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1 Ottobre 2024
9:00

Patente a crediti edilizia: come funziona, chi deve averla, requisiti e scadenze per le aziende

La patente a crediti per la sicurezza nei cantieri edili è obbligatoria dal 1 ottobre 2024 per "le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri", con un mese transitorio con autocertificazione da inviare all'Ispettorato. Obbligatoria la richiesta, punteggio iniziale di 30 punti, con possibilità di incrementi dei crediti ma anche decurtazioni per violazioni. Vediamo in questa guida completa quali sono i requisiti, le scadenze, come funziona e le sanzioni.

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Patente a crediti edilizia: come funziona, chi deve averla, requisiti e scadenze per le aziende
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Patente a punti per i cantieri edili cos'e, come funziona, requisiti e scadenze per le aziende

L'attività lavorativa nei cantieri edili, sia eseguita da aziende edili che non edili o di impiantistica, è consentita esclusivamente ad imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti dell'edilizia, a far data dal 1 ottobre 2024.

La patente a punti nei cantieri edili è stata introdotta per aumentare la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.

E' obbligato ad averla chiunque lavori fisicamente in un cantiere edile.

Ogni operatore parte dal possesso di 30 punti ed è possibile operare nei cantieri edili con il possesso di almeno 15 punti. Ci sono poi delle attività che consentono un incremento dei punti, così come delle infrazioni per le quali l'operatore perde dei punti.

Con meno di 15 punti, l'operatore non può più operare nei cantieri edili e deve adoperarsi per recuperare le decurtazioni e quindi incrementare i punti.

Non devono richiederla gli operatori che hanno una qualificazione SOA di III categoria, quindi fino a 1 milione (precisamente 1.033.000 euro) in almeno una categoria da OG1 ad OG13 o da OS1 ad OS35.

Chi opera nei cantieri edili senza il possesso della patente a crediti rischia sanzioni per almeno 6 mila euro. Sanzioni che vanno da euro 711,92 a euro 2.562,91 anche per il committente.

Dal 1 ottobre al 31 ottobre c'è un periodo transitorio, per il quale da più parti viene richiesta una proroga almeno fino al 30 novembre, dove è possibile lavorare nei cantieri, anche per le imprese ed i lavoratori che al 1 ottobre 2024 già stanno operando nei cantieri, presentando un'autodichiarazione o dichiarazione sostitutiva (qui il fac simile) via PEC all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'indirizzo:

dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

Dal 1 novembre 2024 scatta l'obbligo di richiesta di rilascio della patente a crediti tramite un apposito portale dedicato.

E' importante quindi rispettare la normativa, accumulare punti ed evitare la decurtazione dei punti per operare nei cantieri edili.

Sommario

Patente a crediti edilizia: cos'è e come funziona

L’articolo 29 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito nella Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha introdotto la "patente a crediti" per i cantieri temporanei o mobili, modificando l'art. 27 del D. Lgs n. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.

E' stato introdotto un "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti", che è appunto la Patente a crediti nell'edilizia.

Il sistema della Patente a crediti nell'edilizia è stato poi regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 132/24.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 con relativo allegato contenente l'autodichiarazione che le imprese devono usare nel periodo transitorio dal 1 ottobre al 31 ottobre 2024.

Chi deve avere la patente a crediti per l’edilizia

Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Quindi chi lavora nei cantieri edili deve essere in possesso della patente a crediti dell'edilizia.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

È condizione decisiva, pertanto, l’operare all’interno del cantiere ed è irrilevante la distinzione tra appalto e sub-appalto.

Sono incluse nell’obbligo anche le imprese non necessariamente qualificabili come imprese edili e tutti i lavoratori autonomi operanti materialmente nei cantieri identificati.

Le sole esclusioni riguardano i soggetti che effettuano mere forniture, si ritiene “senza posa in opera o installazione”, nonché coloro che rendono prestazioni di natura intellettuale (es. geometri, architetti…).

