L'orario di lavoro nel CCNL Trasporti Logistica e Spedizione è di 39 ore per il personale non viaggiante, con particolarità per il personale viaggiante.
Il lavoro straordinario nel contratto collettivo Trasporti, Logistica e Spedizione merci, come negli altri settori, è considerato l'orario volto dal lavoratore oltre l’orario contrattuale ordinario.
La normativa prevede la possibilità di poter svolgere queste ore in più nel limite massimo indicato nell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, che stabilisce che "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario".
Orario di lavoro nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione Merci
La contrattazione fa una distinzione su personale viaggiante e non viaggiante, in quanto in base all’attività svolta dal personale viene ridefinito la disciplina dell’orario Vediamo come viene disciplinato e quali sono le maggiorazioni applicate.
Orario di lavoro Personale non viaggiante
Secondo quanto indicato dal c.1 all’art. 9 “La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali da calcolarsi su un arco temporale di 4 mesi al netto delle giornate non lavorate ma retribuite. L’orario di lavoro può essere distribuito su 5 o 6 giorni. Il giorno di riposo, di norma, coincide con la domenica”.
In questo caso se il lavoratore svolge un orario ordinario distribuito su sei giorni (dal lunedì al sabato) nel caso del sabato le ore vengono maggiorare del 20%, mentre nel caso di lavoro prestato la domenica (nel caso in cui la giornata non sia di riposto) le ore prestate vanno retribuite con la maggiorazione del 35%.
Comunicazione al lavoratore. La comunicazione dell’orario di lavoro da parte del datore di lavoro al lavoratore viene fatta nel contratto di lavoro sottoscritto o di norma all’inizio di ogni anno. Possono avvenire modifiche dell’orario di lavoro, per esigenze tecniche, organizzative o produttive aziendali ma “una volta entro i 12 mesi successivi, comunque non prima di 6 mesi dalla sua attivazione, attraverso ulteriore esame preventivo fra azienda e R.S.A./R.S.U., OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. e competenti territorialmente” (c. 4 Art. 9).
Orario di lavoro Personale viaggiante
Nel caso di personale viaggiante l’art. 11 bis del contratto nazionale Trasporti e Logistica merci e spedizioni prevede che l’orario dei conducenti settimanale dovrà essere di 39 ore. La durata media delle ore settimanali, comprensivi dello straordinario, dovrà essere di 48 ore.
Nell’orario di lavoro, vista la particolarità dell’attività svolta, dovrà essere ricompreso quanto prevede la contrattazione collettiva:
– il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia e di dogana o altro;
– i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.
Estensione dell’orario di lavoro per il personale viaggiante
L’art. 11 bis prevede una deroga a quanto indicato all’orario di lavoro, con estensione a 47 ore di lavoro ordinario per il personale viaggiante. Questa possibilità è prevista nel caso in cui sussistano particolari condizioni:
– la verifica si intende esperita da parte dell’azienda inviando, una sola volta, alle OO.SS. competenti territorialmente stipulanti il presente C.C.N.L., anche per il tramite dell’associazione datoriale stipulante il presente C.C.N.L. cui l’impresa aderisce, un’apposita comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al presente comma. Nella comunicazione dovrà essere indicato il numero dei dipendenti autisti, distinto per qualifica/parametro retributivo. In caso di richiesta di incontro da parte delle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L. lo stesso deve tenersi e concludersi positivamente, in ogni caso, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data della comunicazione;
– la verifica potrà altresì essere effettuata inviando, una sola volta, per il tramite dell’associazione datoriale stipulante il presente C.C.N.L. cui l’impresa aderisce o conferisce mandato, un’apposita comunicazione ad Ebilog o agli enti bilaterali di settore già costituti tra le OO.SS. e le associazioni datoriali i quali ne daranno a loro volta comunicazione alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie il presente C.C.N.L.;
– fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica sono le OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L., per le imprese artigiane e/o associate alle associazioni datoriali dell’artigianato, la verifica potrà essere effettuata con le modalità previste nella sezione artigiana del presente C.C.N.L..
Possibilità della banca ore
L’art. 113 del Contratto collettivo prevede la possibilità che sopra le 165 ore di straordinario annue il lavoratore in alternativa al trattamento economico possa chiedere “corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una “Banca Ore” individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti”, questo entro il limite normativo di 250 ore annuali.
Maggiorazioni lavoro straordinario
Il contratto collettivo prevede le seguenti maggiorazioni orarie di Straordinario:
– lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%;
– lavoro straordinario prestato nella sesta giornata per il personale non viaggiante con orario normale settimanale distribuito su 5 giorni: maggiorazione 50%;
– lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 50%;
– lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 65%;
– lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 75%;
– per il personale viaggiante la prestazione lavorativa effettuata di sabato e di domenica, oltre l’orario ordinario di lavoro, è remunerata con la maggiorazione del 30%.
La maggiorazione va applicata sulla paga oraria contrattuale.