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8 Gennaio 2024
9:00

Pagamento stipendi entro il 12 gennaio 2024: ecco perché è un “obbligo”

Secondo il principio di cassa allargato, art. 51 del TUIR, il reddito da lavoro dipendente si considera percepito nell’anno d’imposta se corrisposto dai datori di lavoro entro il 12 gennaio successivo. Nell'anno 2024 la scadenza è venerdì 12 dicembre 2024 sia per banche che Poste Italiane, data entro la quale deve essere accreditato lo stipendio al lavoratore Vediamo perché dal punto di vista fiscale conviene assolutamente pagare gli stipendi di dicembre entro il 12/1. E quali sono le conseguenze su reddito, tassazione e conguaglio fiscale di fine anno calcolato nelle buste paga dei lavoratori del pagamento degli stipendi dopo il 12 gennaio, ivi compreso gli effetti sul reddito del lavoratore dipendente e la dichiarazione dei redditi con il 730.

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Pagamento stipendi entro il 12 gennaio 2024: ecco perché è un “obbligo”
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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Il pagamento degli stipendi entro il 12 gennaio è quasi un obbligo in capo alle aziende. Il pagamento degli stipendi di dicembre oltre il 12 gennaio porta infatti a delle pesanti conseguenze negative sia per l'azienda che per il lavoratore: nel TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), il cosiddetto TUIR, c’è una norma chiamata il principio di cassa allargato che rende conveniente dal punto di vista fiscale, per le aziende e di riflesso per i lavoratori, pagare gli stipendi ed i compensi di dicembre ai dipendenti e collaboratori entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Solo in questo modo infatti è possibile considerare di competenza dell’anno 2023 appena concluso il pagamento delle retribuzioni relativo alla mensilità di dicembre 2023.

In caso contrario, il reddito della mensilità di dicembre, percepito dal lavoratore oltre il 12/1, confluisce nel reddito del nuovo anno 2024.

Le conseguenze del pagamento oltre il 12 gennaio riguardano anche i lavoratori come contribuenti nei confronti del Fisco: molti datori di lavoro infatti effettuano nelle buste paga di dicembre le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno applicando la tassazione annuale ai redditi dei propri dipendenti.

Ma se il pagamento dello stipendio di dicembre avviene dopo il 12 gennaio 2024, è proprio dal punto di vista fiscale che potrebbero esserci dei problemi, visto che la tassazione applicata in busta paga di dicembre e nel conguaglio fiscale di fine anno, a quel punto, diventerebbe sbagliata.

Il principio di cassa allargato è chiaro: gli stipendi di dicembre 2023 possono essere considerati di competenza fiscale dell’anno 2023, solo se vengono pagati entro il 12 gennaio 2024.

In caso contrario, se il pagamento degli stipendi avviene oltre il 12 gennaio, le retribuzioni stesse confluiscono nella competenza dell’anno d’imposta 2024, aumentano l'imponibile fiscale con la conseguenza che il lavoratore paga la propria aliquota massima Irpef nel nuovo anno sull'intero reddito di dicembre percepito oltre il 12/1.

La normativa sul principio di cassa allargato

Il principio di cassa allargato è contenuto nell’art. 51 del TUIR, che appunto definisce la “Determinazione del reddito di lavoro dipendente”.

Il comma 1: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

Quindi, lo ribadiamo, entro il 12 gennaio 2024 devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2023, al fine di considerarli erogati, e quindi percepiti fiscalmente dal lavoratore nell’anno di competenza 2020, secondo il cosiddetto principio di cassa allargato.

Stipendi pagati entro il 12 gennaio 2024

Se le retribuzioni sono pagate entro il 12 gennaio 2024, sono considerati come percepiti nell’anno d’imposta 2023, e tassate anche in tale anno (anche se percepite nell’anno successivo 2024), quindi il datore di lavoro potrà inserire lo stipendio di dicembre nella Certificazione Unica 2024 (ex modello CUD), relativa ai redditi percepiti dal lavoratore nell’anno d’imposta 2023.

