Nel contratto collettivo delle Case di Cura AIOP sono previsti dei precisi tempi di pagamento dello stipendio.
L'articolo 67 del CCNL Case di Cura AIOP, denominato "Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga" stabilisce entro quale data vanno pagati gli stipendi e quando i lavoratori maturano interessi a norma di legge.
L'articolo 67 stabilisce infatti che "La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese".
Quindi al termine del mese bisognerà conteggiare i 7 giorni lavorativi successivi, quindi calendario alla mano, la scadenza per il pagamento degli stipendi non è il giorno 7 del mese successivo, ma il settimo giorno lavorativo successivo al termine del mese, escludendo quindi nel conteggio dei sette giorni, i giorni non lavorativi a livello aziendale.
Ma cosa succede se il datore di lavoro non paga gli stipendi entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo?
Il contratto collettivo delle Case di Cura Aiop, sempre all'articolo 67, stabilisce che "In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione, la Struttura è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati, secondo le norme di legge vigenti".
Quindi il lavoratore ha diritto agli interessi legali per ogni giorno di ritardo. L'interesse legale nel 2024 è pari al 2,5%.
Si tratta di un diritto dei lavoratori difficilmente applicato, per non lesionare il rapporto con il datore di lavoro e quindi la stabilità del posto di lavoro, ma comunque spettante.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento degli stipendi, l'articolo 67 stabilisce che "Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga, in cui devono essere distintamente specificati il nome del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario, stipendio, retribuzione individuale di anzianità, ecc.) e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto".
Sostanzialmente il datore di lavoro deve esibire nei confronti del lavoratore il prospetto paga, quest'ultimo può firmarlo per presa visione.
La firma della busta paga non ne conferma automaticamente il contenuto, ossia il lavoratore firmando la busta paga non avalla il contenuto, ma firma semplicemente la presa visione, la ricezione.
Il contratto collettivo delle Case di Cura AIOP prevede che "In conformità alle normative vigenti, resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.
A tal fine, a richiesta, sarà consegnato al lavoratore idoneo prospetto di riepilogo delle presenze".
Quindi il lavoratore può firmare la busta paga, ricevere la retribuzione e successivamente laddove avesse riscontrato irregolarità può contestarle. Per farlo, ha diritto alla consegna del prospetto di riepilogo delle presenze del mese.