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

Patente a punti edilizia esclusa qualificazione SOA pari o superiore alla III categoria

Da ultimo, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Quindi le aziende che hanno una qualificazione SOA di III classifica, ossia fino a euro 1.033.000 euro, quindi oltre un milione di euro, non sono tenute a richiedere la patente a crediti, in una qualsiasi delle categoria da OG1 ad OG13 da OS1 ad OS35.

Requisiti: cosa bisogna avere per il rilascio della patente per i cantieri

Appurato quali sono i soggetti obbligati al possesso della patente a crediti nell'edilizia, vediamo quali sono i requisiti che l'operatore (imprese edili o non edili, lavoratori autonomi che operano fisicamente nel cantiere) deve possedere per aver diritto al rilascio della patente a crediti.

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del DURC, documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  4. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale (DURF), di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Salvo casi particolari – ad esempio legati all’esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi
formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione).

Come richiedere la patente edilizia

In fase di prima applicazione, le aziende possono presentare una autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Fase transitoria dal 1 al 31 ottobre 2024

Quindi dal 1 ottobre 2024, le imprese interessate possono legittimamente continuare o iniziare a operare nelle attività per le quali è richiesta la patente a crediti, ma solo dopo aver inviato tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha anche pubblicato il fac simile dell'autocertificazione.

L'invio dell'autodichiarazione all'Ispettorato del Lavoro obbliga l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro il 31 ottobre 2024.

Modalità operative dal 1 novembre 2024

A decorrere dal 1° novembre 2024, infatti, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale istituito presso l'INL.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti, Avvocati e CAF).

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Come funziona il sistema dei crediti della patente

Le imprese che presentano domanda di patente a crediti, in possesso dei requisiti, avranno un punteggio iniziale che può incrementarsi o ridursi in base ai vari casi. Vediamoli.

Punteggio iniziale

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100, secondo i criteri dell'art. 5 del D.M. 132/2024.

Richiesta incremento crediti

La richiesta di crediti aggiuntivi sarà possibile solo dopo l'implementazione della piattaforma informatica, con modalità che saranno comunicate sul sito dell'Ispettorato, secondo determinate regole.

Per quanto riguarda i requisiti posseduti alla presentazione della domanda, i crediti aggiuntivi saranno attribuiti con effetto retroattivo (art. 5, comma 5, D.M. 132/2024).

Per quanto riguarda i requisiti conseguiti dopo la presentazione della domanda, i crediti aggiuntivi saranno attribuiti aggiornando il punteggio della patente.

Cosa fa incrementare il punteggio della patente a crediti

Nella circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 2024 vengono sviluppate le tabelle che indicano il valore dell’incremento in rapporto ai criteri di cui all’art. 5 del D.M. 132/2024 citato, che di seguito si riportano:

  • storicità dell'azienda;
  • mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio;
  • attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
  • altre attività, investimenti o formazione.

Storicità dell'azienda: fino a 10 crediti in più

In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili
con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.
3 crediti
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili
con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella.
5 crediti
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili
con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella.
8 crediti
Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili
con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella.
10 crediti

Quindi superati i cinque anni di iscrizione alla CCIAA, l'impresa oltre i 30 crediti iniziali avrà dai 3 ai 10 crediti in più, in base agli anni di iscrizione.

Mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio: aumento di 1 credito ogni 2 anni

In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti.

Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all’Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l’incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull’impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l’asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 81/2008.

Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all’Allegato I-bis, l’incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981.

Attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

In relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono
attributi sino a trenta 30 crediti per le seguenti attività

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi
di mutuo riconoscimento IAF MLA.
5 crediti
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG- SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria
civile”.
4 crediti
i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.
i.) 6 crediti
ii.) 8 crediti
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza 3 crediti
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. 1 credito
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con
l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.
3 crediti
Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con
l’Inail, superiori a 50.000,01 euro.
6 crediti
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3 crediti
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente 2 crediti

Altre attività, investimenti o formazione: fino a 10 crediti in più

In relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere
attribuiti fino a 10 crediti:

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 1 credito
Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di
somministrazione presso l’utilizzatore.
2 crediti
Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di
somministrazione presso l’utilizzatore.
4 crediti
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 2 crediti
Possesso della certificazione SOA di classifica I. 1 crediti
Possesso della certificazione SOA di classifica II. 2 crediti
Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2 crediti
Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. 2 crediti
Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2 crediti
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. 2 crediti
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2 crediti
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 2 crediti

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Cosa fa perdere i crediti: tutte le decurtazioni

Accanto al punteggio di 30 crediti all'atto della domanda e tutti gli incrementi dei crediti previsti dalla normativa, tenuto conto che al di sotto dei 15 crediti l'operatore non può più operare nei cantieri edili, ecco tutte le decurtazioni dei crediti previste dalla normativa.