Ovviamente tale principio di cassa allargato riguarda prestazioni di lavoro che effettivamente sono svolte nell’anno 2023, quale è ad esempio lo stipendio di dicembre 2023.

Se la retribuzione di dicembre 2023 viene pagata entro il 12 gennaio 2024, confluendo nel reddito dell'anno d'imposta 2023, dovrà essere incluso nel conguaglio fiscale di fine anno effettuato dal datore di lavoro, e va dichiarata, da parte del contribuente, nel modello 730 del 2024. Analogo discorso per chi presenta il 730 precompilato o il Modello Redditi PF 2024.

Stipendi pagati oltre il 12 gennaio 2021: cosa succede?

Qualora il pagamento delle retribuzioni (quali ad esempio lo stipendio di dicembre e la tredicesima) avvengano in una data successiva al 12 gennaio, le retribuzioni stesse dovranno essere considerate come percepite nell’anno del pagamento, quindi nel caso in esempio nel 2024, con la logica conseguenza che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente o assimilato del lavoratore per l’anno 2024, pur se la retribuzione si riferisce allo stipendio di dicembre 2023.

Quindi in questo caso, lo stipendio di dicembre 2023, pagato dopo il 12 gennaio 2024, va considerato reddito da lavoro dipendente dell'anno 2024 e dovrà essere inserito nel modello di Certificazione Unica 205, relativa appunto ai redditi percepiti nel 2024. E soprattutto viene considerato, ai fini del calcolo delle "tasse" (Irpef e addizionali), come un ulteriore reddito dell'anno 2024.

La logica conseguenza è che il reddito di dicembre 2023, pagato dopo 12 gennaio 2024, va considerato nel conguaglio fiscale di fine anno 2024 e di conseguenza il contribuente, il lavoratore dovrà dichiararlo nel 730 del 2025.

Dal lato aziendale, il relativo costo del lavoro, delle retribuzioni, quando il pagamento degli emolumenti avviene dopo il 12 gennaio, dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile, con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Per quanto riguarda la deducibilità del costo relativo alle retribuzioni in capo al datore di lavoro, infatti, il criterio applicato è sempre quello della competenza.

Stipendio con bonifico entro il 12 gennaio 2024

Il pagamento deve essere completato entro il 12 gennaio 2024. Ma cosa significa che gli emolumenti devono essere "corrisposti entro il 12 gennaio?".

A tal fine, va precisato che entro il 12 gennaio 2024 deve essere materialmente pervenuto il pagamento al lavoratore o al collaboratore e non semplicemente deve essere disposto il pagamento entro tale data. Quindi il momento del pagamento è la data in cui viene effettuato l’addebito in conto corrente della società e quindi l’accredito in conto corrente del dipendente o collaboratore o amministratore. Una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che il momento del pagamento è quello in cui “il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore”.

A questo punto si pone il problema di individuare tale data nei vari sistemi di pagamento:

  • Il pagamento degli stipendi in contanti è vietato;
  • Se il pagamento è effettuato con assegno bancario o circolare, vale il giorno di consegna dell’assegno al beneficiario, quindi quando viene ricevuto (consigliabile farsi rilasciare dal lavoratore una ricevuta di consegna dell’assegno);
  • Se il pagamento è effettuato con bonifico bancario, vale il giorno di effettuazione della operazione, a seguito dell’ordine trasmesso alla banca. Quindi come detto è necessario che la somma entri nella disponibilità del lavoratore entro il 12 gennaio, quindi che risulti accreditato il bonifico sul conto corrente del lavoratore o del collaboratore entro il 12 gennaio.

Compenso ai collaboratori o amministratori entro il 12 gennaio

La regola del principio di cassa allargato di cui all’art. 51 del TUIR si applica non solo per le retribuzioni e stipendi dei lavoratori dipendenti, ma anche per i compensi ai collaboratori o agli amministratori di società, che sono considerati infatti assimilati ai redditi da lavoro dipendente.

