza innanzi al Tribunale federale, è possibile per l'incolpato accordarsi con la Procura Federale.
Cosa può contenere l'accordo
L'accordo tra il calciatore, il dirigente, il tesserato con la Procura Federale, ha come oggetto una richiesta all'organo giudicante, che è il Tribunale federale, di una applicazione di una sanzione ridotta o commutata.
Per ottenere l'accordo con la Procura Federale, per poi far partire la richiesta all'organo giudicante, è necessario che il diretto interessato indichi la specie e la misura della sanzione ridotta o commutata alla Procura Federale.
Sanzione ridotta ad un terzo
Il comma 2 dell'art. 127 stabilisce che "La sanzione può essere diminuita:
- fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria,
- ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti".
Quindi a differenza del patteggiamento prima del deferimento (art. 126), che prevedeva un riduzione della metà, ossia il 50%, nel caso del patteggiamento dopo il deferimento (art. 127) la riduzione massima è di un terzo, ossia il 33,33%.
Sanzione ridotta ulteriormente in presenza di circostanze attenuanti
Anche l'articolo 127, comma 2 del CGS apre alla possibilità di ulteriori riduzioni della sanzione per circostanze attenuanti, tipo la collaborazione del calciatore, il fatto che si sia denunciato, ecc. Anche in questo caso la normativa della FIGC non pone limiti alla riduzione della sanzione.
Iter per ottenere la riduzione della sanzione
Il comma 3 dell'art. 127 del CGS stabilisce che "Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione".
Una volta che l'interessato ha avviato l'iter, si è accordato con la Procura Federale, a giudicare se la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta è l'organo giudicante, ossia il Tribunale federale, il quale poi se ritiene congrua la sanzione e gli impegni che si prende il diretto interessato, emette una decisione ratificando, ossia dichiarando l'efficacia della del patteggiamento.
A quel punto la riduzione della sanzione e l'accordo diventano definitivi.
Efficacia dell'accordo e sanzioni pecuniarie
Il comma 4 dell'art. 127 del Codice di Giustizia sportiva della FIGC stabilisce che "L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3".
Violazione dell'accordo da parte del diretto interessato: cosa succede
Il comma 5 dell'art. 127 tratta la violazione dell'accordo in merito all'applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento: "Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI".
In sostanza, se l'accordo ratificato dal Tribunale federale non viene eseguito completamente da parte del diretto interessato, riparte il processo, quindi scatta la revoca dell'applicazione di sanzioni ridotte su richiesta e viene fissata l'udienza per il dibattimento.
Il comma 6 stabilisce che "Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta".
Quindi entro 60 giorni dalla revoca dell'accordo di applicazione di sanzioni su richiesta, il processo dovrà concludersi con una pronuncia del Tribunale federale.
Patteggiamento art. 127 CGS escluso in caso di recidiva o violenza, alterazione di risultati
Il comma 7 dell'art. 127 del Codice di Giustizia sportiva, in materia di sanzioni ridotte su richiesta dopo il deferimento, analogamente a quanto previsto nell'articolo 126, prevede dei casi di esclusione: "Il comma 1 non trova applicazione:
- per i casi di recidiva,
- per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona,
- per gli episodi di abusi o di molestie sessuali,
- per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza,
- per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall’ordinamento federale".
Anche in questo caso, il patteggiamento dopo il deferimento non è possibile, se vi sono queste tipologie di casi e fatti gravi.
Collaborazione degli imputati (art. 128 del CGS)
L‘articolo 128 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) è denominato "Collaborazione degli incolpati"
Si tratta dei casi in cui il calciatore, il dirigente, il tesserato si attiva per un patteggiamento prima o dopo il deferimento, oppure i casi in cui non si attiva, ma ci aggiunge una collaborazione nel suo status di incolpato, al fine di ottenere un vantaggio in termini di sanzioni.
Il comma 1 dell'art. 128 stabilisce che "In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva:
- possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale
- ovvero commutarle in prescrizioni alternative
- o determinarle in via equitativa.
- La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di
responsabilità".
Quindi se il calciatore, il dirigente o il tesserato o la società, ammettono la propria responsabilità e collaborano durante il procedimento disciplinare, sempre in caso di violazioni regolamentari, può scattare una riduzione di sanzione oppure una prescrizione alternativa o una sanzione determinata in via equitativa.
Scommesse nel calcio e sanzioni ridotte per patteggiamento, ammissione e collaborazione degli incolpati
Trattiamo ora un riferimento ai casi di scommesse nel calcio da parte di calciatori, in violazione dell'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva.
Secondo il CGS, è vietato ai calciatori, ai tesserati e ai membri dell’ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, in ambito calcistico, su partite di FIGC, UEFA e FIFA.
La sanzione in questo caso, ai sensi dell'art. 24 del CGS, è la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
E' possibile ridurre la sanzione attraverso gli articolo 126, 127 e 128 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.
Ebbene, nel caso il calciatore attivi la procedura di patteggiamento prima del deferimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva oppure il patteggiamento dopo il deferimento ai sensi dell'art. 127 del Codice di Giustizia Sportiva , egli può formalizzare una proposta di riduzione alla metà (art. 126) o ad un terzo (art. 127) dei tre anni, ossia 18 mesi
Ed in presenza di circostanze attenuanti, tipo la denuncia, la collaborazione, può ottenere anche una ulteriore riduzione di sanzione, che sono al metà dei 36 mesi previsti.
Oltre alle circostanze attenuanti, l'ammissione di responsabilità e la collaborazione può comportare il vantaggio per l'incolpato di attivare anche le sanzioni previste ai sensi dell'art. 128 del Codice di Giustizia Sportiva ossia una ulteriore riduzione delle sanzioni oppure sanzioni commutate in prescrizioni alternative o commutate in via equitativa.