L’art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 e di seguito riportato.

FATTISPECIE DECURTAZION
E DI CREDITI
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) 5 crediti
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3 crediti
Omessi formazione e addestramento 2 crediti
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3 crediti
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3 crediti
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto 2 crediti
Mancanza di protezioni verso il vuoto 3 crediti
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2 crediti
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 crediti
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2 crediti
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2 crediti
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2 crediti
Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto 1 credito
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28 3 crediti
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3 crediti
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3 crediti
Omessa valutazione del rischio di annegamento 2 crediti
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2 crediti
Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi 3 crediti
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1 credito
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1 credito
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2 crediti
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3 crediti
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1 credito
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea
assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni
5 crediti
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8 crediti
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro 15 crediti
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20 crediti
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10 crediti

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Accanto alla decurtazione dei crediti, l'operatore poi subirà le sanzioni previste dalla normativa per ogni violazione.

Quanto costa la patente a crediti nell'edilizia

Molti operatori possono essere portati a pensare che la patente a crediti nell'edilizia, un po' come per le certificazioni, sia un costo da sostenere e quindi una patente da comprare.

Il concetto della normativa è molto diverso, la patente a crediti serve per aumentare la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili ed a diffondere la cultura del miglioramento in materia da parte degli operatori.

La patente a crediti costa zero euro, non va comprata. Ciò che può costare è l'investimento aziendale in salute e sicurezza sul lavoro, laddove l'impresa ottemperi a tutti gli obblighi di legge.

Così come può costare ottenere dei crediti aggiuntivi facendo appunto investimenti in certificazioni, formazione e quanto altro prevede incremento di crediti, ma il fine è quello di dotare la propria realtà produttiva di un alto punteggio in materia di patente a crediti, un punteggio che elevi anche la qualità del lavoro, riduca i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Il costo va visto come un investimento, anche perché le conseguenze di eventi di decurtazione dei crediti vanno aldilà dei crediti persi.

Patente meno di 15 crediti: cosa succede

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Modalità di recupero dei crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, tenuto conto:

  • dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
  • della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024all’art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l’attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’art. 51 del medesimo decreto).

Cosa rischia chi opera senza patente per i cantieri: le sanzioni

Sanzioni per l'operatore. Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Sanzioni per il committente. Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell’art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Cosa contiene la patente per i cantieri

Per quanto riguarda i contenuti informativi della patente, ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  2. dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  3. data di rilascio e numero della patente;
  4. punteggio attribuito al momento del rilascio;
  5. punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
  6. esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
  7. esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno
successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Trattasi in ogni
caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.

Quando viene revocata o sospesa

Esiste la possibilità di un provvedimento cautelare di sospensione della patente.

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 “se nei cantieri (…) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”.

Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato “dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente”.

Il provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o
all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l’evento infortunistico. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

Sospensione in caso di evento infortunistico mortale.  Quanto alla sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che la sua adozione “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione
dell’Ispettorato adeguatamente motivata”. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell’Ufficio.

Sospensione in caso di inabilità permanente. La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL, il quale dovrà
comunicare alla competente sede dell’Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

La disposizione richiama anche l’ipotesi di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l’adozione del suddetto provvedimento da parte dell’INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per “colpa grave”, della durata della sospensione.

Durata della sospensione. L’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. Il D.M. prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente “è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle
eventuali recidive”.

Ai fini della determinazione della durata, pertanto, occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell’evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Al riguardo si evidenzia la necessità di acquisire dall’INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici (il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024stabilisce che “l’INAIL mette a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici”).

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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