Quindi anche i compensi erogati ai collaboratori titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cococo) devono essere pagati entro il 12 gennaio 2024, per consentire agli emolumenti stessi di essere considerati fiscalmente di competenza dell’anno precedente.

I compensi erogati agli amministratori ad esempio, secondo la circolare n. 57/E del 2001 dell’Agenzia delle Entrate, sono deducibili per la società che li eroga nell’anno, anche se pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo. Quindi se il compenso deliberato in assemblea per l’anno 2023 viene erogato entro il 12 gennaio 2024, allora potrà essere imputato a conto economico dell’anno 2023.

Compensi ai professionisti

In questo caso il principio che va applicato è quello del principio di cassa stretto, ossia vengono considerati di competenza dell’anno, solo i compensi pagati entro il 31 dicembre dell’anno.

Quindi ad esempio un compenso ad un professionista, anche un compenso per un amministratore fatturato da quest’ultimo, va considerato di competenza dell’anno 2023 solo se viene pagato materialmente entro la data del 31 dicembre 2023.

Pagamento stipendi dopo il 12 gennaio 2024: ricalcolo conguaglio fiscale di fine anno

Stipendi pagati dopo il 12 gennaio: il problema della tassazione e del conguaglio fiscale di fine anno. La vera conseguenza negativa del pagamento degli stipendi dopo il 12 gennaio, con la conseguenza che il pagamento va oltre il principio di cassa allargato comportando che gli stipendi stessi siano considerati, pur se riferibili al mese di dicembre, fiscalmente di competenza dell’anno successivo, è il riflesso sulla tassazione applicata in busta paga ai lavoratori.

Lo stipendio di dicembre 2023 erogato dopo il 12 gennaio 2024 infatti va considerato nel reddito da lavoro dipendente del lavoratore dell’anno 2024 e non più nell’anno 2023. Quindi le conseguenze riguardano anche la tassazione applicata al lavoratore nell’anno 2023 e 2024, ivi compreso il conguaglio fiscale di fine anno generalmente prodotto nella busta paga di dicembre e che, nella prassi, viene sempre calcolato tenendo conto anche delle retribuzioni del mese di dicembre.

Al fine di evitare queste pesanti difficoltà di natura contabile e fiscale, è importante che gli emolumenti del mese di dicembre 2023 ed in generale tutti gli emolumenti riferibili all’anno di competenza 2023, siano pagati entro il 12 gennaio 2024, in modo da non creare problematiche di natura fiscale riguardanti la tassazione applicata nelle buste paga o nei compensi erogati.

Ovviamente, se l’azienda opta per il pagamento degli stipendi di dicembre dopo il 12 gennaio dell’anno successivo, nel calcolare le retribuzioni di competenza dell’anno d’imposta e la tassazione al lavoratore in sede di conguaglio fiscale, dovrà tener conto di tutti gli emolumenti pagati entro il 12 gennaio 2024 riferibili all’anno d’imposta 2023.

Nel caso in questione quindi dovrà escludere gli stipendi di dicembre dal reddito imponibile fiscale del lavoratore nonché dal conguaglio fiscale di fine anno. Lo stesso stipendio di dicembre erogato dopo il 12 gennaio, dovrà essere considerato nel reddito da lavoro dipendente del nuovo anno e quindi sarà oggetto nel dicembre successivo del conguaglio fiscale del nuovo anno.

A quel punto, il conguaglio di fine anno applicato nella busta paga di dicembre 2023 dovrà essere ricalcolato dal datore di lavoro, sottraendo i redditi di quel mese, in quanto confluiti nel 2024 e non più nel 2023.

Nello stesso anno 2021, il lavoratore si troverebbe una maggiore tassazione legata all'inclusione di quanto percepito come stipendio di dicembre 2023 nell'imponibile fiscale relativo all'anno 2024, con la conseguenza di dover pagare l'aliquota Irpef massima su tutto il reddito di dicembre 2023 "aggiunto" al reddito delle mensilità da gennaio a dicembre del 2024.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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