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Il patrimonio indisponibile è l’insieme dei beni appartenenti allo Stato, alle Province e ai Comuni che possono essere interessati da atti dispositivi di diritto privato, purché ciò non pregiudichi la loro destinazione e la generale utilità.
L’articolo 826 del Codice Civile, rinvia alla disciplina di questa tipologia di beni e dispone che:
“I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”.
I beni oggetto del patrimonio indisponibile rientrano nella macrocategoria dei beni pubblici che, a propria volta, si distingue il patrimonio indisponibile dai beni demaniali.
Sono detti beni demaniali quei beni che appartengono alla Pubblica Amministrazione e sono destinati all’uso generale e diretto del pubblico. Su questa categoria di beni, la P.A. esercita una potestà sotto forma di provvedimenti amministrativi specifici.
Classificazione
Il patrimonio indisponibile può essere tale in virtù di precise accezioni, come:
- per natura, sono tali quelli che non possono mai appartenere ad un privato; ma solo allo Stato o alla Regione;
- per appartenenza, cioè possono essere solo appartenenti a un ente pubblico;
- per destinazione, ovvero destinati solo alla al pubblico servizio
Un particolare riferimento per il patrimonio indisponibile è dato dall’articolo 828 del Codice Civile il quale prevede che, i beni che lo compongono, non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi previsti dalla legge.
In linea teorica, quindi, questi beni sono commerciabili ma sono gravati dal rispetto di un vincolo di destinazione che è quello dell’uso pubblico.
Rientrano nel patrimonio indisponibile:
- l’insieme del demanio forestale dello Stato (boschi; foreste; praterie; laghi; fiumi);
- i siti di interesse storico culturale (archeologico; artistico; beni ritrovati nel sottosuolo);
- gli uffici, gli edifici, gli impianti e le aree pubbliche e destinate al pubblico servizio; i beni che sono dotazione della Repubblica e del suo prestigio (caserme; armamenti; armi ecc.)
Come si distinguono i beni patrimoniali indisponibili da quelli demaniali
I beni demaniali si caratterizzano per la loro:
- indisponibilità, poiché non possono essere interessati da diritti privati se non nei modi previsti dalla legge;
- inapplicabilità dei limiti della proprietà privata;
- tutela pubblicistica;
- godimento limitato da parte dei cittadini;
- amministrazione pubblica, poiché solo la P.A. ha la gestione di questi beni
Inoltre, i beni demaniali possono essere acquistati per usucapione o in forza di un’esecuzione forzata.
A differenza dei beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili possono essere sia beni mobili sia beni immobili. Al pari dei beni demaniali, il patrimonio indisponibile non è pignorabile o usucapibile.
In più, rientrano nel patrimonio indisponibile anche quei beni acquisiti dall’Amministrazione in forma coattiva e attraverso l’espropriazione per pubblico interesse.