I lavoratori italiani non impiegati a lavoro per esigenze aziendali o per contratto collettivo possono godere ogni anno dell’assenza da lavoro per il giorno della domenica di Pasqua e giorno di lunedì di Pasquetta. Le Festività di Pasqua e Pasquetta in busta paga sono trattate in maniera diversa tra operai e impiegati, nonché tra lavoratori ai quali si applica un CCNL o un altro.
La normativa italiana in materia di lavoro prevede come giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. Si tratta di tutti i giorni segnati con il rosso sul calendario, come il giorno di Pasqua.
Per tali giorni si ha diritto ad assentarsi dal lavoro.
Se il lavoratore è chiamato a prestare lavoro durante il giorno di Pasqua o Pasquetta si parla di lavoro festivo, con diritto alla maggiorazione per lavoro festivo.
Ma per quali di questi due giorni si ha diritto alla retribuzione con maggiorazione o alla giornata pagata in più?
E soprattutto per la giornata di Pasqua, che notoriamente è di domenica, e per la giornata di Pasquetta quale è la retribuzione spettante in busta paga? come viene pagata Pasqua e Pasquetta?
Vediamo come vengono trattate le Festività Pasquali in busta paga, dal giorno della domenica di Pasqua al giorno di lunedì di Pasquetta.
Pasqua è una festività religiosa, Pasquetta è una festività infrasettimanale
Molti lavoratori sono interessati a sapere come viene pagata la giornata di Pasqua e Pasquetta, oppure come viene calcolata la domenica di Pasqua. In alcuni casi molti si chiedono perché Pasqua non viene pagata.
Per dare risposta a questi dubbi occorre partire dalla normativa italiana in materia di festività ed in particolare riguardo la domenica di Pasqua ed il giorno di lunedì di Pasquetta.
Le festività nazionali e infrasettimanali sono individuate dalla Legge 27 maggio 1949 n. 260, dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792.
Durante queste giornate al lavoratore spetta l’astensione dal lavoro.
E tale astensione deve essere retribuita dal datore di lavoro.
Le festività nazionali sono il 25 aprile (ricorrenza della Festa della Liberazione), il 1° maggio (festa del lavoro) e il 2 giugno (Festa della Repubblica).
Tra le festività infrasettimanali c’è anche Il giorno di lunedì dopo Pasqua (c.d. pasquetta).
La domenica di Pasqua è un festività religiosa ma non è una festività nazionale o infrasettimanale ai sensi di legge.
La domenica di Pasqua è una festività retribuita prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
Per le giornate di festività infrasettimanali, quale è il giorno di Pasquetta, al lavoratore spetta:
- il diritto assentarsi da lavoro;
- il diritto ad essere retribuito.
E ciò spetta sia agli operai che agli impiegati (e anche ai quadri).
Pasqua e Pasquetta in busta paga degli impiegati
Gli impiegati, sia part-time che full-time, sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso gli apprendisti, per la normativa italiana sono lavoratori retribuiti in misura fissa, ossia con stipendio fisso mensile, erogato poi nel concreto in 26 o 30 giornate pagate al mese. E per ogni festività coincidente con la domenica essi hanno diritto ad una giornata pagata in più (27esima giornata o 31esima giornata retribuita), in quanto c'è appunto una coincidenza con il giorno di riposo (la domenica) con la festività.
La giornata della Santa Pasqua, invece, pur essendo una festività coincidente sempre con la domenica non comporta per gli impiegati quote aggiuntive della retribuzione, salvo però verificare la diversa ed eventuale migliorativa disciplina specifica prevista dai CCNL.
Quindi a meno che il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non preveda diversamente, ossia una condizione di miglior favore, al lavoratore retribuito in misura fissa (si tratta gli impiegati, che sono retribuiti sempre 26 o 30 giorni al mese) per la domenica di Pasqua, ma anche per il giorno di Pasquetta (che è una festività infrasettimanale che cade di lunedì), non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva, non spetta una giornata pagata in più ma spetta semplicemente la normale retribuzione.
E quindi per il lunedì di Pasquetta, pur se il lavoratore si assenta dal lavoro, c'è il diritto alla retribuzione normale mensile, mentre la domenica di Pasqua è trattata come una normale domenica di assenza da lavoro.
In altre parole, questa festività che coincide con la domenica, com'è Pasqua, non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati, e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, in quanto la festività di Pasqua e di Pasquetta è già compresa nello stipendio.
In realtà il trattamento normativo ed economico per gli impiegati per la domenica di Pasqua è diverso dalle altre festività coincidenti con la domenica.
