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29 Aprile 2024
11:00

Parafarmaci, integratori alimentari e prodotti fitoterapici non detraibili nel 730 perché sono alimenti

I parafarmaci, i prodotti fisioterapici, gli integratori alimentari, i colliri e le pomate non sono detraibili ai fini Irpef nel 730 come spese sanitarie perché sono considerati prodotti appartenenti all’area alimentare, ossia non sono farmaci ma alimenti. Quindi scatta l'indetraibilità della spesa sostenuta.

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Parafarmaci, integratori alimentari e prodotti fitoterapici non detraibili nel 730 perché sono alimenti
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Parafarmaci, integratori alimentari e prodotti fitoterapici non detraibili nel 730 perche sono alimenti

I parafarmaci, i prodotti fisioterapici, gli integratori alimentari, i colliri e le pomate non sono detraibili ai fini Irpef nel 730 come spese sanitarie perché sono considerati prodotti appartenenti all’area alimentare, ossia non sono farmaci ma alimenti. Quindi scatta l'indetraibilità della spesa sostenuta.

A chiarire questi aspetti relativi alla indetraibilità dei parafarmaci, ai prodotti fisioterapici, ai colliri, alle pomate ed ai prodotti a base di erbe è la risoluzione n. 396/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate, mentre ad escludere la detraibilità degli integratori alimentari è la risoluzione n. 256/E del 2008.

Vediamo per quale motivo l'agenzia delle entrate non equipara i parafarmaci, gli integratori alimentari ed i prodotti fitoterapici ai medicinali ma agli alimenti, considerandoli non rientranti tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19%.

Parafarmaci e prodotti fitoterapici: perché non sono detraibili nel 730

La prima cosa da chiarire è che la circolare n. 8/E del 2023, in materia di 730, stabilisce che "È esclusa la detraibilità o deducibilità della spesa relativa all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E)".

La motivazione per la quale i parafarmaci non sono detraibili, anche se presenti nello scontrino parlante della farmacia, è da ricercare quindi nella risoluzione n. 396/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate.

L'Istante aveva posto all'Agenzia delle Entrate il seguente quesito: "In sede di compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 730 relativo all’anno di imposta 2007 l’istante si è vista respingere dal CAF tutti gli scontrini fiscali, emessi successivamente al 1° luglio 2007, riportanti la dicitura “parafarmaco”.

Al riguardo, l’istante precisa che i predetti scontrini certificano l’acquisto, dietro prescrizione medica, di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate. Ciò considerato, chiede di sapere se, a fronte della spesa sostenuta, possa essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir".

La risposta dell'Agenzia delle Entrate richiama la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), la quale ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali. In particolare, per beneficiare della detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, è necessario che tali spese siano certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.

E la stessa Agenzia delle Entrate con risoluzione 5 luglio 2007, n. 156, ha chiarito che "si ritiene sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di farmaco o di medicinale. Ciò, al fine di escludere dal beneficio della deduzione o della detrazione l’acquisto di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

Relativamente ai prodotti fitoterapici, il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219, emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, definisce, all’art. 1, lett. ll), medicinale di origine vegetale o fitoterapico “ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”.

I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza. Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco.

Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal sito del Ministero della Salute).

Poiché nel caso di specie i prodotti acquistati dall’istante non vengono qualificati come medicinali, ma come parafarmaci, si ha ragione di ritenere che non rientrino tra quelli per i quali si è ammessi a beneficiare della deduzione o della detrazione d’imposta ai fini dell’Irpef.

Analogo discorso vale anche per tutti gli altri prodotti acquistati dall’istante, atteso che, in linea generale, la spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, siano essi prodotti fitoterapici, pomate colliri, ecc…, non può essere equiparata a quella per medicinali, né alle altre categorie di spese sanitarie per le quali è riconosciuta la deduzione o la detrazione d’imposta ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1), lett. c), del Tuir".

Integratori alimentari: perché non sono detraibili nel 730

La disciplina degli integratori alimentari è stata armonizzata a livello comunitario dalla direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 denominato "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari".

Il Decreto n. 169 del 2004 al comma 1 dell'art. 1 definisce gli "integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali".

Lo stesso decreto è stato citato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 256/E del 2008, che è la risoluzione che stabilisce la non detraibilità delle spese per integratori alimentari.

Il Decreto n. 169, come ricordato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, stabilisce che:

  • "per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate (art. 2, comma 1)";
  • l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà. Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti (art. 6, commi 2 e 3).

L'Agenzia delle Entrate sulla base di quanto stabilito dal Decreto n. 169/2004, nella Risoluzione n. 256/E del 2008 chiarisce che "gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare".

L'Istante nella risoluzione aveva citato un caso di integratori alimentari prescritti da un medico e chiedeva la detraibilità nella misura del 19% come spese sanitarie.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente e le motivazioni sono le seguenti: "la scrivente ritiene che l’istante, anche nell’ipotesi in cui provveda all’acquisto di integratori alimentari dietro prescrizione medica, non possa essere ammesso a beneficiare della detrazione d’imposta del 19 per cento, di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b)), per spese chirurgiche, per l’acquisto di medicinali, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere".

E la motivazione è proprio che gli integratori alimentari sono prodotti appartenenti all'area alimentare. E quindi non sono spese sanitarie per le quali è possibile beneficiare della detrazione del 19%.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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