L’articolo 47 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo) disciplina l’obbligo a carico dell’organizzatore di viaggi stabilito sul territorio nazionale di avvalersi di un contratto di assicurazione per i casi di responsabilità civile nei confronti del viaggiatore e degli eventuali danni. Per questi tipi di disagi è possibile parlare anche di “danno da vacanza rovinata”.
La normativa a tutela del viaggiatore è stata poi modificata successivamente dal Decreto Legislativo 1 luglio 2018, n. 62 in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2302.
In origine, gli eventuali inadempimenti da parte del tour operator nei confronti del turista venivano risarciti accedendo all’apposita garanzia statale prevista per i pacchetti turistici da parte del Fondo nazionale di garanzia istituito nel 1999.
Il Fondo è stato però sostituito dall’obbligo per le agenzie di viaggio e per i tour operator di avvalersi di un’assicurazione obbligatoria, capace di garantire ai consumatori di vedersi restituito quanto versato.
Chi deve stipulare l’assicurazione obbligatoria
L’organizzatore del viaggio e il suo rivenditore hanno l’obbligo di assicurarsi per poter riparare il viaggiatore da eventuali disagi che possano verificarsi nel corso del viaggio.
La legge, impone infatti sia all’agenzia di viaggi che al tour operator di avvalersi di un’assicurazione che possa coprire il risarcimento dei danni per la responsabilità civile a favore del viaggiatore, in tutti quei casi in cui possa verificarsi un pregiudizio alla vacanza del turista.
L’assicurazione obbligatoria tutela il viaggiatore anche dai casi in cui il disagio sia causato da l’omessa informazione che l’agenzia o il tour operator avrebbero avuto l’obbligo di comunicare, assicurando la trasparenza e la chiarezza dei servizi offerti.
Tanto l’organizzatore quanto il rivenditore del pacchetto turistico, sono tenuti ad informare il viaggiatore della garanzia prevista nei casi di insolvenza e liquidazione giudiziale, attenendosi all’obbligo di informare il consumatore attraverso il modulo informativo standard.
A cosa serve l’assicurazione obbligatoria nell’acquisto del pacchetto turistico
Disservizi e imprevisti sono all’ordine del giorno ma, quando capitano in occasione della tanto desiderata vacanza, comportano non pochi disagi per il viaggiatore.
L’assicurazione obbligatoria risponde all'esigenza di tutelare il cliente e assicurare il corretto adempimento degli obblighi che l’agenzia e/o il tour operator assolvono nel momento di acquisto del pacchetto turistico,
L’assicurazione obbligatoria garantisce al viaggiatore di poter sempre ottenere il risarcimento del danno patrimoniale che ha subito nel caso in cui, la prestazione prevista originariamente al momento di acquisto fosse diversa (e quindi inesatta) o mancasse del tutto.
L’assicurazione obbligatoria copre solo i danni patrimoniali causati al viaggiatore.
Quali sono i tipi di assicurazioni a tutela del viaggiatore? Vediamole di seguito.
Tipi di assicurazioni
Per tutelare il viaggiatore da eventuali rischi nel corso del suo viaggio, è possibile stipulare delle forme di “protezione del rischio”.
L’agenzia di viaggi e il tour operator hanno l’obbligo di stipulare:
- l’assicurazione per la responsabilità civile, ovvero utile a tutelare il viaggiatore nel caso in cui siano violati dal tour operator o dal venditore gli obblighi contrattuale (es. gli obblighi informativi) nei confronti del cliente;
- protezione in caso di insolvenza o fallimento, cioè la garanzia a favore del viaggiatore di ottenere il rimborso di quanto versato al momento di acquisto del pacchetto o del servizio turistico e le spese di rientro nel caso di fallimento o inadempimento del tour operator o dell’agenzia.
Sono, invece, facoltative e rimesse alla scelta del viaggiatore le seguenti assicurazioni:
- spese mediche, nel caso di malattia e infortuni del viaggiatore l’assicurazione delle coperture per le eventuali spese mediche;
- danni al bagaglio, cioè la copertura assicurativa rivolta al bagaglio e a quanto indossato dal viaggiatore ma che non include le ipotesi in cui il danneggiamento sia dovuto ad un imballaggio difettoso;
- annullamento del viaggio, ovvero la garanzia per il viaggiatore di recedere per motivi soggettivi.
Come si stabilisce il danno
I pacchetti turistici sono coperti da polizze assicurative che garantiscono, su richiesta del viaggiatore, di rimborsare senza ritardo il prezzo corrisposto al momento dell’acquisto, oppure il rientro immediato del turista – se il pacchetto in origine includeva anche il trasporto del viaggiatore – e il risarcimento dell’alloggio prima del rientro.
Ai sensi del comma 4, dell’art. 47 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo), il turista ha il diritto ad ottenere il risarcimento da parte dell’agenzia di viaggi e/o tour operator, coprendo “i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore”.
In caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggi o del tour operator, in alternativa al rimborso del prezzo sostenuto dal viaggiatore o del suo rientro immediato, è possibile offrire al cliente la continuazione del pacchetto secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 42 del Codice del turismo, ovvero:
- offrire la sostituzione del pacchetto con altro di qualità equivalente o superiore;
- offrire un pacchetto con riduzione del prezzo;
- prevedere un trasporto equivalente o superiore senza ritardo e senza costi aggiuntivi;
- sostituire l’alloggio con altro equivalente il cui costo è, per non più di 3 notti, a carico dell’organizzatore;
Così come previsto dal comma 8, dell’art. 42 del Codice del Turismo “se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo”.