Perché per tutte le altre festività coincidenti con la domenica al lavoratore retribuito in maniera fissa (impiegati), ma anche in misura oraria (operai), spetta una giornata pagata in più (agli impiegati un 27esimo giorno di retribuzione e agli operai 1/6 dell’orario settimanale pagato in più), mentre per la Pasqua, come abbiamo detto, non spetta alcuna retribuzione aggiuntiva.
Questo a meno che il lavoratore non abbia prestato attività lavorativa durante la giornata di Pasqua, ma in questo caso di parlerebbe di lavoro festivo.
Altra possibilità derogatoria rispetto a quanto detto è quella che il CCNL del settore applicato al rapporto di lavoro preveda una retribuzione aggiuntiva e quindi una condizione di miglior favore rispetto alla legge.
Pasqua e Pasquetta in busta paga degli operai
Se per gli impiegati il giorno della domenica di Pasqua e del lunedì di Pasquetta non si traduce in una giornata pagata in più ma semplicemente nella possibilità di astenersi e assentarsi dal lavoro per due giorni pur mantenendo il diritto alla normale retribuzione mensile (pagata per 26 o 30 giorni lavorativi al mese in misura fissa), per gli operai il discorso è opposto.
Essendo gli operai, sia part-time che full-time, sia a tempo determinato che indeterminato, ivi compreso apprendisti, dei lavoratori retribuiti in misura oraria, ossia in base alle ore effettivamente lavorate e non in misura fissa mensile, per tali lavoratori ii giorni della domenica di Pasqua e del lunedì in Pasquetta sono considerati come assenze da lavoro giustificate per le quali si ha diritto sia ad astenersi dal lavoro che a ricevere la retribuzione.
E più precisamente quando le festività pasquali sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, quindi agli operai, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.
Cosa vuol dire? Che hanno diritto a due giornate pagate per le festività pasquali, una per Pasqua e l’altra per Pasquetta.
E quante ore? Quelle previste dal contratto e più precisamente una giornata piena che si concretizza nel vedersi riconosciuto 1/6 della retribuzione settimanale.
In altre parole se l’operaio lavora 40 ore settimanali, in quanto è inquadrato con un contratto di lavoro a tempo pieno, avrà diritto a 8 ore retribuite per Pasqua e altrettante 8 ore retribuite per Pasquetta, pur non avendo effettivamente lavorato tali ore.
Sia per gli impiegati che per gli operai va sempre ricordato che oltre alla legge va consultato il proprio contratto collettivo nazionale, il CCNL di settore, in quanto potrebbe contenere una normativa sulle festività migliorativa che attribuisce delle quote di retribuzione per le giornate di Pasqua e Pasquetta.
Pasqua e Pasquetta: spettano gli assegni familiari
Come sappiamo, gli assegni per il nucleo familiare spettano solo per i figli di età superiore a 21 anni. Per i figli di età inferiore a 21 anni alla famiglia spetta l'assegno unico e universale per i figli a carico.
In termini di ANF, ossia di assegni per il nucleo familiare (ANF) per le famiglie beneficiarie, va subito detto che per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps.
In generale per i lavoratori retribuiti con almeno 24 ore settimanali, gli assegni familiari spettano in misura piena e mensile. Per i lavoratori con contratti di lavoro con orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali va ricordato che la normativa prevede che non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Lavoro festivo durante le festività Pasquali: quanto spetta in busta paga
Se finora abbiamo trattato il caso dei lavoratori impiegati ed operai che hanno goduto della festività di Pasqua e Pasquetta assentandosi da lavoro e quindi astenendosi dalla prestazione lavorativa, ora affrontiamo il caso dei lavoratori che invece lavorano durante la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva, al lavoratore deve essere riconosciuto il trattamento economico previsto per il lavoro festivo dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Al lavoratore impiegato spetta la giornata pagata (1/26 della retribuzione) più la maggiorazione percentuale prevista per lavoro festivo indicata nel CCNL.
Ovviamente se il lavoratore ha lavorato in entrambe le giornate festive, spetteranno due giornate pagate con maggiorazione.
Al lavoratore operaio spetta tante ore pagate per quante ore sono state lavorate durante le giornate di Pasqua e Pasquetta. E la retribuzione oraria spettante è quella maggiorata con la percentuale per il lavoro festivo.
Anche in questo caso, per conoscere la maggiorazione per lavoro festivo, occorre consultare il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Lavoratori in cassa integrazione: come funzionano Pasqua e Pasquetta
Nel caso di lavoratori impiegati in aziende soggette a periodi di sospensione dall’attività lavorativa totale o parziale, quindi nel caso di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, c’è sempre il diritto al pagamento della retribuzione per le Festività pasquali. E’ però necessario capire chi deve erogare il trattamento economico. Ciò dipende dal tipo di cassa integrazione.
CIG parziale: paga l’azienda. Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
CIG a zero ore: paga la Cassa. Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.